Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5428 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 888/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 306/2020 pubblicata il 18/06/2020, RG n. 3 del 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ A ppello dell’Aquila, con la sentenza n.306/2020 pubblicata il 18/06/2020, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata resa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 25.909,30 a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità ed indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La controversia ha per oggetto la pretesa del pagamento delle differenze retributive, RAGIONE_SOCIALE 13^ mensilità e RAGIONE_SOCIALE indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo dal febbraio 2014 al settembre 2015, per lo svolgimento delle mansioni di autista alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ritenendo non provata la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato tra le parti.
La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e che la natura mista del rapporto, di RAGIONE_SOCIALE subordinato e
volontariato, fosse incompatibile con le disposizioni RAGIONE_SOCIALE legge n.226/1991.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a quattro motivi.
6.NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione «RAGIONE_SOCIALE normativa sul volontariato e segnatamente alla legge quadro n.226/91 e al d.lgs. n.338 del 2000», con riferimento all’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente, nel richiamare la disciplina sul volontariato, che il giudice di appello non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE disciplina delle associazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non ha considerato che le articolazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono state ricostituite in veste di RAGIONE_SOCIALE parziali con personalità giuridica ex lege , che si avvalgono delle attività prestate in forma libera e volontaria dai propri associati per perseguire i fini istituzionali.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 117/2017, con riferimento all’art.360, comma primo n.3, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che ratione temporis trovava applicazione la disciplina che consentiva di derogare al carattere gratuito RAGIONE_SOCIALE prestazione resa dal volontario, e il terzo settore non risulta incompatibile con l’eventuale onerosità delle attività rese dai propri associati. L’espletamento del servizio reso dalla lavoratrice richiedeva l’essere iscritta come volontaria alla RAGIONE_SOCIALE e vi era la facoltà di assumere personale da retribuire.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 414 e 434 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2094 cod. civ. «in relazione alle risultanze
istruttorie del giudizio di primo grado con riferimento alla natura subordinata dell’attività svolta dalla COGNOME», con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che dalle risultanze istruttorie emergeva che parte del servizio svolto era stato effettuato in ragione RAGIONE_SOCIALE veste di socia volontaria e non in adempimento delle ordinarie obbligazioni civilistiche.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La sentenza di appello è censurata nella parte in cui ha dato valore ad acquisizioni presuntive che non tenevano conto delle risultanze istruttorie.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione dell’art.18 RAGIONE_SOCIALE legge n.338/2000 (applicabile in virtù del rinvio espresso fatto dall’art.1 bis comma 1 del d.lgs. n.178/2012, nel testo pro tempore applicabile) che così prevede: «1. Le associazioni RAGIONE_SOCIALE si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di RAGIONE_SOCIALE autonomo, anche ricorrendo a propri associati.».
Come ha dedotto la parte ricorrente, per effetto dell’art.1 bis del d.lgs. 178/2021 i comitati locali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esistenti al 31/12/2013: a) hanno assunto, a far tempo dal 01/01/2014 la personalità giuridica di diritto privato; b) sono stati assoggettati alla disciplina del titolo II del libro primo del codice civile; c) sono stati iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni RAGIONE_SOCIALE; d) ad essi si è applicata, sino alla entrata in
vigore del d.lgs. n.117/2017, la disciplina dettata per le associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla legge n.383/2000.
Tanto premesso, l’art.18 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge n.383/2000 prevedeva che le associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e tra essa anche il RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 01/01/2014, potessero assumere lavoratori dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati.
Tuttavia, come ha accertato dalla Corte territoriale, non è stato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a procedere alla assunzione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ma la RAGIONE_SOCIALE, che si è interposta tra il prestatore di RAGIONE_SOCIALE ed il datore di RAGIONE_SOCIALE effettivo per mezzo di un contratto di somministrazione ritenuto un mero «escamotage» dalla Corte territoriale: «essendosi incrementata la richiesta di trasporto da parte RAGIONE_SOCIALE ASL 02 si era ricorso ai contratti di somministrazione per assumere i volontari i quali però dipendevano in tutto e per tutto dalla RAGIONE_SOCIALE» (pag.4 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Sotto questo profilo, i due motivi non centrano la ratio decidendi , perché la parte ricorrente non ha mosso alcuna censura con riferimento al tema del ricorso abusivo al contratto di somministrazione. Per altro verso se è vero l’art.18 RAGIONE_SOCIALE legge 388/2000 non prevede più la incompatibilità tra volontariato e rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato è anche vero che tale incompatibilità pertiene a rapporti instaurati con persone diverse, essendo possibile la sussistenza sia di rapporti di RAGIONE_SOCIALE subordinato che di rapporti di volontariato. Ciò che non appare invece possibile è che il medesimo rapporto sia in parte qualificabile come rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato ed in parte come volontariato.
Il terzo motivo è inammissibile, perché la censura ha per oggetto la valutazione delle risultanze istruttorie, valutazione riservata al giudice del merito non versandosi nella ipotesi RAGIONE_SOCIALE valutazione di prove legali. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al quarto motivo di ricorso.
Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021).
La Corte d’Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE.
Per questi motivi il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente, in ragione RAGIONE_SOCIALE soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17
RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE