Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 29832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27898-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, DIEGO DIRUTIGLIANO, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 698/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 10/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Torino in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 28 l.n. 300/70, dichiarava inammissibile il ricorso per comportamento antisindacale, proposta da RAGIONE_SOCIALE, contro RAGIONE_SOCIALE, causato da mancato riconoscimento delle prerogative sindacali ad essa spettanti per disposto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL. La corte di merito valutava, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla società, che, stante il principio per cui, al fine della legittimazione ad agire, occorre valutare la nazionalità delle associazioni sindacali e che tale requisito richiede che l’azione sindacale debba essere diffusa in gran parte del territorio nazionale, nel caso in esame, la ricorrente aveva una proficua attività sindacale nel settore del trasporto pubblico locale nella zona di Roma e provincia, in Abruzzo, ad Avellino e Caserta, a Milano a Palermo e Verona.
Pertanto, non vi era diffusione che su meno di 30 province su 110 del territorio nazionale. Inoltre, soggiungeva che su oltre 113 mila lavoratori del trasporto pubblico locale, gli iscritti alla associazione ricorrente sono 2.394, per lo più concentrati in poche aziende con sede a Roma. Escludeva pertanto la legittimazione ad agire.
Avverso detta decisione proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva con controricorso la società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 28 l.n. 300/70, per la esclusione del requisito della nazionalità nella struttura del sindacato ricorrente.
2)Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame dei CCNL ai fini della valutazione del requisito della nazionalità
Le censure denunciate pongono, sotto vari profili, il tema della rappresentatività legato alla diffusione nazionale del sindacato operante.
Si tratta di questione di rilievo nomofilattico, anche in ragione della intervenuta recentissima sentenza n. 156/2025 della Corte
Costituzionale di interesse nel caso di specie. La questione è dunque da affrontare all’esito di discussione orale, nella pubblica udienza, cui si rinvia.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Roma 10 settembre 2025 La Presidente
NOME COGNOME