Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6536/2024 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentanti e difesi dall’avv.to NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv.ta COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7527/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 22/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 22/11/2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della relazione di notificazione con la quale l’ufficiale notificante, NOME COGNOME aveva attestato la consegna dell’atto giudiziario notificando (su iniziativa del Fallimento RAGIONE_SOCIALE) nelle mani di persona qualificatasi come NOME COGNOME e, in relazione all’atto destinato al COGNOME, come coniuge di quest’ultimo;
a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha ribadito come l’attestazione resa dall’ufficiale notificante costituisse piena prova fino a querela di falso dei soli fatti e delle dichiarazioni avvenuti in presenza dello stesso, ma non già della veridicità e dell’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, con la conseguenza che la veridicità dell’affermazione dell’identità della persona qualificatasi come NOME COGNOME non costituendo oggetto dell’attestazione dell’ufficiale notificante, non poteva ammissibilmente costituire oggetto della proposta querela di falso, non avendo peraltro i querelanti fornito alcuna prova della falsità di quanto viceversa attestato nell’atto impugnato;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato il carattere di mero errore materiale dell’indicazione del numero civico 233 relativo all’indirizzo di destinazione dell’atto notificando, essendo stata
dimostrata la corrispondenza di detto numero civico a un negozio, laddove all’esatto numero civico 223 corrispondeva un palazzo sviluppato per più piani, scale e interni, in coerenza con quanto attestato dall’ufficiale giudiziario nel suo riferito accesso presso la scala A, interno 26 di un palazzo;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d ‘ impugnazione;
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
rilevato che, con atto sottoscritto in data 18/6/2025, i difensori delle parti costituite in questa sede hanno congiuntamente invocato il differimento « dell’udienza in camera di consiglio, prevista in data 1.7.2025, al fine di permettere la finalizzazione e/o l’eventuale formalizzazione delle intese transattive pendenti tra il Fallimento e i Sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che tale istanza deve ritenersi meritevole di accoglimento;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1/7/2025.
Il Presidente NOME COGNOME