Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 30236 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
successivamente 17.00-21.00) comprensivi di giorni festivi e festività;
evidenzia che la Direzione del carcere richiedeva la sua presenza quotidiana, le assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze; rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti;
sostiene l ‘ irrilevanza del potere di revoca del mandato da parte dell ‘ Amministrazione, visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato;
argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita il potere conformativo dipendono dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi;
precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l ‘ etero organizzazione o l ‘ eterodirezione, intesa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze dell ‘ impresa;
richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subordinazione e sulla ‘doppia alienità’, con specifico riferiment o alle pronunce riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici;
con l ‘ unico motivo di ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia denuncia l ‘ omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte;
osserva la Corte che , per l’esame de l ricorso principale, si deve tenere conto dell’ ordinanza di questa Corte n. 12850/2023, la quale in una fattispecie analoga alla presente ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella quale la Corte d ‘ appello aveva rigettato l ‘ appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande della ricorrente volte ad ottenere in via principale l ‘ accertamento del carattere subordinato del proprio rapporto di lavoro con l ‘ Amministrazione penitenziaria, con il conseguente diritto all ‘ inquadramento nell ‘ area C, posizione economica C3 (profilo di psicologo) del CCNL Comparto Ministeri con decorrenza dal 1998;
la Corte è giunta alla suddetta conclusione facendo principale applicazione del principio secondo cui se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell ‘ organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo essenziale di individuazione della natura subordinata del rapporto, anche ulteriori elementi, quali l ‘ assenza di rischio, la continuità della prestazione, l ‘ osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri ancora, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.370/1999;
Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017);
la medesima pronuncia ha inoltre evidenziato che il procedimento di isolamento ‘atomistico’ di ogni elemento della fattispecie idoneo a costituire indice qualificatorio di un rapporto connotato dalla subordinazione (negando a ciascuno di essi qualsiasi attitudine e valenza in tal senso e pervenendo conclusivamente ad escludere la sussistenza del rapporto sulla base di tale sommatoria di negazioni), oltre a risultare in contrasto con la sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte, non risulta conforme al principio di diritto costantemente espresso secondo cui in tema di prove per presunzioni il giudice deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del proprio convincimento, considerando che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; ha dunque ribadito che l ‘ applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta, o può essere addirittura fuorviante, se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda della peculiarità della prestazione di cui si discute; ha fatto valere il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio in quanto tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci (ha richiamato Cass. n. 13819/2003; Cass. n. 19894/2005; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. 23201/2015 e Cass. n. 2212/2017 e Cass. n. 11015/2016);
con specifico riferimento alle ipotesi in cui l ‘ assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell ‘ atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, ed in particolare della loro natura intellettuale o professionale, la medesima pronuncia ha altresì richiamato principi secondo cui in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni,
dell ‘ osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell ‘ attività lavorativa all ‘ assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell ‘ assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n.6946/2023);
4. per quanto riguarda il personale addetto agli istituti di prevenzione e pena viene anche in considerazione -per i principi affermati -la sentenza n.76/2015 della Corte costituzionale (non richiamata da Cass. n. 12850/2023 cit.), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell ‘ incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale;
in tale pronuncia la Corte costituzionale, richiamando i propri precedenti relativi al trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena (Corte cost., sentenze nn. 577/1989 e 149/2010), ha evidenziato che anche quello degli infermieri incaricati è un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo, con una scelta che non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso;
ha in particolare rimarcato che la lettera della legge esclude a chiare lettere l ‘ esistenza della subordinazione e che le convenzioni stipulate tra l ‘ Amministrazione e gli infermieri denominano espressamente come “liberoprofessionale” il rapporto di lavoro in esame, deducendo che la condizione degli infermieri incaricati non può essere assimilata a quella degli infermieri dipendenti di ruolo in quanto mancano, con riferimento ai primi, quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversità di disciplina; ha inoltre precisato che il rapporto di lavoro degli
infermieri (così come dei medici) incaricati in oggetto presenta connotazioni peculiari, che ne condizionano la conformazione legale tipica e costituiscono la ragion d ‘ essere della relativa specialità;
ha, dunque, affermato che nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull ‘ operato degli infermieri, nell ‘ obbligo di comunicare i giorni d ‘ assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l ‘ attività dell ‘ amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l ‘ autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione;
ha pertanto ritenuto che la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d ‘ opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all ‘ inserimento degli infermieri nell ‘ organizzazione del lavoro all ‘ interno degli istituti di pena;
in relazione alle questioni sottese alla censura sollevata nel ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa invocata, con particolare riferimento agli indici che rilevano ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione;
è opportuno che l ‘ esame delle questioni avvenga all ‘ esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. SU 18 ottobre 2023, n. 28945/2023 e Cass. n. 6274/2023).
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza camerale del 3 ottobre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME