Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 7401 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8294/2024 R.G. proposto da: COGNOME COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOMECOGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati-
nonché nei confronti di
CONSIGLIO DELL ‘ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO -intimato- avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 49/2024 depositata il 04/03/2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinunzia.
Uditi gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per i ricorrenti, che si associano alle conclusioni del Procuratore Generale.
FATTI DI CAUSA
Con reclamo ex art. 36 l. n. 247 del 2012, gli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME Daniele, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME Salvatore impugnavano il verbale del 22 novembre 2023 di proclamazione degli eletti per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (hinc: COA) di Taranto 2023/2026 con il quale sono stati dichiarati eletti i candidati COGNOME Sebastiano, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Vincenzo, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME Adriano.
In punto di fatto, i reclamanti premettevano che le operazioni di voto per il rinnovo del COA Taranto si erano già svolte nel gennaio 2023 quando la Commissione elettorale aveva dichiarato l’ineleggibilità degli avv.ti COGNOME COGNOME e COGNOME ed eletti, per scorrimento della graduatoria elettorale, gli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Tale provvedimento era stato prima oggetto di distinti reclami da parte degli interessati innanzi al Consiglio Nazionale Forense, le cui statuizioni (sentenze nn. 95, 112, 113 e 114 del 2023) erano state impugnate innanzi alle Sezioni Unite civili.
2.2. Nelle more del giudizio, il Ministero della Giustizia disponeva lo scioglimento del COA di Taranto dapprima con decreto del 3 luglio 2023, che veniva sospeso dal TAR, e quindi con nuovo decreto del 9 ottobre 2023, in base al quale il Commissario disponeva nuove elezioni, ratificate con il verbale del 22 novembre 2023.
Con il reclamo i ricorrenti denunciavano la nullità della tornata elettorale per vizi procedurali, essendo state riaperte le candidature, e l’inosservanza delle norme sul procedimento, fermo il necessario condizionamento del nuovo iter elettorale in relazione agli esiti dei ricorsi pendenti innanzi alle Sezioni Unite e non ancora decisi.
Veniva poi contestata la dichiarazione di ineleggibilità degli avv.ti COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 49/2024 dichiarava inammissibile il reclamo in quanto presentato presso di esso e non proposto mediante deposito del ricorso presso il Consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 .
COGNOME GiovanniCOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME Emanuele, COGNOME Francesco, COGNOME FabrizioCOGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Sono rimasti intimati il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e gli altri avvocati (consiglieri eletti e altri reclamanti), cui il ricorso è stato notificato.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con cui hanno dichiarato di rinunziare al ricorso attese le intervenute decisioni favorevoli delle Sezioni Unite n. 23101/2024, n. 1598/2025, n. 1599/2025 e n. 1603/2025 sul pregresso contenzioso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione degli artt. 28 e 36 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli artt. 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nonché dell’art. 12 preleggi con riferimento all’individuazione dell’Ufficio presso il quale deve essere depositato il reclamo ex art. 28 l. n. 247 del 2012.
1.1. I ricorrenti si dolgono che il Consiglio Nazionale Forense abbia ritenuto applicabile al contenzioso elettorale, con interpretazione anche contraddittoria rispetto a precedenti dello stesso organo, l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, dichiarando l’inammissibilità del ricorso perché il reclamo era stato depositato direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense anziché, come prescrive la suddetta norma, presso il COA che ha emesso la pronuncia impugnata.
1.2. Reputano tale interpretazione lesiva dei criteri interpretativi dell’art. 12 preleggi in quanto:
contraria al dato letterale dell’art. 28 l. n. 247 del 2012 secondo cui il reclamo va proposto ‘dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ‘;
lesiva del principio di successione delle leggi nel tempo posto che le norme sono di rango equivalente e l’art. 28 cit., che dispone in modo diverso dall’art. 59 cit., è disposizione intervenuta successivamente, sicché deve ritenersi prevalente;
contraria a criteri logici e sistematici, non potendosi invocare l’applicazione dell’art. 59 cit. ove si ritenga, come statuito dal Consiglio Nazionale Forense, che il legislatore abbia inteso, con l’art. 28 cit. e il richiamo operato dal successivo art. 36 l. n. 247 del 2012 (secondo cui ‘ La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ‘), colmare una lacuna procedurale che era stata generata dallo stesso art. 59 cit., riferendosi il suddetto richiamo alla sola ‘funzione giurisdizionale’, escluso quindi quanto previsto dall’art. 28 cit.;
contraria a criteri di coerenza e uniformità avendo lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con pregressa ordinanza n. 23/2023, escluso l’applicazione dell’art. 59 cit. al procedimento di reclamo elettorale.
Rilevano che, anteriormente alla riforma attuata con la legge n. 247 del 2012, l’art. 59 cit. era ritenuto applicabile esclusivamente ai fini della regolamentazione della funzione giurisdizionale esercitata dal Consiglio Nazionale Forense e non ai fini dell’individuazione dell’Ufficio presso il quale depositare l’atto introduttivo, situazione rimasta immutata con la riforma attesa l’espressa previsione dell’art. 28 cit.
A sostegno dell’interpretazione proposta, infine, richiama no i precedenti della Corte di cassazione n. 20137/2014, n. 2606/2021 e n. 13872/2021.
Il secondo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione degli artt. 28 e 36 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli artt. 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nonché de ll’art. 12 preleggi, sotto il diverso profilo dell’anomalia dell’interpretazione del Consiglio Nazionale Forense per cui il giudizio dovrebbe essere introdotto davanti ad un organo (il COA) diverso da quello preposto a deciderlo (il Consiglio Nazionale Forense), che rappresenterebbe un unicum per l’ordinamento.
Preliminarmente va dato atto che i ricorrenti, con memoria del 23 gennaio 2025, hanno depositato atto di rinunzia al ricorso.
La rinunzia, sottoscritta direttamente dalle parti e dal difensore, è conforme all’art. 390 c od. proc. civ.; la mancata costituzione delle parti intimate rende superflua l’accettazione da parte di queste ultime e la statuizione sulle spese del giudizio.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.