Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2149-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3233/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2022 R.G.N. 1919/2019;
Oggetto
Subordinazione
e art. 32 legge
n. 183/2010
R.G.N. 2149/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la sussistenza, tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, di ‘un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 15.9.2010 al 5.6.2015 con mansioni di programmista regista riconducibili al 3° livello del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al rispristino del rapporto ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni spettanti per tale inquadramento a far tempo dal 5.8.2015 (data della messa in mora) alla pubblicazione della sentenza’;
la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha disatteso sia l’eccezione di decadenza dalla società formulata ai sensi dell’art. 32, l. n. 183 del 2010, sia l’eccezione di intervenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto;
nel merito, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, ha confermato l’assunto del Tribunale circa ‘lo svolgimento da parte dell’odierna appellata di prestazioni aventi natura subordinata in favore della RAGIONE_SOCIALE, al di là del nomen iuris dei contratti sottoscritti dalle parti’;
ha pure condiviso l’esclusione, nella specie, dell’operatività del regime indennitario di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010;
infine, quanto all’inquadramento contrattuale spettante alla COGNOME, la Corte ha valutato ‘come le mansioni svolte dalla stessa ben rientrano tra quelle previste dalla declaratoria contrattuale del programmista regista -3° livello del CCNL per
il personale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, per come ritenuto dal primo giudice’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue;
1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, lett. a), l. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante la lavoratrice avesse ‘impugnato i contratti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE solo con lettera del 3.8.2015′;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, c.c., per avere la sentenza impugnata negato la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, ‘non attribuendo adeguata rilevanza all’inerzia protratta della COGNOME prima di proporre l’azione giudiziaria, da assommare al pacifico svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi’;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dei artt. 2094, 2222 e ss. nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’; si critica diffusamente la sentenza gravata per avere ritenuto accertato il vincolo di subordinazione;
1.4. col quarto motivo si denuncia la violazione e la erronea applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010
per avere la Corte romana negato l’applicazione del regime indennitario stabilito dalle richiamate disposizioni;
1.5. il quinto mezzo denuncia: ‘Violazione ed erronea applicazione del CCL RAI 1990, del CCL RAI dell’8.6.200 e del CCL RAI 20042007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’; si sostiene, subordinatamente, che la COGNOME, ‘proprio in forza della disciplina collettiva aziendale in ipotesi applicabile e del limitato spessore dell’attività in concreto espletata (per come risultata dalla prova testimoniale) potrebbe al più vedersi riconoscere la qualifica di programmista regista di livello 4’;
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è infondato;
va chiarito che il regime decadenziale di cui all’art. 32 l. n. 183 del 2010, di stretta interpretazione, non si applica ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di “rilettura” complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato; è invero questa un’operazione che non ha nulla a che vedere con il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed è di tutt’altra natura rispetto all’accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito; mentre l’operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per
un’attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l’effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424 del 2021 e Cass. n. 17845 del 2023);
la società, peraltro, neanche censura adeguatamente l’assunto della Corte territoriale, conforme a Cass. n. 32254 del 2019, secondo cui la decadenza non può operare in mancanza ‘di un atto che il lavoratore abbia interesse a confutare e contestare’; 2.2. il secondo motivo è inammissibile perché volto a censurare apprezzamenti di merito;
come ribadito di recente da Cass. n. 22146 del 2023 in analogo contenzioso, è consolidato l’orientamento di legittimità (a partire da Cass. n. 29871 del 2017; conf. Cass. n. 13660 del 2018; Cass. n. 13958 del 2018), espresso in relazione ai contratti a tempo determinato ma con principi applicabili anche alle ipotesi di contratti di lavoro autonomo più volte reiterati in relazione ad incarichi ripetuti negli anni, in virtù del quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito; esso si sottrae al sindacato di legittimità ove censurato al di fuori del rispetto delle rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, così come previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente;
2.3. parimenti non può trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso;
sono noti i limiti del sindacato di legittimità in tema di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato (tra molte v. Cass. n. 33820 del 2021 e Cass. n. 4037 del 2021, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c.);
in analogo contenzioso, in cui pure veniva denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c. , si è di recente ribadita l’inammissibilità di ‘doglianze riguardanti l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro normativo nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, perché esso costituisce accertamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione’ (Cass. n. 22146 del 2023);
nella specie, parte ricorrente, evidentemente consapevole dei limiti che incontra il sindacato di legittimità su di una sentenza di merito che afferma l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c., propone una denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;
tuttavia, è noto che l’ error in iudicando di cui alla disposizione invocata ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto del tutto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito;
nella specie, invece, nonostante la premessa formale, nella sostanza si criticano gli apprezzamenti di circostanze fattuali, concordemente operati dai giudici del doppio grado di giudizio,
come appare conclamato dall’ampio riferimento nel motivo alle deposizioni testimoniali;
2.4. il quarto motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata in punto di inapplicabilità dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4327 del 2023; conf. Cass. n. 17845 del 2023; Cass. n. 22146 del 2023);
con tali precedenti si è ritenuto che la disciplina, di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183/2010, possa trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall’origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmente accertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato;
la disciplina in oggetto è infatti chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, che compare al principio del comma 5: ove “conversione”, in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e pertanto – come già esattamente precisato da Cass. n. 24100 del 2019 – “per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell’intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla ‘ ;
diverso è il caso in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di “rilettura” complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato; è invero questa un’operazione di tutt’altra natura rispetto all’accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito; mentre l’operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un’attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l’effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424 del 2021);
nei precedenti citati si è pure avuto cura di precisare che tale conclusione non risulta incoerente con il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene applicabile il regime forfettizzato del risarcimento del danno, di cui all’art. 32 citato, ai contratti a progetto ritenuti illegittimi per carenza del progetto (Cass. nn. 24100 e 28294 del 2019, Cass. n. 5040 del 2020, Cass. n. 1015 del 2021), trattandosi di fattispecie che, per espressa previs ione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, sono considerate di natura subordinata ‘sin dall’origine’ , rispetto alle quali è quindi configurabile una ipotesi di ‘conversione’ ;
2.5. l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile;
viene evocato il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. che si riferisce esclusivamente alla violazione o falsa applicazione di
norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, mentre nella specie, dichiaratamente si lamenta l’erronea applicazione di una ‘disciplina collettiva aziendale’ (cfr. Cass. n. 551 del 2021);
in ogni caso, anche attraverso l’improprio richiamo all’art. 2697 c.c., nella sostanza si contesta un accertamento di merito circa il grado di autonomia operativa riferibile alle mansioni in concreto espletate dalla COGNOME;
conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati COGNOME e COGNOME che si sono dichiarati antistatari;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2024.