Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 7401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8294/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE DEGLI RAGIONE_SOCIALE DI TARANTO -intimato- avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE n. 49/2024 depositata il 04/03/2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinunzia.
Uditi gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per i ricorrenti, che si associano alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con reclamo ex art. 36 l. n. 247 del 2012, gli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano il verbale del 22 novembre 2023 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (hinc: COA) di RAGIONE_SOCIALE 2023/2026 con il quale sono stati dichiarati eletti i candidati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In punto di fatto, i reclamanti premettevano che le operazioni di voto per il rinnovo del COA RAGIONE_SOCIALE si erano già svolte nel gennaio 2023 quando la Commissione elettorale aveva dichiarato l’ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE avv.ti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME ed eletti, per scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria elettorale, gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Tale provvedimento era stato prima oggetto di distinti reclami da parte RAGIONE_SOCIALE interessati innanzi al RAGIONE_SOCIALE, le cui statuizioni (sentenze nn. 95, 112, 113 e 114 del 2023) erano state impugnate innanzi alle Sezioni Unite civili.
2.2. Nelle more del giudizio, il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia disponeva lo scioglimento del COA di RAGIONE_SOCIALE dapprima con decreto del 3 luglio 2023, che veniva sospeso dal TAR, e quindi con nuovo decreto del 9 ottobre 2023, in base al quale il Commissario disponeva nuove elezioni, ratificate con il verbale del 22 novembre 2023.
Con il reclamo i ricorrenti denunciavano la nullità RAGIONE_SOCIALEa tornata elettorale per vizi procedurali, essendo state riaperte le candidature, e l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme sul procedimento, fermo il necessario condizionamento del nuovo iter elettorale in relazione agli esiti dei ricorsi pendenti innanzi alle Sezioni Unite e non ancora decisi.
Veniva poi contestata la dichiarazione di ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE avv.ti NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 49/2024 dichiarava inammissibile il reclamo in quanto presentato presso di esso e non proposto mediante deposito del ricorso presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 .
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE e gli altri avvocati (consiglieri eletti e altri reclamanti), cui il ricorso è stato notificato.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con cui hanno dichiarato di rinunziare al ricorso attese le intervenute decisioni favorevoli RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 23101/2024, n. 1598/2025, n. 1599/2025 e n. 1603/2025 sul pregresso contenzioso
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 28 e 36 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e RAGIONE_SOCIALE artt. 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 preleggi con riferimento all’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio presso il quale deve essere depositato il reclamo ex art. 28 l. n. 247 del 2012.
1.1. I ricorrenti si dolgono che il RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto applicabile al contenzioso elettorale, con interpretazione anche contraddittoria rispetto a precedenti RAGIONE_SOCIALEo stesso organo, l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, dichiarando l’inammissibilità del ricorso perché il reclamo era stato depositato direttamente presso il RAGIONE_SOCIALE anziché, come prescrive la suddetta norma, presso il COA che ha emesso la pronuncia impugnata.
1.2. Reputano tale interpretazione lesiva dei criteri interpretativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 preleggi in quanto:
contraria al dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 l. n. 247 del 2012 secondo cui il reclamo va proposto ‘dinanzi al RAGIONE_SOCIALE ‘;
lesiva del principio di successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo posto che le norme sono di rango equivalente e l’art. 28 cit., che dispone in modo diverso dall’art. 59 cit., è disposizione intervenuta successivamente, sicché deve ritenersi prevalente;
contraria a criteri logici e sistematici, non potendosi invocare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 cit. ove si ritenga, come statuito dal RAGIONE_SOCIALE, che il legislatore abbia inteso, con l’art. 28 cit. e il richiamo operato dal successivo art. 36 l. n. 247 del 2012 (secondo cui ‘ La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ‘), colmare una lacuna procedurale che era stata generata dallo stesso art. 59 cit., riferendosi il suddetto richiamo alla sola ‘funzione giurisdizionale’, escluso quindi quanto previsto dall’art. 28 cit.;
contraria a criteri di coerenza e uniformità avendo lo stesso RAGIONE_SOCIALE, con pregressa ordinanza n. 23/2023, escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 cit. al procedimento di reclamo elettorale.
Rilevano che, anteriormente alla riforma attuata con la legge n. 247 del 2012, l’art. 59 cit. era ritenuto applicabile esclusivamente ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale esercitata dal RAGIONE_SOCIALE e non ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio presso il quale depositare l’atto introduttivo, situazione rimasta immutata con la riforma attesa l’espressa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 cit.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proposta, infine, richiama no i precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 20137/2014, n. 2606/2021 e n. 13872/2021.
Il secondo motivo denuncia nuovamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 28 e 36 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e RAGIONE_SOCIALE artt. 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nonché de ll’art. 12 preleggi, sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘anomalia RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del RAGIONE_SOCIALE per cui il giudizio dovrebbe essere introdotto davanti ad un organo (il COA) diverso da quello preposto a deciderlo (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che rappresenterebbe un unicum per l’ordinamento.
Preliminarmente va dato atto che i ricorrenti, con memoria del 23 gennaio 2025, hanno depositato atto di rinunzia al ricorso.
La rinunzia, sottoscritta direttamente dalle parti e dal difensore, è conforme all’art. 390 c od. proc. civ.; la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti intimate rende superflua l’accettazione da parte di queste ultime e la statuizione sulle spese del giudizio.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.