Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17704 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 17704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24433/2019 R.G. proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonchè contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
Controricorrente- ricorrente incidentale nonchè contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 667/2018 depositata il 13/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il PG che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, vedova di NOME COGNOME agiva nei confronti della CASSA NAZIONALE DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (nel prosieguo: la CASSA), chiedendo accertarsi lo scioglimento per mutuo consenso della ricongiunzione presso la Cassa di categoria dei contributi accreditati presso l’INPSgià chiesta dal coniuge -nonché condannarsi la CASSA:
a restituirle quanto pagato per oneri di ricongiunzione, dedotto quanto percepito dal coniuge per ratei di pensione di anzianità;
a corrisponderle la pensione come superstite ovvero, in via subordinata, a restituirle i contributi versati dal marito.
2.Nei due gradi di merito venivano accolte le domande e disposta la liquidazione della pensione indiretta sulla base dei soli contributi versati alla Cassa, con restituzione all’INPS dei contributi già oggetto di ricongiunzione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9394/2017, dichiarava la nullità dell’intero giudizio, per essere stata disposta la restituzione dei contributi all’INPS in difetto di contraddittorio con l’Ente di Previdenza.
3.NOME COGNOME riassumeva il giudizio, integrando il contraddittorio; con il ricorso in riassunzione agiva, altresì, nei confronti dell’INPS, chiedendo all’Ente di liquidarle la pensione di reversibilità totalizzata.
Il Tribunale di Alessandria accoglieva le domande.
La Corte d’Appello di Torino confermava le statuizioni di primo grado in punto di scioglimento della ricongiunzione dei contributi; riformava la sentenza quanto al capo relativo alla pensione di reversibilità totalizzata, dichiarando la inammissibilità della domanda giudiziaria per la mancanza della preventiva domanda amministrativa.
La Corte territoriale esponeva essere pacifici i seguenti fatti:
in data 24 aprile 1998, il coniuge della COGNOME NOME COGNOME aveva presentato alla CASSA domanda di ricongiunzione della contribuzione esistente presso l’INPS – FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, ai sensi della legge n. 45/1990;
-in data 25 gennaio 1999 la CASSA aveva comunicato l’importo dell’onere di ricongiunzione, fissando il termine perentorio di giorni 60 per il versamento delle prime tre rate, pena la rinuncia tacita alla ricongiunzione;
NOME COGNOME con missiva del 15 marzo 1999, aveva comunicato alla CASSA di avere effettuato il versamento, riservandosi, tuttavia, di modificare in futuro la scelta di ricongiunzione, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999;
in data 29 febbraio 2000 NOME COGNOME aveva presentato alla CASSA domanda di pensione e dal febbraio 2001 aveva percepito la pensione di anzianità;
NOME COGNOME era deceduto il 7 novembre dello stesso anno 2001, allorché il pagamento delle rate dell’onere di ricongiunzione era ancora in corso;
-in data 17 maggio 2002 la vedova aveva presentato alla CASSA domanda di recesso dalla ricongiunzione -con restituzione degli oneri corrisposti, al netto dei ratei di pensione percepiti dal marito -nonché di liquidazione della pensione indiretta. Quest’ultima domanda, accolta nel giudizio dichiarato nullo, non era stata riproposta nel giudizio riassunto.
4.Tanto premesso, il giudice dell’appello, condividendo la statuizione di scioglimento della ricongiunzione, osservava che NOME COGNOME aveva presentato domanda di ricongiunzione quando non aveva ancora maturato il diritto a pensione in alcuna delle due gestioni nelle quali era iscritto (conseguendola, dal febbraio 2001, solo per effetto della ricongiunzione dei contributi).
Egli aveva, pertanto, diritto di recedere dalla ricongiunzione ai sensi degli articoli 71, comma 3 l. n. 388/2000 e 3, comma 3, D.M. n. 57/2003, essendo ancora in corso il pagamento rateale del relativo onere economico ( peraltro, NOME COGNOME con la comunicazione del 15 marzo 1999, si era riservato di modificare la scelta di ricongiunzione).
Non poteva ravvisarsi una rinuncia ad avvalersi di tale facoltà per effetto della successiva richiesta (e liquidazione) della pensione di anzianità: la domanda di pensione era stata presentata prima della entrata in vigore della l. n. 388/2000, art. 71 e la riscossione del trattamento era avvenuta prima del D.M. attuativo, D.M. n. 57/2003; si trattava di una condotta prudenziale, diretta a tutelare la posizione previdenziale nelle more dell’iter legislativo di riforma della normativa dell’epoca.
NOME COGNOME quale erede, aveva acquisito dal coniuge il diritto di recesso.
5.Era invece fondato l’appello dell’INPS, in quanto NOME COGNOME aveva presentato all’INPS domanda di pensione totalizzata solo dopo il deposito del ricorso giudiziario.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CASSA, articolato in sette motivi di censura, cui hanno resistito l’INPS e NOME COGNOME quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; la CASSA ha resistito al ricorso incidentale ed ha depositato memoria.
La causa, già avviata alla trattazione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale la CASSA ha depositato nuova memoria.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di censura, la CASSA ha denunciato -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione degli articoli 1,2 e 4 l. n. 45 del 1990, dell’art. 71 l. n. 388/2000, come attuato dal D .M. n. 57/2003 (articolo 1 e 3) e degli articoli 1,3, e 7 d.lgs. n. 42/2006, per avere la Corte di merito riconosciuto a NOME COGNOME il diritto di recesso dalla ricongiunzione dei contributi benché fosse stata erogata la pensione di anzianità in favore di NOME COGNOME
2.Con il secondo mezzo la CASSA ha lamentato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. -la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 l. n. 388/2000, come attuato dal D.M. n. 57 del 2003.
Ha censurato la sentenza per avere attribuito rilevanza, nell’ affermare il diritto al recesso, al fatto che la domanda di pensione fosse stata presentata da NOME COGNOME prima della entrata in vigore dell’art. 71 l. n 388/2000 nonché al fatto che la riscossione fosse avvenuta prima della emanazione del D.M. n. 57/2003, senza considerare che anche la richiesta di restituzione degli oneri di ricongiunzione era stata proposta da
NOME COGNOME in epoca anteriore alla emanazione del D.M. del 2003 (in data 17 maggio 2002).
3.Con la terza critica si deduce -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione degli articoli 112 e 434 c.p.c.
Si lamenta la mancata pronuncia sul primo motivo di appello della CASSA, con il quale si deduceva che il diritto di NOME COGNOME di recedere dalla ricongiunzione avrebbe richiesto, quale suo presupposto, una domanda di accesso alla totalizzazione.
4.Con il quarto motivo la sentenza è impugnata -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. -per omessa motivazione o motivazione apparente e per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., sempre in relazione agli effetti della mancata presentazione della domanda di totalizzazione, fatto, quest’ultimo, accertato con la dichiarazione di improponibilità della domanda giudiziaria nei confronti dell’INPS.
5.La quinta censura addebita alla sentenza impugnata -ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nel contenuto e nella data della lettera di recesso inviata da NOME COGNOME alla CASSA, avente rilievo decisivo, in quanto il diritto di recesso dalla ricongiunzione era condizionato all’esercizio della opzione in favore della totalizzazione dei periodi assicurativi.
6.Con il sesto motivo viene dedotta -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71 l. n. 388/2000come attuato dall’art. 3 D.M. n. 57/2003 -e degli articoli 3 e 7 d.lgs. n. 42/2006. Si torna ad evidenziare che l’art. 71, comma 2, l. n. 388/2000 prevede una facoltà di recesso dalla ricongiunzione condizionata da una domanda di opzione per la totalizzazione, nella specie assente.
7.La settima censura è proposta -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art.71 l. n. 388/2000, come attuato dal D.M. n. 57/2003 nonché degli articoli 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994. Si deduce che la comunicazione di recesso di NOME COGNOME, del 17 maggio 2002, era improduttiva di effetti, per come formulata e sulla base della disciplina ratione temporis applicabile.
8.Il ricorso principale, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato, nei sensi di cui in motivazione.
Giova premettere che la Corte territoriale ha accolto le domande proposte da NOME COGNOME nella qualità di erede, subentrata nei diritti del coniuge NOME COGNOME deceduto il 7 novembre 2001 (pagina 12, ultimo capoverso della sentenza impugnata). Non viene in rilievo, dunque, in causa la disciplina del d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 (che, all’art. 7, ha abrogato la disciplina previgente), in quanto NOME COGNOME era deceduto alla data di entrata in vigore della novella.
9.1. La disciplina di legge, come vigente ratione temporis , deve essere così ricostruita:
-La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) ha previsto, all’articolo 1, la facoltà di ricongiunzione presso un’unica gestione di tutti i diversi contributi accreditati in favore di un soggetto assicurato, sia come lavoratore -(dipendente o autonomo) -che come libero professionista. In tal modo ha colmato una lacuna della precedente legislazione (l. 7 febbraio 1979 n. 29), che non prevedeva la ricongiunzione della contribuzione accreditata presso le Casse dei liberi professionisti.
-Secondo la disciplina della suddetta legge del 1990, articolo 2, la ricongiunzione realizza la concentrazione dei contributi presso l’ente o la gestione in cui l’assicurato è da ultimo iscritto (o, dopo il compimento dell’età pensionabile, presso una gestione in cui sono accreditati almeno
dieci anni di contribuzione). Con la ricongiunzione i contributi vengono materialmente trasferiti (con la maggiorazione dell’interesse composto, al tasso annuo del 4,50%) dalla gestione o dalle gestioni interessate alla gestione accentratrice; è a carico del richiedente il pagamento, per intero, della differenza tra l’importo delle contribuzioni trasferite ed il maggior ammontare della riserva matematica necessaria a coprire l’incremento teorico di pensione derivante dalla ricongiunzione.
-La disciplina della ricongiunzione dei liberi professionisti, come in sintesi appena delineata, venne sottoposta a giudizio di costituzionalità, sul rilievo che il costo della ricongiunzione ivi stabilito è più elevato rispetto a quello a carico degli altri lavoratori ex lege n. 29/1979 (pari soltanto al 50% della differenza tra la riserva matematica e la contribuzione trasferita). La Corte costituzionale, con sentenza del 5 marzo 1999 n.61, dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45/1990, sia pure sotto diverso profilo ovvero per non avere previsto -in favore dell’assicurato che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni in cui era o era stato iscritto -il diritto di avvalersi, in alternativa alla ricongiunzione, di un meccanismo di totalizzazione, privo di oneri per l’assicurato ( già garantito dal legislatore in altri settori).
-Alla pronuncia della Corte Costituzionale fece seguito la legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 71. La norma ha riconosciuto il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi in favore del lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione (a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e succ. modif.). In particolare, è stato riconosciuto il diritto di utilizzare, cumulandoli ai fini del perfezionamento dei requisiti della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti in più gestioni, qualora essi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalle singole gestioni. La stessa facoltà è stata riconosciuta in favore dei superstiti
dell’assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile (comma 1 dell’articolo 71 cit.).
La possibilità di ricorrere alla totalizzazione, nel ricorso dei relativi presupposti, è stata attribuita anche al lavoratore che si fosse già avvalso della facoltà di ricongiunzione, consentendogli di optare per la totalizzazione degli stessi periodi «fino alla conclusione del relativo procedimento», con restituzione degli importi già versati per oneri di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali (comma 2 dell’art. 71 cit.).
Il comma 3 dello stesso articolo 71 ha demandato ad uno o più regolamenti di stabilire le modalità di attuazione della disciplina di legge.
-Il regolamento di attuazione è stato emanato nell’anno 2003 (D.M. 7 febbraio 2003 n.57).
In sintesi, l’articolo 71 della legge n. 388/2000 ed il relativo regolamento di attuazione, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999, hanno attribuito al lavoratore ed ai suoi superstiti la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi (istituto che, a differenza della ricongiunzione, non ha costi per l’assicurato) anche in relazione ai contributi versati presso gli enti di previdenza per i professionisti, nei termini di cui segue:
-la totalizzazione è consentita solo in caso di mancata maturazione del diritto a pensione in alcuna delle gestioni e/o forme pensionistiche cui l’assicurato è iscritto, ai fini del perfezionamento dei requisiti della pensione di vecchiaia (e non anche della pensione di anzianità) e della pensione di inabilità;
-la stessa facoltà opera in favore dei superstiti dell’assicurato, ancorché deceduto prima del raggiungimento dell’età pensionabile (ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti).
Rileva in questa sede la disciplina transitoria, relativa alle domande di ricongiunzione presentate fino al momento della pubblicazione del
regolamento attuativo, che è contenuta nell’articolo 71, comma 2, ultimo periodo, l. n. 388/2000 e nell’articolo 3, comma 3, D .M. n. 57/2003.
Secondo l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 71:
«Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali».
Secondo il comma 3 dell’articolo 3 del D .M. n. 57/2003
« Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali».
Dalla piana lettura del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento, risulta che il momento di conclusione del procedimento di ricongiunzione è, ai fini di cui trattasi, il pagamento integrale delle rate dell’onere di ricongiunzione. Il regime speciale si è reso necessario in quanto a tenore delle leggi sulla ricongiunzione il versamento anche parziale dell’importo dovuto dall’assicurato rende irrevocabile la domanda di ricongiunzione (in tal senso dispongono l’articolo 5, comma 3, l. n. 29/1979 e l’articolo 4, comma 3, l. n. 45/1990).
Dalla combinata lettura dell’articolo 71, comma 2, l. n. 388/2000 e dell’articolo 3, comma 3, D.M. n. 388/2000nonché dalla ratio della disciplina transitoria -risulta, tuttavia, che il recesso dalla ricongiunzione e la restituzione degli oneri versati sono consentiti al lavoratore al ricorrere di due presupposti congiunti:
che egli abbia la possibilità di accedere alla totalizzazione («Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1…» recita il comma 2 dell’articolo 71);
-che eserciti la opzione per il regime della totalizzazione. («In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla
restituzione degli importi già versati…» recita lo stesso comma 2 dell’articolo 71).
12.1. Il citato comma 2 dell’articolo 71 rinvia, quanto alla possibilità di accedere alla totalizzazione, al regime generale contenuto nel precedente comma 1, a tenore del quale la totalizzazione non è consentita al lavoratore che abbia maturato il diritto a qualsiasi trattamento di pensione in una delle forme assicurative cui è iscritto.
13.Alla luce del quadro normativo, risulta la erroneità della soluzione accolta nella sentenza impugnata.
Per quanto pacifico in causa in punto di fatto, NOME COGNOME non aveva diritto alla totalizzazione, avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità presso la CASSA ed avendo anche riscosso la pensione di anzianità fino al decesso.
In ogni caso, egli neppure aveva mai optato per la totalizzazione (la domanda di pensione totalizzata è stata proposta da NOME COGNOME iure proprio in corso di causa, soltanto in data 7 settembre 2017, come accertato nella sentenza impugnata).
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata; dalla cassazione deriva l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME diretto -sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articoli 112,324,329, 336 e 342 c.p.c. -alla cassazione del capo della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
La statuizione sulle spese resta, infatti, caducata ex art. 336 c.p.c., in quanto dipendente dalla pronuncia cassata.
Essendo pacifici i fatti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti della CASSA. Quanto alla domanda proposta verso l’INPS, la statuizione di inammissibilità è già divenuta definitiva per assenza di impugnazione.
17 . Le spese dell’intero processo si compensano tra le parti per la novità delle questioni trattate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e -decidendo nel merito -rigetta le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025