Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24487 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 24487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 13661/2020
promosso da
AVV_NOTAIO del Governo delegato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘OPCM n. 3849/ 2010 e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE Campania , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli n. 5584/2019, pubblicata il 20/11/2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Cons. NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/10/2014, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi il pagamento di € 110.491,98 oltre interessi, al AVV_NOTAIO di Governo ex OPCM n. 3849/2010, delegato al compimento RAGIONE_SOCIALEe iniziative necessarie alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa struttura commissariale di cui all’OPCM n. 3654/2008 (di seguito, AVV_NOTAIO di Governo), quale corrispettivo per l’opera prestata in riferimento a lavori relativi all’impianto di depurazione a servizio RAGIONE_SOCIALEe frazioni di Torca e Sant’Agata del Comune di Massa Lubrense, in virtù RAGIONE_SOCIALEa Convenzione stipulata il 23/04/2008 tra RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO di governo ex OPCM n. 3654/2008.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso e notificato al AVV_NOTAIO di Governo, che proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere tenuta al pagamento la RAGIONE_SOCIALE Campania, in primo luogo perché era il soggetto finanziatore RAGIONE_SOCIALE‘opera in base all’accordo di programma del 21/12/2007, e in secondo luogo perché il 31/12/2012 era scaduto il mandato commissariale ed era subentrata la RAGIONE_SOCIALE, come previsto dalle leggi nn. 11/2013 e 6/2014. Per tale motivo, il AVV_NOTAIO di Governo chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE Campania, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del AVV_NOTAIO di Governo, con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza economica.
NOME si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
Anche la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, eccependo (tra l’altro) l’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del AVV_NOTAIO di Governo.
Nel corso del giudizio di primo grado, il AVV_NOTAIO di Governo precisava di non aver inteso esercitare domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale dichiarava in ogni caso di rinunciare, precisando di essere interessato solo alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 11118/2016 il Tribunale respingeva l’opposizione e, proposto appello dal AVV_NOTAIO di Governo, la Corte di merito, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, respingeva l’impugnazione.
La Corte d’appello riteneva che la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE si fosse fatta carico di fornire la provvista per l’adempimento degli obblighi assunti dal AVV_NOTAIO di Governo ex OPCM n. 3654/2008 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nella Convenzione stipulata il 23/04/2008, non consentiva di escludere la responsabilità del AVV_NOTAIO di Governo intimato, delegato ex OPCM n. 3849/2010 al compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa struttura commissariale di cui all’OPCM n. 3654/2008, per gli obblighi assunti da quest’ultima, trattandosi di evenienza non opponibile a RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Corte riteneva inammissibile la doglianza con la quale era censurata la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto non provato che fosse stato effettivamente trasferito alla RAGIONE_SOCIALE il contenzioso oggetto di giudizio, evidenziando che il Tribunale aveva fondato la decisione su un’ulteriore ratio , da sola idonea a sorreggere la statuizione, ossia sulla circostanza che l’ordinanza commissariale n. 14/2015 era stata impugnata e la sua efficacia era stata sospesa fino alla definizione del giudizio, ma la stessa era ancora sub iudice, essendo pendente l’appello davanti al RAGIONE_SOCIALE di Stato.
Secondo la Corte di merito, sebbene il AVV_NOTAIO di Governo avesse censurato la prima ratio , rappresentando la possibilità di acquisire al processo la menzionata ordinanza commissariale mediante l’uso di poteri istruttori ufficiosi, l’ulteriore ratio , riferita alla pendenza RAGIONE_SOCIALEa
impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa ordinanza, la cui efficacia esecutiva era sospesa, non era stata specificamente censurata e il giudizio di impugnazione risultava ancora pendente (la RAGIONE_SOCIALE aveva depositato l’ordinanza del 07/04/2017 del RAGIONE_SOCIALE di Stato, che aveva sospeso l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO di Governo, affidato a un solo mezzo.
Le intimate si sono difese con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 6-quinquies, d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.l. n. 136 del 2013, conv. con modif. in l. n. 6 del 2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 3-quinquies, d.l. n. 210 del 2015, conv. con modif. in l. n. 21 del 2016, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (legge stabilità 2014), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato che era intervenuta ex lege la successione universale nei rapporti controversi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Campania al AVV_NOTAIO di Governo.
Il ricorrente ha dedotto che con l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE‘OPCM n. 3849/2010 era stata a lui attribuita la delega per il compimento RAGIONE_SOCIALEe iniziative necessarie alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa struttura commissariale di cui all’OPCM n. 3654/2008, in particolare mediante la chiusura RAGIONE_SOCIALEa gestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con la precisazione che, per il compimento di tali iniziative, poteva avvalersi del personale ancora operante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza.
Lo stesso ricorrente ha, poi, aggiunto che l’art. 41, comma 6-quinquies, d.l. n. 69 del 2013, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 98 del 2013, ha previsto che «Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la
struttura commissariale del AVV_NOTAIO di Governo per l’emergenza bonifiche e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe acque nella regione Campania, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione RAGIONE_SOCIALEe competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al AVV_NOTAIO delegato di cui all’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro … ».
Il AVV_NOTAIO di Governo ha, quindi, precisato di avere dato attuazione a tale disposizione, adottando l’ordinanza commissariale n. 17/2013, con la quale venivano individuati i rapporti contenziosi trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE Campania, ma, poi, l’ordinanza era stata annullata in sede giurisdizionale, aggiungendo che, in conformità alle indicazioni del RAGIONE_SOCIALE di Stato, adito per l’ottemperanza, aveva adottato una nuova ordinanza commissariale, la n. 14/2015, che aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE i rapporti contenziosi ancora pendenti, e che recava nell’allegato A l’indicazione, tra i rapporti in contenzioso, al punto 55, di quello oggetto del presente giudizio.
In tale quadro, lo stesso ricorrente ha dedotto che la RAGIONE_SOCIALE era, comunque, subentrata nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
A tal fine ha richiamato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 136 del 2013, coordinato con la legge di conversione (la l. n. 6 del 2014), il quale, con riferimento ai Commissari per il dissesto idrogeologico, ha previsto che «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Pre-
sidenti RAGIONE_SOCIALEe regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità RAGIONE_SOCIALEe contabilità speciali per la gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui all’articolo 1, comma 111, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti RAGIONE_SOCIALEe regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, dei consorzi di bonifica e RAGIONE_SOCIALEe autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 240, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il ricorrente ha aggiunto che l’art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), abrogata con d.lgs. n. 1 del 2018, ma all’epoca dei fatti ancora vigente, ha chiaramente disposto, con una norma che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost., Sentenza n. 8
del 21/01/2016), che «Alla scadenza RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.»
In sintesi, il AVV_NOTAIO di Governo ha ritenuto di non poter essere considerato legittimato passivo nel presente procedimento, in ragione del passaggio di competenze intervenuto per legge, aggiungendo che non era necessario dimostrare, rispetto alla invocazione RAGIONE_SOCIALEe menzionate norme, il trasferimento del contenzioso con uno specifico atto commissariale, poiché il subingresso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è conseguenza immediata e diretta RAGIONE_SOCIALEa legge, invocando a supporto una pronuncia del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25673 del 21/12/ 2015).
Il motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Occorre tenere presente che la Corte d’appello, sul capo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnato, ha così statuito: « … la sentenza è censurata nella parte in cui il Tribunale afferma, sempre a proposito del trasferimento di tutto il contenzioso, tra cui quello di cui si discute, che ‘tale circostanza è enunciata nelle deduzioni difensive a firma del AVV_NOTAIO COGNOME nel febbraio 2016 e riportate pari pari negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura ma non è documentata perché non risulta depositata
la suddetta ordinanza e non è possibile verificarne l’ assunto’. Secondo l’appellante la conclusione sarebbe errata, tenuto conto … Anche questa doglianza è inammissibile, considerato che, oltre che sulla mancanza di prova del trasferimento del rapporto de quo, la sentenza gravata è fondata anche su un’ulteriore ratio decidendi, da sola idonea a reggere la statuizione, ossia sulla circostanza ‘ che l’ordinanza di passaggio di tale contenzioso (…) è ancora sub iudice e non può ritenersi esecutiva, visto che l’esecuzione è stata sospesa ‘ . Quest’ultimo assunto non è stato specificamente censurato e, comunque, risulta fondato su dati di fatto non superati, considerato che il giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza commissariale n. 14/2015 è tuttora pendente (innanzi al RAGIONE_SOCIALE di Stato, che ha sospeso l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado: cfr. l’ordinanza del 7.4.2017 prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE) … ».
2.2. La Corte d’appello ha, pertanto, primariamente ritenuto inammissibile la censura formulata alla decisione del Tribunale, che ha affermato la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo al AVV_NOTAIO di Governo, invece che alla RAGIONE_SOCIALE, non per ragioni di merito, relative alla effettività o meno del trasferimento del rapporto obbligatorio a quest’ultima, ma di rito, ritenendo, in particolare, che l’appellante non aveva impugnato una RAGIONE_SOCIALEe due rationes che avevano fondato la statuizione del primo giudice, ed aggiungendo, ad abundantiam, che la statuizione non specificamente censurata si fondava su dati di fatto che non risultavano superati.
Il ricorrente non ha attinto la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, ad esempio contestando l’esistenza di due distinte rationes nella statuizione del Tribunale, ovvero deducendo l’operata impugnazione mediante l’appello di entrambe le ragioni fondanti la decisione, ma ha semplicemente argomentato in ordine alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEe proprie difese, senza controdedurre agli argomenti, in rito, RAGIONE_SOCIALEa statuizione assunta dalla menzionata Corte, e limitandosi ad af-
ferRAGIONE_SOCIALE, in particolare, che, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza commissariale n. 17/2013 ha adottato l’ordinanza n. 14/ 2015, attuando nuovamente il trasferimento del rapporto obbligatorio alla RAGIONE_SOCIALE e che, comunque, detto trasferimento doveva ritenersi verificato automaticamente per effetto RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate .
2.3. Com’è noto, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi la doglianza in un non motivo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 09/04/2024).
Il motivo di ricorso è, infatti, costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica RAGIONE_SOCIALEa stessa, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo. Tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).
In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALEa propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per il pagamento di importi a titolo di contributo unificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115
del 2002, essendo il ricorrente istituzionalmente esente (v. tra le tante Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 6.00 0,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE Campania che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Ci-