La disciplina della locazione condivisa e il recesso del conduttore
I contratti di locazione stipulati da più persone generano obblighi precisi per tutti i firmatari. Quando avviene il recesso del conduttore da parte di uno solo dei coinquilini, sorgono spesso dubbi sul pagamento del canone. Molti inquilini ritengono erroneamente di poter dimezzare l’importo mensile versando solo la propria quota teorica. La legge e la giurisprudenza civile stabiliscono principi molto rigidi su questo tema.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un contratto di affitto sottoscritto originariamente da due persone per un unico appartamento. Uno dei conduttori ha comunicato la disdetta anticipata e ha riconsegnato le proprie chiavi al proprietario. L’altro inquilino rimasto ha continuato a occupare l’immobile versando unicamente il cinquanta per cento del canone concordato.
Gli effetti dell’abbandono dell’immobile e il recesso del conduttore
Il proprietario dell’immobile ha avviato una procedura di sfratto per morosità per ottenere il pagamento integrale dei canoni arretrati e la restituzione dell’intero bene. L’inquilino si è difeso sostenendo che l’uscita del coinquilino avesse ridotto l’oggetto del contratto alla sola porzione di casa da lui utilizzata.
I giudici di primo grado e la Corte d’Appello hanno respinto le tesi del conduttore rimasto nell’alloggio. L’accordo contrattuale iniziale prevedeva una prestazione unitaria e indivisibile. La semplice restituzione delle chiavi da parte di un solo inquilino non dimostra la reale riconsegna materiale della porzione di casa al locatore. L’inquilino superstite ha infatti mantenuto l’uso dell’intero appartamento senza alcun frazionamento concordato con la proprietà.
Le motivazioni dei giudici sul mancato versamento dell’intero canone
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni di merito dichiarando inammissibile il ricorso del conduttore. Il recesso di un singolo condebitore solidale (debitore tenuto al pagamento insieme ad altri) non produce effetti favorevoli automatici per l’altro inquilino. L’obbligazione di pagamento resta solidale e indivisibile verso il locatore.
Il conduttore che continua ad abitare l’immobile beneficia della disponibilità dell’intero spazio abitativo. Di conseguenza, egli resta obbligato a corrispondere l’intero canone pattuito nel contratto originario. La Suprema Corte ha evidenziato che la pretesa di pagare solo la metà del canone costituisce un grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare lo sfratto definitivo.
Le conclusioni sul recesso del conduttore nei contratti plurimi
La pronuncia ribadisce la totale tutela del proprietario di fronte a disdette parziali non concordate formalmente. Il recesso del conduttore non autorizza chi resta a ridurre arbitrariamente il canone locativo pattuito.
Chi condivide un appartamento in locazione deve sapere che risponde dell’intero importo contrattuale verso il proprietario. In assenza di un nuovo accordo scritto di riduzione del canone o di divisione dell’immobile, l’inquilino rimasto rischia la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità se omette di saldare l’intera somma mensile.
Cosa accade se uno dei coinquilini lascia l’immobile e smette di pagare
L’inquilino che rimane nell’immobile risponde in solido dell’intero canone di locazione verso il proprietario e deve versare l’importo integrale pattuito nel contratto.
Il coinquilino rimasto può dimezzare autonomamente il canone di affitto
No, non è consentito ridurre unilateralmente il pagamento mensile senza un esplicito accordo scritto con il locatore che modifichi i termini del contratto.
Quali conseguenze rischia chi versa solo la propria quota di affitto
Il proprietario può avviare la procedura di sfratto per morosità e ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento oltre al risarcimento delle spese.