Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14953-2021 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2222 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 30 novembre 2020 (R.G.N. 2432/2019).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/11/2024
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ . Decadenza.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 2222 del 2020, depositata il 30 novembre 2020 , la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accolto l’eccezione di decadenza triennale solo per i ratei del supplemento di pensione maturati sino al 12 maggio 2013 e aveva commisurato la ‘quota B’ RAGIONE_SOCIALEa pensione , corrispondente alle anzianità contributive acquisite dalla signora NOME COGNOME a decorrere dal gennaio 1993, alla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile (art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420).
1.1. -Quanto all’eccezione di decadenza riproposta in sede di gravame, la Corte territoriale ha osservato che le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non si confrontano con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Ad ogni modo, la decadenza di cui all’art. 47 del decre to del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle domande di riliquidazione, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta e liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella.
1.2. -Per quel che concerne la determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Resiste con controricorso la signora NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 cod. proc. civ. e assume che la Corte d’appello di Roma abbia erroneamente dichiarato inammissibili le critiche formulate in sede di gravame, in quanto avulse dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado.
1.1. -Il motivo è fondato.
1.2. -In ossequio al canone di specificità, il ricorrente ha riprodotto le statuizioni del Tribunale sull’eccezione di decadenza (pagine 7 e 8 del ricorso) e le argomentazioni esposte a supporto del gravame (pagine 8 e 9) , allo scopo di smentire quell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 cod. proc. civ., che sorregge, in via prioritaria e dirimente, la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello.
1.3. -Come emerge dagli stralci del gravame trascritti nel ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato ritualmente l’affermazione del Tribunale di Roma, che ha circoscritto alle sole prestazioni liquidate dopo il 6 luglio 2011 l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa decadenza triennale, introdotta dall’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Le censure RAGIONE_SOCIALE‘appellante individuano in maniera chiara le questioni e i punti contestati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e illustrano le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, idonea a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Le critiche s’incentrano su rilievi che sono stati recepiti da questa Corte (Cass., sez. VI-L, 6 maggio 2021, n. 11909) e, anche in questa
prospettiva, se ne deve disconoscere la genericità, stigmatizzata in sede d’appello.
È inoltre significativo, a tale riguardo, che la Corte d’appello esamini, ad abundantiam , anche il merito RAGIONE_SOCIALEe censure (pagina 4, punto 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata) e che, sul merito, si diffonda la stessa parte controricorrente (pagine 8 e seguenti del controricorso).
Anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che le critiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE siano state formulate in modo perspicuo e pertinente, consentendo alla controparte e ai giudici del gravame di vagliarle nel merito, come l’RAGIONE_SOCIALE rileva nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativ a depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale (pagina 1).
È, dunque, soddisfatto il requisito di specificità (per tutte, Cass., Sez.Un., 16 novembre 2017, n. 27199) e meritano di essere condivisi i rilievi del ricorrente, che si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe relative previsioni del codice di rito (art. 434 cod. proc. civ.).
1.4. -Le censure, in quanto specifiche, dovranno essere esaminate, alla stregua dei princìpi affermati da questa Corte anche nelle controversie instaurate dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d , numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella (Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15623).
Tale decadenza, nondimeno, si applica «solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei RAGIONE_SOCIALEa pensione maturati successivamente» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato ), in quanto una diversa interpretazione, «travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura RAGIONE_SOCIALEa prestazione riconosciuta o pagata non
salvaguardasse il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione» (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015).
2. -Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
2.1. -La censura è ammissibile.
2.1.1. -Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato la controricorrente, imputando all’RAGIONE_SOCIALE di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, tali affermazioni sarebbero di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 32 e 33 del controricorso).
2.1.2. -Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d ‘ appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma sull ‘ unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L ‘ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l ‘ attribuzione del trattamento previdenziale senza l ‘ applicazione del limite retributivo e, in ragione RAGIONE_SOCIALEe specifiche censure formulate dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le
molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato ).
2.2. -La censura è fondata.
2.2.1. -Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
2.2.2. -Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si deve ritenere , in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa
generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
2.2.3. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897 ), questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
Nell’odierno giudizio, la controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa.
2.2.4. -La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nel l’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa