Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4416 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2703/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL; -ricorrente- contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza COGNOMEa Corte d’Appello di Bologna n. 1326/2024 depositata il 19/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il presente ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto la sentenza n. 1326 del 26 marzo 2024 con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato in appello il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quote associative arretrate ( anni 2012,2013,2014,2015,2016) a favore di RAGIONE_SOCIALE, associazione che raggruppa imprese che svolgono l’attività di distribuzione del gas metano.
2.COGNOME aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestandone la legittimità e la fondatezza nel merito. In particolare aveva evidenziato sotto il profilo formale che il potere di amministrare e di decidere l’azione giudiziaria spettasse al Comitato Esecutivo e non al Presidente di RAGIONE_SOCIALE, il quale avrebbe agito quindi senza la necessaria autorizzazione.
3.NOME ha pure contestato di essere mai stata socia di RAGIONE_SOCIALE dato che la scheda socio prodotta unitamente al ricorso per ingiunzione non recava alcuna firma per NOME e comunque di non esserlo più dal 2011; contestava inoltre la validità COGNOMEe delibere di approvazione dei bilanci (2013-2016), sostenendo di non essere stata convocata regolarmente, poiché lo Statuto richiederebbe comunicazioni ‘certificabili’ tramite EMAIL e non semplici email.
4.Il Tribunale di Bologna con la sentenza 1860/2019 respingeva l’opposizione argomentando che l’opposta aveva dato prova COGNOME‘iscrizione a socia COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultima non aveva dimostrato di avere trasmesso dichiarazione di recesso valida ai sensi COGNOME‘articolo 5 COGNOMEo statuto, che risultavano approvati tanto lo statuto che i bilanci dal 2012 al 2015 e che non vi era il dedotto difetto di legittimazione in capo all’ente opposto.
5.Avverso detta sentenza spiegava appello RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi riguardanti rispettivamente la legittimazione del presidente di RAGIONE_SOCIALE e la ritenuta illegittimità COGNOMEe delibere di approvazione dei bilanci.
6.La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto l’infondatezza COGNOMEa doglianza atteso che dallo Statuto non emergono i poteri che l’appellante attribuisce al comitato esecutivo. Il presidente ha la rappresentanza legale ‘a tutti gli effetti’ (art. 15 Statuto) e può esercitare il potere -dovere di riscuotere i contributi associativi, indispensabili per il funzionamento COGNOME‘ente. Nessun difetto di legittimazione, neppure sostanziale, è stato ravvisato in capo al Presidente.
7.La Corte ha rilevato con riguardo alla eccepita illegittimità dei bilanci che: a) RAGIONE_SOCIALE non ha proposto impugnazione ex art. 23 cod.civ. contro le delibere, né ha chiesto specificamente l’annullamento nel giudizio di opposizione; b) l’art. 11 COGNOMEo Statuto ammette convocazioni via lettera, fax o comunicazione informatica ‘purché certificabile’, e la mail è considerata mezzo idoneo perché consente di identificare mittente, destinatario e invio/ricezione; c) non risultano contestazioni da altri soci e la documentazione in atti dimostra che le assemblee si sono regolarmente tenute.
8.La Corte ha pure confermato l’iscrizione di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dal 1999, con rinnovo automatico in assenza di disdetta formale (art. 5 Statuto) ed il conseguente obbligo di pagamento COGNOMEe quote associative per le annualità richieste.
9.La cassazione COGNOMEa sentenza d’appello è chiesta da RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 20/1/2025 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
10.Con il primo motivo si deduce la nullità COGNOMEa sentenza per violazione del principio di immutabilità del collegio.
10.1. Si denuncia che la sentenza di appello è stata deliberata da un collegio diverso da quello che aveva trattenuto la causa in decisione, in
violazione degli artt. 276, 350 e 352 cod.proc.civ. Questo vizio comporterebbe la nullità insanabile COGNOMEa sentenza.
10.2. La censura è inammissibile. Come previsto dall’art. 132, comma 2, cod. proc. civ. la sentenza è sottoscritta solo da presidente e dal giudice estensore. Nel regime normativo vigente alla data di pubblicazione COGNOMEa sentenza in oggetto e cioè il 26 marzo 2024, e corrispondente a quello precedente all’introduzione COGNOMEa c.d. pubblicazione automatica introdotta con il d.lgs. 164/2024 ed applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023, era poi prevista dall’art. 133 comma 2 cod. proc. civ. anche l’apposizione COGNOMEa firma del cancelliere.
10.3. Ebbene nel caso di specie, soggetto a detto ultimo regime normativo, la terza firma, a nome di COGNOME NOME corrisponde all’identità del funzionario di cancelleria che ha apposto la firma digitale ai sensi COGNOME‘art. 133 cod. proc. civ. . Pertanto non vi è alcuna nullità.
11.Con il secondo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) l’erroneità COGNOMEa sentenza per difetto di titolarità COGNOME‘azione esattiva in capo al presidente di RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli artt. 36, 16 cod. civ. , 1393 cod. civ.
11.1.Secondo lo statuto, il potere di amministrare e quindi di decidere di agire in giudizio spetta al comitato esecutivo, non al presidente. Quest’ultimo ha solo la rappresentanza legale, ma non può formare la volontà COGNOME‘ente. Poiché non è stata prodotta alcuna delibera del comitato esecutivo che autorizzi l’azione, manca la prova COGNOMEa volontà COGNOME‘associazione di agire, con conseguente vizio sostanziale.
11.2.La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. .
11.3.Per costante e consolidata giurisprudenza lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell’ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che
l’interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l’accertamento COGNOMEa volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.6683/1982;id. 8435/2000; id.11756/2006).
11.4.Ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha inteso che il presidente di RAGIONE_SOCIALE titolare per statuto COGNOMEa rappresentanza legale abbia la rappresentanza ‘a tutti gli effetti’ ai sensi COGNOME‘art. 15 COGNOMEo statuto e che l’art. 13 COGNOMEo statuto relativo alle competenze del comitato esecutivo non fosse idoneo ad incidere su tali prerogative là dove prevede alla lett . b) il compito di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni COGNOME‘assemblea generale , come invece diversamente sostenuto dall’appellante.
11.5. A fronte di tale conclusione in linea con la previsione COGNOME‘art. 36, comma 2 cod. civ. secondo la quale le associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, il ricorrente si limita a ribadire la sua tesi senza offrire argomenti di carattere interpretativo per mutare il sopra richiamato costante orientamento.
12.Con il terzo motivo si censura in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., l’erronea e falsa applicazione degli artt. 23 , 1442 cod. civ., 167 cod. proc. civ. per avere dichiarato l’inammissibilità COGNOME‘eccezione riconvenzionale di annullamento COGNOMEe delibere di bilancio. 12.1. La corte d’appello ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto proporre una separata azione ex art. 23 cod. civ. per impugnare le delibere assembleari. Il ricorrente sostiene invece che l’annullamento poteva essere fatto valere in via di eccezione riconvenzionale, anche ai sensi COGNOME‘art. 1442 cod.civ., per paralizzare la pretesa creditoria.
12.2. Il motivo è inammissibile perché non correlato alla motivazione COGNOMEa decisione impugnata.
12.3.La corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la doglianza sul punto fosse inammissibile oltre che infondata: inammissibile perché nessuna impugnazione COGNOMEe delibere era stata richiesta né in via principale né in via incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato dal giudice di prime cure. La contestazione svolta dall’opponente era poi infondata perché riguardava la mancata ricezione COGNOME‘invito nella forma COGNOMEa lettera scritta, mentre l’art. 11 COGNOMEo statuto, ha osservato il giudice d’appello, statuisce che ‘La convocazione COGNOME‘assemblea è fatta mezzo di lettera, fax, comunicazione informatica, purché la ricezione sia ‘certificabile’, senza prevedere quell’esclusiva modalità e peraltro osservando che non era state allegate contestazioni da parte degli associati circa la modalità COGNOMEa convocazione tramite mail.
12.4.Ciò posto, la censura non specifica dove l’impugnazione sarebbe stata ritualmente svolta neppure nella forma incidentale, indicando cioè quali specifiche delibere sarebbero state impugnate né il motivo COGNOME‘impugnazione, non potendo essere rimesso al giudice del merito di ravvisare nelle contestazioni, parzialmente trascritte nel ricorso, gli estremi del richiesto accertamento incidentale.
13.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. , la violazione COGNOMEe norme statutarie e COGNOME‘art. 2729 cod. civ. sulle presunzioni in relazione alla modalità di convocazione COGNOMEe assemblee
13.1.Si contesta la validità COGNOMEe delibere di approvazione dei bilanci perché RAGIONE_SOCIALE non sarebbe mai stata ritualmente convocata. Lo Statuto richiede comunicazioni ‘certificabili’, ossia tramite PEC, mentre RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato semplici email prive di prova di consegna. La corte ha erroneamente equiparato la mail ordinaria alla PEC, in contrasto con il DPR 68/2005 e con le regole tecniche sulla posta elettronica
certificata. Inoltre, ha fatto ricorso a presunzioni (art. 2729 c.c.) basate sulla partecipazione di altri soci.
13.2.Anche questa censura è inammissibile.
13.3.Come sopra evidenziato la corte d’appello ha ritenuto con accertamento di fatto non sindacabile da questa corte di legittimità che fra le modalità previste per la convocazione COGNOME‘assemblea vi fosse anche la mail purché ‘certificabile’. Dalla documentazione in atti risultava poi che le mail inviate erano state ricevute dal momento che le assemblee risultavano essersi regolarmente svolte in presenza del numero sufficiente di soci e senza alcuna impugnazione da parte dei soci su talee modalità di convocazione.
13.4.Ebbene la censura non specifica l’error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice d’appello ma sollecita inammissibilmente una diversa conclusione COGNOME‘accertamento in fatto.
Il ricorso è dunque inammissibile.
15.In applicazione del principio COGNOMEa soccombenza parte ricorrente è condannata alla rifusione COGNOMEe spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
16.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi COGNOME‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione COGNOMEe spese di lite a favore COGNOMEa parte controricorrente e liquidate in euro 2200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi COGNOME‘art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto COGNOMEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis COGNOMEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME