Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 31483/2021 anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata agli atti, con cui è domiciliato presso gli indirizzi PEC;
contro
ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 907/2021 pubblicata in data 11/05/2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17.12.2010 NOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata n.763332409194, relativo alla notificazione dell’atto di irrogazione sanzioni n.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, assertivamente notificato l’8.5.2009 (atto a sua volta presupposto della cartella di pagamento n. 043-2009-00181723-58, notificata ad NOME NOME da RAGIONE_SOCIALE in data 28.1.2010, ed oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Foggia nel separato giudizio n. 703/2010 R.G.) deducendo, in particolare, che la firma apposta sul predetto avviso di ricevimento non era imputabile ad esso COGNOME NOME, che non aveva mai ricevuto l’atto.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1088/2019 del 29.4.2019, il Tribunale dichiarava l’ammissibilità della querela di falso proposta e nel merito dichiarava la falsità della firma.
Con atto di citazione notificato il 28.10.2019 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1088/2019 del 29.4.2019, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c, non potendo, l’att o impugnato, essere oggetto di querela di falso, in quanto la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata effettuata per posta ordinaria e la rispondenza del sottoscrittore con la persona fisica destinataria dell’atto non era coperta dalla fede privilegiata di cui al citato art. 2700 c.c..
La Corte di Appello di Bari rigettava integralmente l’appello confermando la sentenza impugnata.
Ad avviso del giudice di secondo grado, la contestazione della sottoscrizione del destinatario apposta sul l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico che fa piena prova dell’eseguita notifica e della identità della persona del destinatario cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l’atto , va formalizzata con querela di falso in quanto, sebbene l’ufficiale giudiziario o postale non hanno l’obbligo di accertare l’identità del destinatario, ciò non esclude che la fede pubblica si estenda alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 2700 c.c..
Pertanto, se il soggetto che sottoscrive l’avviso di ricevimento dichiara una certa identità e tale identità non corrisponde a quella del destinatario effettivo dell’atto costui è da ritenersi legittimato a proporre la querela di falso.
La corte territoriale, premessa dunque l’ammissibilità del rimedio, accoglieva la domanda sulla scorta della CTU grafologica resa in prime cure e non contestata dall’appellante che aveva accertato l’apocrifia della firma non riferibile ad NOME.
La sentenza, non notificata, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui NOME ha resistito con controricorso.
Le parti non hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso l’ RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., dolendosi della pronuncia che ha errato nel considerare ammissibile la querela di falso, sebbene finalizzata ad accertare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento di raccomandata indirizzata
all’intimato recante il suo nome e cognome in alcun modo attestata con valore di pubblica fede dall’addetto del servizio postale che ha redatto l’avviso di ricevimento, non avendo l’agente postale la funzione di verifica della identità del soggetto ricevente il plico qualificatosi con il nome e cognome del destinatario.
La censura è infondata per le seguenti ragioni.
Va premesso che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Conseguentemente l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. (Cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). Più di recente in senso conforme è intervenuta nuovamente questa Corte affermando il principio secondo cui costituisce prova di ricevimento l’attestazione operata sulla notifica dall’agente postale, che fa fede fino a querela di falso, pur quando si deduca l’omessa apposizione della firma sull’avviso di ricevimento. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19512 del
18/09/2020).
Orbene, sulla scorta dei superiori principi, nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente ritenuto avente carattere fidefaciente la dichiarazione resa dinanzi all’agente postale della identità del destinatario del plico con conseguente ammissibilità della querela di falso.
In conclusione, per i motivi di cui sopra consegue il rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,