Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33517 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
emanata in una controversia analoga alla presente -è stato stabilito che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazio ne aziendale, mentre altri elemRAGIONE_SOCIALE, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della su bordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (ha richiamato Cass., Sez. L, n. 5645 del 9 marzo 2009);
la medesima ordinanza ha affermato che ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della
situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento RAGIONE_SOCIALE parti stesse (Cass., Sez. L, n. 35687 del 19 novembre 2021);
ha inoltre osservato che lo specifico contenuto professionale della prestazione della ricorrente non consente di per sé di negare l’autonomia del rapporto, espressamente pattuita dalle parti, ove siano esclusi, in base ad un accertamento di fatto, i poteri datoriali di organizzazione, gerarchico e disciplinare, ed ha ritenuto che l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del lavoro e il coordinamento della sua attività con quella di altri collaboratori sono compatibili con l’autonomia del rapporto; quanto all’assenza del rischio economico in capo al prestatore, ha rilevato che il mancato adeguato espletamento della prestazione si era nella specie tradotto in una riduzione del compenso;
12 . d’altra parte, sempre in controversie analoghe alla presente, in alcuni casi è stato respinto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) avverso sentenze che avevano configurato i rapporti sub judice come subordinati (vedi, per tutte, di recente: Cass. n. 27629, n. 27625, n. 27593, n. 27564 del 2023);
13. rilevano inoltre le disposizioni contenute nel CCNL RAGIONE_SOCIALE quadriennio 19982001, ed in particolare l’art. 58, commi 1 e 2, secondo cui l’orario di lavoro di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi è di 36 ore medie setti manali nel trimestre, i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, l’art. 60, secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE riconoscono, nel quadro della propria programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologia, dei compiti istituzionali e RAGIONE_SOCIALE assetti organizzativi, l’autonomia di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e
dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, anche se, in linea generale, sono tenuti a conformare la propria condotta ‘al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri dell’Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità RAGIONE_SOCIALE attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge e l’interesse dell’Ente agli interessi p rivati propri e altrui’ (art. 26, comma 1) e, in tale specifico contesto, ‘tenuto conto dell’esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecno logica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito’ devono uniformarsi ai doveri specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 26, essendo in caso contrario assoggettabili a procediment o disciplinare per questi addebiti così come per addebiti più gravi; anche per ferie, congedi, tutela della salute è prevista una disciplina analoga a quella del lavoro subordinato;
in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate nel presente ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti sulla normativa invocata, con particolare riferimento alla corretta la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione o meno;
15 . è opportuno che l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (vedi, da ultimo: Cass. SU 18 ottobre 2023, n. 28945/2023).
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME