Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2731 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2731 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25595 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.: P_IVA), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dell’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 623/2022, pubblicata in data 16 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
29 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale, a suo dire causato da alcuni cani randagi, di cui uno era entrato in collisione con il veicolo, danneggiandolo.
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DA ANIMALI – RANDAGISMO
Ad. 29/01/2026 C.C.
R.G. n. 25595/2022
Rep.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Sant’Agata de’ Goti, che ha condannato l’azienda convenuta a pagare all’attrice l’importo di € 1.220,00 oltre accessori .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre la COGNOME, sulla base di quattro motivi (sebbene non numerati).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. art. 269 c.p.c. in relazione all’ art. 360 cpc n. 3 ».
La ricorrente deduce, testualmente, quanto segue: « Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nell’accogliere il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE a pagina 1 della sentenza, così motivava: ‘Invero il giudice di prime cure ebbe a non considerare la chiamata in causa del Comune di San’Agata de’ Goti, accogliendo la domanda risarcitoria della COGNOME NOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, pur non sussistendo i presupposti di responsabilità di detto ente’. Tuttavia, come si evince dagli atti di causa, la chiamata del t erzo, così come formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, non è stata ritualmente posta in essere ».
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente ha deAVV_NOTAIOo esclusivamente la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE e proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti di quest’ultima.
Il Comune di Sant’Agata de’ Goti non risulta, né in primo, né in secondo grado, avere assunto la qualità di parte del presente giudizio.
Non può ritenersi, pertanto, che la stessa ricorrente abbia alcun concreto interesse a contestare la regolarità della chiamata in causa di un terzo, che sarebbe stata operata dall’azienda convenuta, dal momento che la concreta evocazione nel giudizio del terzo in questione, di fatto, non ha mai avuto luogo.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione della l. 24 novembre 2001 n. 16 nonché della l. 14 agosto 1991 n. 281, in relazione all’ art. 360 cpc n. 3 ».
La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui « il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE afferma che, in base al quadro normativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella regionale, non ci sarebbe un obbligo per la ASL di controllo continuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell ‘ animale randagio a seguito di segnalazione », sostenendo che, al contrario, « la disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la L. 24 novembre 2001, n. 16 (oggi abrogata, ma vigente all’epoca dei fatti), ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della RAGIONE_SOCIALE, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti ».
La contesta, altresì, nella parte in cui « … il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ancora una volta, al solo fine di escludere qualsiasi responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, afferma che l’attore non ha dato prova che alla P.A. -nel periodo in cui si verificò il sinistro -fosse giunta segnalazione di cani vaganti in quella determinata
zona », sostenendo che « la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE non discende da un obbligo di segnalazione a monte e tanto meno la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE può essere esclusa dalla prova che avrebbe dovuto fornire l’attore circa detta segnalazione ».
Contesta, infine, l’affermazione del tribunale secondo la quale « l’attore non avrebbe fornito la prova che trattavasi di cane vagante, introducendo lo stesso la categoria dei cani di masseria ovvero ‘di cagna in calore’ », sostenendo che « anche i presunti cani di masserie presenti in quella zona -che vagavano senza meta sulla pubblica strada -rientrano nel più ampio genus dei cani vaganti ».
Il motivo è infondato.
2.1 Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel rigettare la domanda della ricorrente, ha affermato quanto segue: « non vi è prova che il cane che attraversò improvvisamente la carreggiata urtando Toyota Yaris fosse un cane vagante con presenza persistente in zona e comunque che fosse stato segnalato all’ASL per la cattura »; … « all’ASL non spetta la vigilanza sul territorio e la ricerca dei cani vaganti » … « … l’attore in primo grado ebbe ad allegare che il cane vagante faceva parte di un gruppo che attraversò in velocità la carreggiata inseguendosi, fenomeno tipico che si ha quando vi è una cagna in calore che attira l’attenzione di tanti cani che la vogliono far propria. In tali casi i cani coinvolti sono sia cani vaganti, sia cani di masserie presenti nella zona di campagna in cui avvenne il fatto ».
2.2 La sentenza impugnata risulta fondata su una doppia ratio decidendi .
Oltre ad escludere la avvenuta dimostrazione di una conAVV_NOTAIOa colposa omissiva della RAGIONE_SOCIALE in nesso di causa con l’evento dannoso per la sua mancata cattura, il tribunale ha, infatti, altresì ritenuto insufficiente la prova (certamente a carico della parte attrice che si assume danneggiata) della circostanza di fatto che il cane che avrebbe causato, in concreto, il danno deAVV_NOTAIOo dalla
ricorrente (così come tutti o almeno alcuni di quelli del gruppo di cui faceva parte) fosse effettivamente un cane ‘ vagante ‘ e non un cane di proprietà privata temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario.
Le due indicate rationes decidendi sono autonome e ognuna di esse è da sola sufficiente a sostenere la decisione.
Anche a prescindere dalla prima ratio , la seconda non può ritenersi efficacemente censurata nella presente sede, il che assorbe ogni altra questione.
Si tratta, infatti, di una ratio decidendi fondata sulla valutazione delle prove, che è riservata al giudice del merito ed è insindacabile nel giudizio di legittimità.
Non può condividersi, d’altra parte, l’assunto della stessa ricorrente, secondo la quale dovrebbero definirsi ‘vaganti’ tutti i cani che, anche solo temporaneamente, non si trovano sotto il diretto controllo del proprietario. Né risulta in qualche modo che sia stato allegato e, tanto meno, sufficientemente provato, che il cane che ha causato il danno alla ricorrente si trovasse effettivamente a ‘ vagare senza meta ‘ da un apprezzabile lasso di tempo nella zona, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito in base ad un insindacabile valutazione del materiae probatorio.
2.3 Quanto sin qui rilevato ha carattere assorbente di ogni altra questione.
Per completezza di esposizione, si rileva, comunque, che neanche l’altra ratio decidendi a sostegno della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di una conAVV_NOTAIOa colposa omissiva della RAGIONE_SOCIALE in nesso di causa con l’evento dannoso deAVV_NOTAIOo , per la mancata cattura del cane, può ritenersi efficacemente censurata.
Secondo i principi di diritto enunciati da questa Corte, infatti, « la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non
da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta conAVV_NOTAIOa colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una conAVV_NOTAIOa obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi » (Cass., Sez. 3, n. 18954 del 31/07/2017); tali principi risultano, da ultimo, ribaditi e precisati nel senso per cui « è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l’elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esi ge la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra conAVV_NOTAIOa omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della ‘concretizzazione del rischio’ (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una conAVV_NOTAIOa alternativa corretta avrebbe evitato il danno » (Cass. Sez. 3, n. 16788 del 23/06/2025).
La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE (in base alla legislazione regionale vigente), nello svolgere il compito di cattura dei cani vaganti, opererebbe solo ‘ su segnalazione ‘ e non avrebbe, invece, compiti di vigilanza sul territorio al fine della prevenzione del randagismo. Sostiene, invece, che l’azienda dovrebbe attivarsi autonomamente per individuare e catturare i cani vaganti.
Orbene, in base ai principi di diritto appena esposti, tale specifica questione deve ritenersi, in realtà, irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Anche ad ammettere che la RAGIONE_SOCIALE debba attivarsi autonomamente per individuare e catturare i cani vaganti, come sostiene la ricorrente, ciò non basterebbe, infatti, per affermare la responsabilità di quest’ultima per una conAVV_NOTAIOa colposa omissiva avente efficacia causale relativamente all ‘evento dannoso deAVV_NOTAIOo, in mancanza della prova che fosse possibile ed esigibile, in concreto, la cattura del cane vagante che ha causato il danno deAVV_NOTAIOo in giudizio, prima del fatto.
A tal fine, infatti, come più sopra chiarito, non è sufficiente individuare l’ente preposto al controllo del randagismo ed alla ricerca ed individuazione dei cani vaganti da catturare.
Non essendo né possibile, né esigibile (né dalla RAGIONE_SOCIALE, né da altri enti), la definitiva e completa eliminazione del fenomeno del randagismo e la sollecita cattura di tutti i cani vaganti che possano venire a trovarsi presenti sul territorio di competenza, ai fini di un’azione risarcitoria è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri che, nel caso di specie, la cattura dell’animale vagante che gli ha causato il danno era in concreto possibile, o perché vi erano state precise segnalazioni della sua presenza sul territorio di competenza dell’ente preposto alla cattura, o per altre ragioni.
Solo in tal caso, infatti, la mancata cattura di quello specifico animale potrebbe effettivamente ritenersi determinata da una colposa conAVV_NOTAIOa omissiva dell’ente preposto.
Nella specie, il tribunale ha escluso, almeno implicitamente, che sia stata fornita adeguata prova di una siffatta conAVV_NOTAIOa colposa degli enti preposti alla prevenzione del randagismo, non essendo emerso dall’istruttoria che sarebbe stato possibile interve nire efficacemente, onde evitare l’evento dannoso, per essere mancata la prova di segnalazioni di cani vaganti nella zona
e di altri elementi tali da indurre a ritenere che un intervento sarebbe stato possibile, esigibile ed avrebbe effettivamente impedito l’evento dannoso.
D’altronde, la stessa ricorrente non fornisce (né deduce di aver allegato nel corso del giudizio di merito) alcun ulteriore concreto elemento positivamente valutabile, in proposito: sostanzialmente si limita, infatti, a sostenere che, poiché alla RAGIONE_SOCIALE spetterebbe il compito di prevenire il randagismo, individuando e catturando i cani vaganti, essa risponderebbe dei danni causati da tutti i cani vaganti nel territorio di sua competenza, anche a prescindere dalla prova che la mancata individuazione e cattura di quello specifico animale che ha causato il danno sia imputabile ad una concreta omissione colposa di una conAVV_NOTAIOa possibile ed esigibile dell’ente a tanto preposto.
Ma un siffatto assunto non è affatto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc, ai sensi dell’ art. 360 n. 4 cpc ».
Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360 c.p.c. n. 5 ».
Il terzo e il quarto motivo sono connessi e, come tali, vanno esaminati congiuntamente.
La società ricorrente contesta l’affermazione del giudice di appello secondo la quale la « RAGIONE_SOCIALE doveva essere mandata assolta da ogni responsabilità da parte del Giudice di Pace sulla base del principio che non ogni danno che si subisce può essere fatto ricadere sulla collettività, segnatamente quando si ha l’obbligo di guidare in modo prudente ed avveduto e senza che emergano specifiche responsabilità di terzi soggetti o enti ».
I motivi in esame possono considerarsi assorbiti, in conseguenza del rigetto del secondo motivo, essendo certamente assorbenti di ogni altra questione le rationes decidendi a fondamento della sentenza impugnata, di esclusione della conAVV_NOTAIOa
colposa omissiva della RAGIONE_SOCIALE e della natura vagante del cane che ha causato il danno.
In ogni caso, la generica affermazione del giudice di appello, con tali motivi contestata, non pare neanche potersi ritenersi una autonoma ratio decidendi , quanto una mera affermazione ad abundantiam , priva di effettivo e concreto valore decisorio.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liquidandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME