Contratto a termine e COVID: l’accordo aziendale blocca il licenziamento
La pandemia ha creato scenari lavorativi inediti, portando a contenziosi complessi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sul recesso anticipato contratto a termine durante l’emergenza sanitaria. La vicenda riguarda una musicista e una Fondazione teatrale, ma il principio stabilito ha una portata molto più ampia. La decisione sottolinea la forza vincolante degli accordi aziendali anche in situazioni di crisi eccezionali, proteggendo i lavoratori da decisioni unilaterali del datore di lavoro.
I fatti del caso: uno spettacolo interrotto dalla pandemia
Una musicista era stata assunta da una nota Fondazione lirico-sinfonica con un contratto a tempo determinato di breve durata, dal 9 febbraio al 15 marzo 2020. Il suo ruolo era quello di prima arpa per specifiche rappresentazioni. A inizio marzo, i decreti governativi per contrastare la diffusione del COVID-19 impongono la sospensione di tutti gli spettacoli. Di conseguenza, il 6 marzo 2020, la Fondazione comunica alla lavoratrice il recesso anticipato dal contratto, con effetto dal giorno precedente, giustificandolo come risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa.
La difesa della lavoratrice: un accordo sindacale ignorato
La musicista impugna il licenziamento. Sostiene che il recesso sia illegittimo e discriminatorio. La sua difesa si basa su un elemento cruciale: il 5 marzo 2020, appena un giorno prima del recesso, la Fondazione e le organizzazioni sindacali avevano firmato un accordo aziendale. Questo accordo stabiliva misure specifiche per gestire la sospensione delle attività, come il mantenimento parziale della retribuzione e la riprogrammazione delle ore non lavorate. Secondo la lavoratrice, questo accordo si applicava a tutti i dipendenti, inclusi quelli con contratti a termine di breve durata, e impediva alla Fondazione di procedere con licenziamenti unilaterali.
Il valore dell’accordo aziendale nel recesso anticipato contratto a termine
La Corte di Cassazione accoglie pienamente la tesi della lavoratrice. I giudici chiariscono che l’accordo aziendale del 5 marzo aveva una portata generale e non escludeva alcuna categoria di lavoratori. Il suo scopo era proprio quello di gestire collettivamente e in modo solidale le conseguenze della crisi, ripartendo il sacrificio economico tra azienda e dipendenti. L’esistenza di questo accordo rendeva illegittimo il ricorso della Fondazione alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In pratica, l’azienda aveva scelto, insieme ai sindacati, una strada diversa e incompatibile con il licenziamento.
Le motivazioni: perché il recesso anticipato contratto a termine era illegittimo
La Corte ha smontato la decisione dei giudici di merito, che avevano dato ragione alla Fondazione. La Cassazione afferma che l’accordo aziendale era pienamente applicabile alla musicista, poiché il suo rapporto di lavoro era ancora in essere al momento della firma. L’accordo, avendo ‘forza di legge tra le parti’ (art. 1372 c.c.), vincolava la Fondazione a seguirne le disposizioni. La scelta di gestire la crisi con strumenti conservativi (sospensione concordata) escludeva la possibilità di usare strumenti risolutivi (recesso). Il recesso anticipato contratto a termine era quindi illegittimo perché violava un patto vincolante che la stessa azienda aveva sottoscritto.
Le conclusioni: la tutela del lavoratore prevale
La Corte ha cassato la sentenza precedente e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione. Quest’ultima dovrà attenersi al principio secondo cui il recesso era inefficace. Dovrà quindi calcolare il trattamento economico spettante alla lavoratrice per il periodo non lavorato fino alla scadenza naturale del contratto (15 marzo 2020), tenendo conto di quanto previsto dagli accordi aziendali. La sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica: nei momenti di crisi, le soluzioni concordate tra le parti sociali prevalgono sulle azioni unilaterali, garantendo una maggiore tutela a tutti i lavoratori, senza distinzioni basate sulla durata del loro contratto.
Un datore di lavoro può interrompere un contratto a termine per un evento esterno come un lockdown?
In linea di principio, il contratto a termine può essere interrotto solo per giusta causa. Un evento esterno può configurare un’impossibilità sopravvenuta, ma se esistono accordi aziendali che prevedono soluzioni alternative (come la sospensione), il datore di lavoro è tenuto a seguirli.
Un accordo sindacale aziendale si applica anche ai lavoratori con contratti molto brevi?
Sì. Salvo esplicita esclusione, un accordo aziendale che regola la gestione di una crisi si applica a tutti i dipendenti in forza al momento della sua firma, indipendentemente dalla tipologia o dalla durata del loro contratto.
Cosa spetta al lavoratore in caso di recesso anticipato illegittimo da un contratto a termine?
Il lavoratore ha diritto a ricevere tutte le retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del contratto. Potrebbe anche avere diritto a un risarcimento del danno.