Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30287 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3007 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Salerno n. 1497/2022, pubblicata in data 15 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE SPESE PROCESSUALI
Ad. 09/10/2024 C.C.
R.G. n. 3007/2023
Rep.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (derivanti dalla revoca di un contributo pubblico).
Essendo intervenuto lo sgravio della pretesa iscritta a ruolo, il Tribunale di Salerno ha dichiarato cessata la materia del contendere sul merito RAGIONE_SOCIALE opposizioni; pur ritenendo la società opponente integralmente soccombente sul piano virtuale, ha, peraltro, disposto l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite . La Corte d’a ppello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello avanzato dalla società opponente in relazione al capo della decisione di primo grado avente ad oggetto la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 184, comma 1 del R.D. 267/1942 in relazione all’ art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. ».
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va premesso che, nella presente sede, non risulta in contestazione la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione proposta dalla società ricorrente, già pronunciata dal tribunale in primo grado (e non oggetto di gravame), ma esclusivamente la pronuncia accessoria sulle spese processuali, di integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse, aAVV_NOTAIOata in quella sede e che la medesima società ricorrente aveva fatto oggetto di appello, disatteso con la sentenza impugnata.
La decisione sulle spese in contestazione è stata pronunciata dal tribunale sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale.
In particolare, il tribunale ha ritenuto integralmente soccombente, sul piano virtuale, la società opponente: ha, infatti, ritenuto inammissibili, per tardività, i motivi di opposizione qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; ha ritenuto, invece, infondati i motivi di opposizione qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 6 15 c.p.c..
Peraltro, rilevato che gli stessi enti opposti (pur virtualmente vittoriosi) avevano chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, il giudice di primo grado ha disposto in tal senso, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nonostante l’integrale soccombenza (sul piano virtuale) della parte opponente.
1.2 Va ulteriormente precisato che la decisione sulle spese di lite, avendo ad oggetto un giudizio unitario (benché nel corso RAGIONE_SOCIALE stesso fossero state proposte domande di diversa natura), non poteva che essere unica e, dunque, doveva tenere necessariamente conto sia dell’esito dell’opposizione agli atti esecutivi che dell’esito dell’opposizione all’esecuzione.
Trattandosi di una decisione unica sulle spese di lite (e non di una decisione avente ad oggetto direttamente il merito RAGIONE_SOCIALE diverse opposizioni proposte), da una parte, essa non avrebbe
di certo potuto essere impugnata separatamente per i profili attinenti all’opposizione all’esecuzione (con l’appello) e per quelli attinenti all’opposizione agli atti esecutivi (con il ricorso straordinario per cassazione), mentre, dall’altra parte, le rel ative contestazioni avrebbero dovuto tener conto della sua effettiva ed integrale ratio decidendi , che risulta -correttamente -fondata sull’esito (virtuale) di tutti i motivi di opposizione (all’esecuzione ed agli atti esecutivi) e non solo di alcuni di essi.
1.3 Al contrario, la società ricorrente, già in sede di appello, si è limitata a contestare la motivazione della sentenza di primo grado relativa alla sua soccombenza virtuale sui motivi qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art . 615 c.p.c., senza adeguatamente considerare che era stata ritenuta sussistente la sua soccombenza virtuale anche in relazione agli altri motivi, qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Tale omissione è stata rilevata dalla stessa corte d’appello, la quale, nell’affermare la correttezza della statuizione impugnata in ordine alle spese del primo grado del giudizio, ha espressamente fatto presente che essa si giustificava anche in considerazione della « innegabile ed inconfutabile soccombenza in primo grado della società opponente anche quanto alle vicende relative all’opposizione agli atti esecutivi che comunque avrebbero influito sulla statuizione RAGIONE_SOCIALE spese ».
1.3.1 Quest’ultima argomentazione, che non risulta specificamente oggetto di censure nella presente sede, deve essere senz’altro intesa, a giudizio di questa Corte, come una ulteriore autonoma ratio decidendi a sostegno della conclusione in ordine alla conformità a diritto della statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, tenuto conto che, anche a prescindere dalla (contestata) soccombenza virtuale della parte opponente in ordine all’opposizione all’esecuzione, la sua certa ed innegabil e soccombenza (anch’essa virtuale) in ordine
all’opposizione agli atti esecutivi (neanche oggetto di impugnazione in sede di appello, per quanto emerge dagli atti) avrebbe comunque determinato, quanto meno, una situazione di reciproca soccombenza (virtuale) RAGIONE_SOCIALE parti, che avrebbe in ogni caso giust ificato la compensazione stessa, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..
1.3.2 Sotto tale ultimo profilo, l’indicata argomentazione esposta dalla corte d’appello potrebbe anche intendersi, d’altronde, come un (quanto meno implicito) rilievo del difetto di decisività o di insufficiente specificità RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalla società opponente con il proprio atto di appello, in merito alla decisione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1.3.3 In entrambi i casi, peraltro, si tratta di una argomentazione che costituisce senz’altro una autonoma ratio decidendi , idonea e sufficiente a sostenere, anche da sola, la statuizione impugnata e, non essendo essa stata specificamente censurata, ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso .
Secondo la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte, infatti, qualora una sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inam missibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione) anche dell’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento d el ricorso non inciderebbe sulla ‘ ratio decidendi ‘ non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 -01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 -01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del
06/07/2020, Rv. 658309 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 -01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 – 01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-