Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30017 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30017 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
CC
sul ricorso 3735-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
Oggetto
–
a
–
I.P.I.
Riconoscimento
rapporto
tempo
indeterminato
– Passaggio al
RAGIONE_SOCIALE
Esclusione.
R.G.N. 3735/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
4311 COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2965/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 7367/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE‘epigrafata ricorrente volta ad ottenere, in via principale, la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito IRAGIONE_SOCIALE) e, per l’effetto, il trasferimento del predetto rapporto in capo al RAGIONE_SOCIALE, a far data dall’1.6.2010 , in forza del d.l. n. 78 del 2010; respingeva altresì la domanda subordinata, volta ad ottenere dal RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale di IRAGIONE_SOCIALE. il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate, a vario titolo, in costanza del rapporto di lavoro con detto IstRAGIONE_SOCIALE ovvero il risarcimento del danno da precariato.
Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello da parte RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice che insisteva nell’accoglimento di tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
La Corte territoriale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello: a) dichiarava che tra la lavoratrice e il RAGIONE_SOCIALE appellato intercorreva a far tempo dal 1.6.2010 e all’attualità un rapporto di impiego, con diritto RAGIONE_SOCIALEa Cappello di prendere servizio e di percepire la retribuzione corrispondente al livello B c.c.n.l. I.P.I., giusta tabella di corrispondenza di cui al d.l. n. 78 del 2010, come modificato dalla l. n. 122 del 2010; b) condannava il RAGIONE_SOCIALE appellato al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE‘appella nte in misura pari RAGIONE_SOCIALE retribuzioni scadute dal 27.2.2012 all’attualità, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., con un solo motivo
Resiste con controricorso la lavoratrice.
Entrambe le parti depositano memorie.
CONSIDERATO CHE
Con un RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. (di seguito: M.I.S.E.), denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento alla statuizione per cui la ricorrente sarebbe da considerare dipendente a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE‘ ex I.P.I. alla data RAGIONE_SOCIALEa sua cessazione e, conseguentemente,
avrebbe diritto a prendere servizio nella stessa posizione presso il RAGIONE_SOCIALE
Si sostiene nel mezzo la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. e si denunzia la non condivisione RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ‘sul piano RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso, con specifico riferimento alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro ad esso facenti capo, per come individuati dal Legislatore nella soppressione’ (cfr. ricorso pag. 12) .
2.1. Si insiste che il citato art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 cit. si applica, per ragioni di copertura finanziaria ai soli dipendenti in servizio all’atto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma e aggiunge che nessun rapporto a tempo indeterminato può essere so rto con l’I.P.I. (perché l’I.P.I. era estinto). Insiste sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il motivo Ł fondato e va accolto, per quanto di ragione.
3.1. Sul piano logico giova partire dal rilievo che Ł compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito Ł circoscritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgazioni ed RAGIONE_SOCIALE prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, affondi le radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia (cfr. sul punto Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020, non massimata in parte qua ).
3.2. Va a tal proposito ricordata tutta l’opera ricostruttiva compiuta da Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020 che, nel ripercorrere le vicende evolutive RAGIONE_SOCIALE ‘I.P.I . sin dalla sua nascita, ne ha affermato la natura pubblica all’atto RAGIONE_SOCIALEa soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con
il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi – che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE -si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale.
3.3. Nel percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione viene indagata la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente a far tempo dalla sua costituzione (tutto il percorso ricostruttivo Ł contenuto dal punto 6 al punto 6.24 RAGIONE_SOCIALEa decisione innanzi ricordata al quale si fa rinvio anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
3.4. Va quindi ribadito che, nel prisma RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, un ente può essere ritenuto pubblico ‘solo se istituito o riconosciuto per legge’ (cfr. art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 70 del 1975). L’ istituzione si definisce, in concreto, in presenza di una diretta istituzione per legge, in astratto, allorquando l’istituzione di desuma dal quadro normativo (cd. istituzione in base alla legge), precisato che va esclusa, in ogni caso, l’ istituzione ‘di fatto’ RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico .
3.5. Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto RAGIONE_SOCIALEa nuova denominazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, divenuto I.P.I.); Ł proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e RAGIONE_SOCIALEe società di promozione e istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (con detto decreto le quote RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19,
comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla RAGIONE_SOCIALE per divenire struttura ancorata al RAGIONE_SOCIALE e con il successivo art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 57 del 2001 con il quale Ł stato indi previsto, all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEe attività di promozione RAGIONE_SOCIALE svolte dall’I .P.I. sul territorio nazionale fossero posti a carico del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma 234, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 311 del 2004; RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006).
3.6. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva , quindi, di mira, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività, i criteri di redditività e rendimento, nØ assumeva su di sØ i rischi RAGIONE_SOCIALEa propria attività che, invece, ricadevano sul RAGIONE_SOCIALE vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma, pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto un a struttura parRAGIONE_SOCIALEla a quella ministeriale, un’ Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione.
3.7 . Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘innanzi ricordato quadro normativo Ł evidente che alla data del 19.9.2007 (data del primo dei contratti qui in rilievo ) l’I.P.I. aveva già assunto natura pubblicistica.
3.8 . La riaffermata natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. anche alla data del 19.9.2007, comporta quale conseguenza
l’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro precario connotato da illegittimità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione, come dedotto da parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.8.1. NØ le conclusioni di cui innanzi restano intaccate dai rilievi contenuti nel controricorso, reiterati in memoria, in ordine alla natura meramente dichiarativa e non costitutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto proprio detto accertamento Ł erroneo per le ragioni innanzi esposte.
3.9. Alla luce di quanto innanzi evidentemente erronea – come sottolineato nel motivo di ricorso Ł anche l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv.. con l. n. 122 del 2010 che presuppone appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’I.P.I. ai fini del trasferimento al RAGIONE_SOCIALE. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato qui non configurabile per le ragioni innanzi indicate.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che valuterà le ulteriori conseguenze (in tema di risarcimento del danno).
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine RAGIONE_SOCIALE spese dei presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del