Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21276 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21276 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31281-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2265/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 1560/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N.31281/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
Rilevato che
La Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione di primo cure, ha riconosciuto il diritto dell’INPS al recupero dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto sulla pensione VO goduta dal pensionato attuale ricorrente (per il nipote incluso nel nucleo), e revocato dal 2009 al 2014, anche oltre il termine annuale di cui all’art. 13 L.n. 412/1991, difettando un dato reddituale certo, per non avere il pensionato comunicato, fin dal 2009, le variazioni intervenute (la percezione di redditi da parte del genitore del nipote), dando così luogo ad un comportamento omissivo generatore dell’errore dell’INPS nell’erogare la pensione.
Avverso tale sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste INPS con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, dolendosi di violazione dell’art. 13, secondo comma, L. n. 142/1991, assume che in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la ripetizione dell’indebito sarebbe consentita solo nei casi di non imputabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta ; in sostanza afferma che non era tenuto a documentare la situazione reddituale oltre il primo anno, e che tutto ciò che riscuoteva in più, comunque di modico valore, non era tenuto a sapere non fosse dovuto.
Il ricorso non contesta tempestività o meno del recupero dell’indebito e lo scrutinio di legittimità si arresta alle contestazioni involgenti il piano soggettivo della non imputabilità della condotta, profilo, peraltro, non
suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.
Invero, l ‘apprezzamento di merito non è suscettibile di essere incrinato in presenza di doppia decisione di merito conforme scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348 -ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.
E poiché la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022 e successive conformi), è fin troppo evidente che ogni censura al riguardo risulta in questa sede irrimediabilmente preclusa.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Non si provvede alla regolazione delle spese in coerenza con la decisione di esonero già assunta dalla Corte di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
NOME COGNOME