SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4372 2025 – N. R.G. 00004506 2021 DEPOSITO MINUTA 19 09 2025 PUBBLICAZIONE 19 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente e relatore
dott. NOME COGNOME
Giudice
dott. NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4506/2021 promossa da:
(C.F.
),
con il patrocinio dell’avv. NOME
ATTORE
contro
(C.F.
),
con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
e contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (C.F.
)
TERZO CHIAMATO
C.F.
P.
P.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d’udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
per parte attrice:
‘ Che l’adito Collegio dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse del Signor al presente procedimento.
Nulla sulle spese .’
per parte convenuta:
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto .’
Fatto e svolgimento del processo
Con l’atto di citazione, il sig. chiedeva:
‘ a) accertare e dichiarare la falsità dei seguenti documenti:
a1) annotazione del 21 dicembre 2019 redatta dalla Polizia di Stato-Sezione Polizia Stradale di Padova;
a2) dell’allegato ID 367303 Verbale PNL .190015476;
a3) del verbale di contestazione della sanzione amministrativa;
a4) del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 comma 3 c.p.p. dalla Polizia di Stato-Sezione Polizia Stradale di Padova;
nonché di tutti gli atti conseguenti e collegati, e l’interesse del Signor a contrastare l’efficacia probatoria di tali documenti, muniti di fede privilegiata;
b) ordinare la cancellazione totale o parziale degli atti/documenti impugnati, in base alle circostanze, e se è il caso, il ripristino, la rinnovazione o la riforma degli stessi con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita;
escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dalla Polizia Stradale Comando di Padova nel giudizio R.G. N. 237/2020 innanzi il Gpd di Padova
il tutto con vittoria di spese ed onorari nonché accessori di legge, spese generali incluse ‘.
In conseguenza di quanto appreso in un procedimento penale a suo carico, infatti, l’attore riteneva che i fatti narrati nell’annotazione relativa agli accertamenti urgenti del 21/12/2019 e nell’allegato ID 367303 verbale PNL 190015476 (doc. n. 5-annotazione accertamenti urgenti 21/12/2019 e doc n. 5bisallegato ID 367303 verbale PNL 190015476) fossero falsi; il verbale, infatti, avrebbe riportato i seguenti passaggi: ‘il conducente veniva quindi sottoposto all’esame preliminare con il precursore matricola AB89041 (…) detto accertamento forniva esito positivo ovvero emetteva luce rossa fissa; (…) (…) iniziava a soffiare per poi interrompere il flusso di aria espirata volutamente al fine di non completare la prova (…) si effettuavano altre 6 ulteriori prove durante le quali volutamente poneva in essere lo stesso comportamento’.
Il documento n. 5bis, allegato all’annotazione, non sarebbe stato costituito dalla fotocopia di scontrino riportante anche i dati dell’etilometro (doc. n. 5bis), bensì da un qualsivoglia scontrino, non avente data certa e non emesso dalla macchina accertatrice, riportante unicamente la carta intestata della Polizia di Stato e l’annotazione a computer del verbale, oltre che, per ben 5 volte, la dicitura ‘test non permesso’.
Le medesime circostanze sarebbero state riportate nel verbale di accertamenti urgenti ex art. 354, comma 3, c.p.p. (doc. n. 6 verbale ex art. 354, comma 3 c.p.p.).
L’attore, quindi, ritenendo di aver fornito l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità dei suddetti documenti, proponeva la presente querela di falso, in via incidentale rispetto al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pendente innanzi al Giudice di Pace di Padova.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l’Amministrazione convenuta eccepiva l’assenza di alcuna prova che supportasse la ricostruzione dei fatti attorea: il malfunzionamento dell’etilometro darebbe stato smentito dal Libretto metrologico prodotto in atti. L’apparecchio, inoltre, denominato TARGA_VEICOLO, matricola ARWB-0065, sarebbe stato regolarmente omologato, revisionato ed utilizzato dagli agenti accertatori la stessa notte, per un altro controllo, meno di due ore prima, funzionando correttamente. Dopo aver effettuato una profonda inspirazione, la persona da sottoporre al test, per la sua corretta esecuzione, dovrebbe soffiare dentro l’apposito boccaglio , il più a lungo possibile, in modo uniforme, senza interruzioni e senza esercitare un particolare sforzo. Se la procedura venisse eseguita correttamente, il display segnalarebbe l’andamento dell’espirazione per mezzo di asterischi (16 per accettare il campione di aria). Al termine della prova, l’apparecchiatura emetterebbe il documento relativo alla prova, il rapporto scritto o scontrino, che sarebbe poi compilato dall’operatore.
La stampante, d’altro canto, emetterebbe uno scontrino anche nel caso in cui il test non fosse completato correttamente, come avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto avrebbe, difatti, evidenziato la non corretta esecuzione della prova, con la dicitura: ‘VOLUM INSUFF.’ o ‘TEST NON PERMESSO’.
Tutte le prove effettuate da un apparecchio etilometro, d’altronde, verrebbero memorizzate e periodicamente scaricate in un archivio di massa, custodito presso la Direzione Polizia Stradale -Ufficio Tecnico Logistico.
Relativamente agli accertamenti cui sarebbe stato sottoposto il sig. , la parte convenuta produceva, quindi, lo stralcio delle risultanze del menzionato archivio, per quanto riguardava le prove effettuate in data 21.12.2019, durante l’intero turno dalle ore 1:00 alle ore 7:00. L’attore, dalle ore 3:33 (ora di inizio del controllo) alle ore 3:45 (ora di fine del controllo) risulterebbe aver effettuato n. 7 prove senza esito, individuate dai numeri da 4787 a 4793, analiticamente riportate a pagina 5 della comparsa di risposta.
Quanto all’affermazione dell’attore, che avrebbe negato di essere stato sottoposto ad accertamento alcolimetrico qualitativo preliminare, ciò sarebbe stato assolutamente inverosimile: con la circolare n. 300/A/142175/109/42 del 29.12.2005, relativa all’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il avrebbe fornito direttive, per gli operatori di Polizia stradale, da attuare in occasione dei controlli ordinari ovvero a campione, al fine di sottoporre tutti i conducenti fermati ad accertamenti preliminari, anche se essi non manifestassero sintomi tipici d’abuso di alcool.
Infine, quanto alla asserita richiesta di essere sottoposto ad analisi ematiche, si evidenziava che la facoltà di accertare lo stato di ebbrezza alcolica presso una struttura ospedaliera fosse consentita agli organi di polizia solo ed esclusivamente nel caso in cui il conducente fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche, presso la medesima struttura.
La parte convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della querela di falso.
Del procedimento veniva notiziata, ad opera della Cancelleria, la Procura presso il Tribunale di Venezia. In seguito alla prima udienza, in cui il procuratore dell’attore, munito di procura speciale, ribadiva la volontà della parte di insistere nella querela di falso, venivano concessi i termini ex art. 183,
VI co., c.p.c., dopo i quali la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il 3.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva che parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, essendo venuto meno l’interesse del Signor al procedimento, in quanto, nel procedimento penale n. 2664/2020 R.G. G.I.P. del Tribunale di Padova, scaturito dagli atti oggetto presente procedimento, il Signor avrebbe chiesto ed ottenuto la sospensione del processo, per messa alla prova, ed avrebbe svolto regolarmente il programma, con conseguente estinzione del reato, per esito positivo.
La circostanza, non integrando una rinuncia agli atti, determina, evidentemente, la manifestazione del venir meno dell’interesse ad agire, ex art. 100 cpc, in capo all’attore e, conseguentemente, necessita di accertamento con sentenza, idonea a definire, in rito, la causa, con declaratoria di improcedibilità della domanda.
Non si ravvisa, peraltro, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio in capo all’Amministrazione convenuta, la quale ha interesse esclusivamente alla liquidazione delle spese.
Sulla base del criterio della soccombenza astratta, dunque, si deve osservare come la querela di falso sia stata proposta sulla base di strumenti probatori del tutto insufficienti a superare l’efficacia di prova privilegiata degli atti pubblici impugnati, anche alla luce degli ulteriori riscontri documentali prodotti dall’Amministrazione convenuta: il libretto del macchinario (doc. 7 convenuto), attestante la corretta manutenzione. Si aggiunga, inoltre, che le registrazioni dei tentativi di prova etilometrica inviate dall’apparecchiatura all’archivio del , analiticamente allegate nella comparsa di risposta, non sono state specificatamente contestate da parte attrice, né nella prima udienza né nella prima memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., dando conferma, così, del l’effettiva esecuzione dei tentativi di misurazione a carico dell’attore, dimostratisi vani, per sua omessa collaborazione.
La liquidazione delle spese, quindi, avviene, a carico di parte attrice, sulla base dei parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa -sino ad euro 52.000,00), in ragione della semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase decisionale, vista la sopravvenuta cessazione materia del contendere e l ‘ omesso deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l’improcedibilità della causa, per cessazione della materia del contendere, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Venezia, 19 settembre 2025
Il Presidente ed estensore dott. NOME COGNOME