Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 982 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 982 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13693/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa in proprio, con domiciliazione telematica ex lege
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, con domiciliazione telematica ex lege
– controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 2824/2023 depositata il 19/04/2023.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Cassino, NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità, quantificati in euro ventimila o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, causatili dalla denuncia penale presentata dal COGNOME, asseritamente su indicazione del COGNOME, con riferimento a una serie di liti giudiziarie tra i COGNOME e i COGNOME, nel cui ambito il COGNOME era stato assunto come teste e aveva dichiarato, in due diverse occasioni, che «nella storia della querela ha fatto tutto l’AVV_NOTAIO» e «di non conoscere l’AVV_NOTAIO COGNOME e di non sapere di averla querelata». Con le memorie di cui all ‘art. 183 c.p.c., primo termine, la COGNOME integrò (a suo avviso ) la domanda, chiedendo l’accertamento nei confronti dell’AVV_NOTAIO COGNOME della violazione del combinato disposto degli artt. 1375 e 1176 c.c. e degli artt. 88, 89 e 116 c.p.c.
Il COGNOME si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il COGNOME venne dichiarato contumace. Successivamente si costituì in giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1051 del 5/09/2017, rigettò (testualmente in dispositivo: non accoglie) la domanda e compensò le spese di lite.
COGNOME e COGNOME proposero impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Roma .
La COGNOME si costituì in fase di impugnazione e propose appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni anche con riferimento al comportamento dell’AVV_NOTAIO, di cui alla memoria 183 c.p.c., nella misura di ventimila euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2824 del 19/04/2023, così provvedeva: «condanna COGNOME NOME alla rifusione in favore degli appellanti COGNOME e COGNOME delle competenze del primo grado del giudizio che per ciascuno e per l’intero li quida 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da COGNOME NOME e la condanna alla rifusione in favore di ciascuno degli appellanti principali e, quanto al COGNOME in favore del difensore antistatario, delle competenze del presente grado che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Resistono con un unico controricorso COGNOME e COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in forma camerale.
La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la già evidenziata falsità della firma del COGNOME sulla procura speciale alle liti per proporre il controricorso per cassazione e ribadisce la querela di falso già proposta nell’anno 2024 , con atto depositato telematicamente, e sulla quale il Presidente aveva rimesso la decisione al Collegio, con riferimento alla sottoscrizione del COGNOME apposta sul controricorso per cassazione per il con riferimento della procura speciale in favore dell’AVV_NOTAIO Albanese .
Anche i controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio all’adunanza camerale del 9/10/2025 ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono rubricati testualmente come segue.
«I) Impossibilità di trarre dalla sentenza le ragioni della decisione, motivazione apparente, riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto comportante un difetto di attività del giudice prescritta dall’articolo 132 c.p.c.,
R.g. n. 13693 del 2023
Ad. 9/10/2025; estensore: NOME COGNOME
comma 2, n. 4, oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 6, a pena di nullità della sentenza. Mancata applicazione dell’art. 2059 cc con motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte conferma l’avvenuta dimostrazione dell’ an debeatur , ma non quantifica, seppur non contestato il valore del danno subito.
II) Nullità della sentenza in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e motivazione sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 1375 cc e 1176 c .c. ed omesso esame di fatti decisivi, quali il contenuto delle dichiarazioni rese a verbale di udienza e sotto giuramento dal Di COGNOME.
III) Violazione dell’art. 360, primo comma, c.p.c., nn. 3 e 5 -violazione e (o) falsa applicazione delle prove istruttorie e delle difese per travisamento del documento, violazione dell’art. 116 c.p.c. vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento decisivo.
IV) Violazione dell’art. 2 cost, e mancata applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 c.p.c.
V) V iolazione della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c. per aver genericamente non ammesso i documenti nuovi dal n. e al 25 ed aver fondato il convincimento di su parte di essi che non erano stati depositati in primo grado.
VI) Violazione e falsa applicazione del criterio della liquidazione delle spese, violazione dell’art. 2 e 3 della Cost. , violazione degli artt 91, 10, 14 c.p.c., violazione dell’ art. 4, e art. 5 d.m. n. 55/2014, violazione del criterio della liquidazione sul decisum e non sul disputandum , e rrata condanna al pagamento dell’Iva non dovuta. »
Non è necessario dare conto approfonditamente dei motivi di ricorso, allo stato, in quanto, come già evidenziato, la ricorrente ha proposto querela di falso avverso la firma del COGNOME sulla procura speciale per proporre controricorso.
In via preliminare, e impregiudicata la valutazione effettiva dell’ammissibilità della querela di falso, il Collegio ribadisce che essa è suscettibile di esperimento in fase di legittimità soltanto quando abbia ad oggetto atti propri della fase stessa, ossia il ricorso, il controricorso e la sentenza impugnata (così Cass. n. 986 del 16/01/2009 Rv. 606134 -01 e con riferimento alla sottoscrizione sul controricorso: Cass. n. 4281 del 17/11/1976 Rv. 382985 – 01).
A tanto consegue che, stante la ritualità della proposizione della querela di falso da parte della COGNOME, quantomeno con riferimento agli atti della fase di legittimità, e quindi del controricorso, o, meglio della sottoscrizione del COGNOME sull’atto, dovendosi esperire gli incombenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e procedere a sentire il Pubblico Ministero, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza per gli adempimenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e per l’intervento del Pubblico Ministero;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME