Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15955 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 23036/2018 proposto da:
-ricorrente-
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 383/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 05.02.2018, N.R.G. 2648/2014.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 8.05.2024;
udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso e rigetto nel resto; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, successivamente denominato RAGIONE_SOCIALE ) fino al 31.12.2007, nonché il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice al trattamento economico di RAGIONE_SOCIALEtore di 3° livello del CCNL Enti di RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 4.4.2005 e alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione.
La Corte territoriale, non condividendo le statuizioni del Tribunale, ha ritenuto che in presenza di un assetto negoziale che qualifica il rapporto come autonomo, l’onere RAGIONE_SOCIALE prova sul carattere subordinato del rapporto deve essere assolto con maggior rigore da parte del lavoratore; ha inoltre rilevato che i contratti stipulati tra le parti contengono precise indicazioni sui programmi nel cui ambito si erano inserite le attività del collaboratore, costituRAGIONE_SOCIALE obiettivi
chiari e precisi ed ha evidenziato che il compenso era sempre stato pattuito in misura complessiva in relazione all’intero periodo di durata dei contratti e che la corresponsione di acconti o rate mensili era subordinata alla verifica RAGIONE_SOCIALE relazione periodica sull’attività espletata, da sottoporre al controllo dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di appello ha escluso che l’elemento proprio ed esclusivo RAGIONE_SOCIALE subordinazione fosse costituito dalla continuità RAGIONE_SOCIALE prestazione e dal suo coordinamento funzionale, ed ha invece ritenuto che si sostanziasse nella sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca in assidui controlli sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione, sull’eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente, con conseguente limitazione RAGIONE_SOCIALE libertà del prestatore.
Ha inoltre ritenuto che all’esito dell’istruttoria non fosse emersa la prova del carattere subordinato del rapporto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato in via preliminare il carattere intellettuale dell’attività di RAGIONE_SOCIALEtore svolta dalla medesima.
Lamenta che il giudice di appello non ha valorizzato gli indici relativi all’assenza del rischio economico e dell’inserimento nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, specialmente in relazione al coordinamento con l’attività di altri lavoratori, ed ha erroneamente attribuito rilevanza dirimente all’esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare consistente in specifici ordini, costanti controlli e nel rispetto di un vincolo orario del tutto incompatibili con il ruolo, la funzione e l’autonomia del RAGIONE_SOCIALEtore.
Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 12 e 60 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quadriennio 1998-2001, nonché dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE prerogative di autonomia e di responsabilità che tali norme riconoscono istituzionalmente e funzionalmente al RAGIONE_SOCIALEtore.
La terza censura denuncia la violazione dell’art. 58 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quadriennio 1998-2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello considerato che tale disposizione non impone al RAGIONE_SOCIALEtore alcuno specifico vincolo di orario, ma si limita a prevedere che l’orario di lavoro di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
Sostiene che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva pretendere che la COGNOME rispettasse un preciso orario di lavoro, essendo incontestato lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione per 36 ore settimanali.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2094 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che la ritenuta sussistenza di obiettivi chiari e precisi, tanto se riferita ai Programmi e ai Piani dell’RAGIONE_SOCIALE, quanto se riferita ai contratti stipulati tra le parti, non incide sulla qualificazione del rapporto.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato le pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti in sede di controllo sull’RAGIONE_SOCIALE, avendo omesso di considerare che si era trattato di più relazioni, per l’esattezza di sei determinazioni e due relazioni RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, relative ad un periodo di quasi dieci anni, e che tale documentazione costituisce fonte di valutazione sulla genesi, sui contenuti e sulle finalità dei rapporti di collaborazione venuti in essere
dal 2002 al 2007 fino al loro formalizzazione nel 2008 in assunzioni a tempo indeterminato, a seguito RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali indette e concluse dall’ente per le assunzioni a tempo determinato.
Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nel corso del quale la P.A. si sarebbe difesa con due dipendRAGIONE_SOCIALE non avvocati.
I primi quattro motivi, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha infatti chiarito che la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo carattere prevalente, in caso di contestazione, l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016); si è inoltre affermato che l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato dal giudice di merito (Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009) e che, qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elemRAGIONE_SOCIALE dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U. n. 379/1999; Cass. n. 22083/2023; Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde .
Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione RAGIONE_SOCIALE sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto, tuttavia,
soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elemRAGIONE_SOCIALE, quali l’assenza di rischio, la continuità RAGIONE_SOCIALE prestazione, l’osservanza di un orario e la forma RAGIONE_SOCIALE retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, adeguati indici rivelatori RAGIONE_SOCIALE reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017).
La rilevanza dei criteri sussidiari e la necessità RAGIONE_SOCIALE loro valutazione globale è stata ribadita con riferimento alle ipotesi in cui l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto e RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE mansioni, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE loro natura intellettuale o RAGIONE_SOCIALE; questa Corte ha infatti chiarito che in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli RAGIONE_SOCIALE collaborazione, RAGIONE_SOCIALE continuità RAGIONE_SOCIALE prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elemRAGIONE_SOCIALE che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori RAGIONE_SOCIALE subordinazione (v. Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n.6946/2023).
Tali principi vanno calati nello specifico contesto del rapporto di lavoro subordinato dei RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi, come delineato CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE quadriennio 1998-2001 (applicabile ratione temporis ).
In particolare, ai sensi dell’ art. 58, comma 1, del suddetto CCNL del RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE quadriennio 1998-2001, l’orario di lavoro dei RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi non è individuato in misura fissa e determinata, ma è pari 36 ore medie settimanali nel trimestre, mentre il comma
2 prevede che i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro.
L’art. 60 del medesimo CCNL prevede che gli RAGIONE_SOCIALE riconoscono, nel quadro RAGIONE_SOCIALE propria programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari soltanto per motivi che attengano all’autonomia RAGIONE_SOCIALE nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, RAGIONE_SOCIALE legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 , e in caso di violazioni dei doveri disciplinati nell’articolo 20 del CCNL stesso possono, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, subire le sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale fino al licenziamento senza preavviso (art. 27, comma 1).
10. La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati da questa Corte, in quanto, pur avendo dato atto RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, non le ha valutate globalmente, alla luce RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE prestazione e RAGIONE_SOCIALE sua connotazione intellettuale; ha infatti ravvisato la mancata prova RAGIONE_SOCIALE sottoposizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ritenendo che avrebbe dovuto estrinsecarsi in assidui controlli sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione e sull’eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente ed ha reputato dirimente la mancata osservanza di un orario di lavoro da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonché la mancata conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un obbligo di presenza e di giustificazione RAGIONE_SOCIALE assenze, ovvero di richiedere ferie e permessi per assentarsi.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto, la Corte territoriale non ha valutato le circostanze (evidenziate dal Tribunale e riportate nella sentenza impugnata) che la COGNOME, la quale aveva svolto ricerche e analisi dati in materia di competenze nel mercato del lavoro, aveva lavorato in modo quotidiano per
cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti, era entrata in servizio poco dopo i colleghi dipendRAGIONE_SOCIALE nell’ambito dell’Area diretta da un dipendente di ruolo, ed aveva svolto un lavoro che dipendeva dall’organizzazione imposta dal COGNOME, con cui collaborava, sotto il coordinamento dei preposti.
La sentenza impugnata non ha nemmeno considerato che in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni del CCNL del Comparto i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, che il loro orario di lavoro non è individuato in misura fissa e determinata, ma è individuato nella misura media di 36 ore nel trimestre e questo non esclude di per sé la subordinazione atipica propria del lavoro di RAGIONE_SOCIALE di cui tratta; non ha inoltre considerato l’autonomia di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE prevista da tali disposizioni, che escludono la soggezione di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonom ia RAGIONE_SOCIALE, ma non l’esercizio nei loro confronti del potere disciplinare per comportamRAGIONE_SOCIALE al di fuori del suddetto contesto.
La sentenza impugnata, in relazione all’attività svolta dalla lavoratrice e alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale collettiva, non ha dunque considerato le caratteristiche proprie del lavoro dei RAGIONE_SOCIALEtori e quindi gli indici sintomatici RAGIONE_SOCIALE subordinazione desumibili dalle disposizioni del contratto collettivo sull’orario di lavoro e soprattutto sulle sanzioni disciplinari, e non ha valutato nel loro complesso gli elemRAGIONE_SOCIALE di fatto emersi in giudizio, e relativi alla collaborazione, alla continuità RAGIONE_SOCIALE prestazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al coordinamento dell’attività lavorativa RAGIONE_SOCIALE medesima con l’assetto organizzativo del datore di lavoro, all’assenza in capo alla lavoratrice di una seppur minima struttura imprenditoriale, e va pertanto cassata in relazione a tali profili.
Il quinto motivo, che censura l’inadeguata valutazione di prove documentali, deve ritenersi assorbito.
Il sesto motivo è fondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 30640/2019), al quale si intende dare continuità.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nell’anno 2011, sicché non trova applicazione l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., che disciplina la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di cui all’art. 91 c.p.c. a favore RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendRAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.
L’art. 4, comma 42, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011, nell’aggiungere nel titolo III, capo V, RAGIONE_SOCIALE disp. att. c.p.c., dopo l’art. 152, l’art. 152 bis, statuisce che la medesima disposizione «si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge» e, dunque, introdotte successivamente a gennaio 2012 (data di decorrenza fissata dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALE medesima legge).
Nel presente procedimento continuano, dunque, a trovare applicazione i principi giurisprudenziali, già enunciati da questa S.C. in assenza di una disposizione specifica, in ordine all’impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendRAGIONE_SOCIALE privi di tale qualità, potendo attribuirsi il solo rimborso RAGIONE_SOCIALE spese vive, da indicarsi in apposita nota (in termini, ex plurimis: Cass., Sez. 6-2, n. 20980 del 17 ottobre 2016; Cass., Sez. 2, n. 26855 del 29 novembre 2013; Cass., Sez. 1, n. 17674 del 2 settembre 2004).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi di diritto e deve pertanto essere cassata, con il superamento RAGIONE_SOCIALE precedente ordinanza n. 4766/2023.
14. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2024.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME