Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17997-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6022/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 2134/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Napoli, adito da NOME COGNOME al fine di procedere alla quantificazione delle somme che le erano state riconosciute a titolo di risarcimento del danno in virtù
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 17997/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
di una precedente sentenza della Corte di appello di Napoli, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione, con la quale: a) era stata dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti a tempo determinato, previo ordine di riammissione in servizio; b) la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE era stata condannata al risarcimento del danno di ammontare pari alle retribuzioni maturate dal maggio 2003 sino alla data di effettiva immissione in servizio; c) l’importo riconosciut o a tale titolo era stato determinato in euro 109.280,22, oltre accessori, a decorrere dal 7.9.2009 sino alla data della pronuncia.
La Corte di appello di Napoli, sul gravame proposto dalla società, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato l’importo dovuto in euro 72.739,73, oltre accessori, compensando per un mezzo le spese del doppio grado e ponendo la restante parte a carico della soccombente RAGIONE_SOCIALE
I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno evidenziato che: a) il corretto inquadramento della lavoratrice, con riguardo alla qualifica attribuita al momento della risoluzione del rapporto, era quello del livello 8; b) non andava conteggiata, nel calcolo per determinare la retribuzione, il premio di risultato, per il suo carattere di eventualità e di occasionalità; c) gli scatti di anzianità andavano, invece, riconosciuti nel computo della retribuzione così come l’indennità forfettaria del 33%, già goduta alla data dell’1.7.2000 dalla lavoratrice; d) la 13^ e la 14^ erano legittimamente dovute perché costituivano un trattamento economico previsto dalla contrattazione di settore, con carattere di continuità e stabilità.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza n ei termini di legge ex art. 380bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché la erronea-contraddittoria interpretazione logico/lessicale della fonte regolatrice dei diritti controversi, per avere la Corte territoriale, nella determinazione del quantum , erroneamente equiparato i concetti di qualifica e livello, quando, invece, la precedente pronuncia sull’ an , nel riferirsi alla qualifica rivestita al momento della risoluzione del rapporto, intendeva richiamare le mansioni svolte e non la progressione in carriera, incidendo sugli istituti della retribuzione e sul riconoscimento dei relativi livelli maturati dalla nascita del rapporto a tempo indeterminato, individuata nella data del 22.12.1997.
Il motivo non è fondato.
La censura, che si collega, come si vedrà, anche alle doglianze di cui al terzo motivo, attiene in sostanza alla asserita mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della progressione economica lavorativa della COGNOME sin dalla prima assunzione del 22.12.1997.
Orbene, il rapporto di lavoro, intercorso tra le parti, è stato disciplinato da una serie di contratti a tempo determinato susseguitisi dal 22.12.1997 al maggio 2003.
La pronuncia definitiva sull’ an , di cui il presente procedimento rappresenta il giudizio di quantificazione, è costituita dalle seguenti statuizioni: « accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara la nullità del termine apposto a primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti in data 22.12.1997. Dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’appellante e la società appellata a decorrere dal 22.12.1997 e condanna la società RAGIONE_SOCIALE a riammettere in servizio l’appellante COGNOME NOME con la qualifica attribuita al momento della risoluzione del rapporto. Condanna la società appellata al pagamento in favore della COGNOME, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni maturate dal 23.5.2003, data di notifica della istanza di conciliazione, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. ».
Il problema giuridico affrontato dalla Corte di appello è stato quello di individuare la qualifica attribuita alla lavoratrice al momento della risoluzione del rapporto, onde determinare la relativa retribuzione quale parametro per il calcolo della indennità risarcitoria.
La Corte distrettuale, nell’operazione di interpretazione della sentenza sull’ an , da un lato, e delle norme del CCNL di settore del 1990, ratione temporis vigenti, dall’altro, ha ritenuto corretta, per la COGNOME, la retribuzione dell’8^ livello, e non quella del 9^ rivendicato, perché l’automatismo
contrattuale dall’8^ al 9^ livello, per essere operativo, richiedeva l’espletamento di un lavoro ‘effettivo’ per quattro anni, che nel caso di specie pacificamente non risultava.
L’interpretazione della Corte territoriale, per ciò che concerne l’esegesi delle disposizioni contrattuali collettive, è conforme al chiaro dato letterale della clausola contrattuale nonché al criterio logico-sistematico, atteso che tale meccanismo di avanzamento per il mero decorso del tempo era stato, secondo le intenzioni delle parti sociali, contemperato con il requisito dello svolgimento effettivo del lavoro, così come previsto per il passaggio di altri livelli retributivi, con la sola eccezione degli operai altamente specializzati e degli operai specializzati per le diverse peculiarità di tali profili rispetto a quello di addetta ai costumi rivestito dall’odierna ricorrente.
Del resto, anche a prescindere da tale problematica, deve osservarsi, e qui riagganciandosi al problema del giudicato interno costituito dalla pronuncia sull’ an , che il dictum di tale provvedimento, relativamente a tale questione, era chiaro essendosi riferita alla qualifica (e quindi alla relativa retribuzione da prendere in considerazione per la determinazione della indennità risarcitoria) attribuita al momento della risoluzione del rapporto che era appunto, come si evince dall’ultimo contratto di lavoro e dall’ultima busta paga del maggio 2003, il livello 8^, senza che il provvedimento giurisdizionale prevedesse altra specificazione in ordine ad una eventuale progressione da valutare in modo virtuale: tale rilievo, pertanto, era già sufficiente per ritenere corretto il parametro del livello 8^.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare dell’art. 2697 cod. civ., per non essere
stato riconosciuto nel computo della retribuzione il premio di risultato, in quanto elemento stabile della retribuzione.
Anche questo motivo è infondato perché la Corte di appello, con un accertamento di merito adeguatamente motivato, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un riconoscimento automatico, in capo a tutti i lavoratori, del premio di risultato, ai sensi de ll’art. 42 CCNL RAI che ancorava l’erogazione del premio a requisiti oggettivi e soggettivi, nella fattispecie appunto non provati, di talché ne ha dedotto la natura occasionale e, in quanto tale, non computabile nell’indennità risarcitoria.
Correttamente i giudici di seconde cure hanno, poi, precisato che la prova di un diverso presupposto di fatto, riguardante la circostanza che il premio fosse stato invece erogato a tutti, era a carico del lavoratore istante in virtù del principio onus probandi incumbit ei qui dicit .
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei contratti collettivi nonché la violazione del principio del ne bis in idem , per aver la Corte di merito violato il giudicato formatosi con la sentenza sull’an debeatur in quanto, pur partendo dal presupposto che il rapporto aveva avuto inizio il 22.12.1997, tuttavia aveva congelato la progressione in carriera fino al 23.5.2003.
La trattazione del terzo motivo resta assorbita per quanto sopra detto in relazione al primo e al dictum della sentenza definitiva sull’ an che individuava appunto il momento della risoluzione del rapporto per identificare livello e retribuzione utile per la quantificazione della indennità risarcitoria.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME