SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3950 2025 – N. R.G. 00002954 2024 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
dr.NOME COGNOME Presidente
dr.NOME COGNOME Consigliere rel
dr.NOME COGNOME Consigliere
A seguito di trattazione orale , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all’udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2954/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
TABLE
per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto, ed PEC:
elettivamente tutti domiciliati presso i seguenti indirizzi
appellanti
CONTRO
(già -(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in INDIRIZZO, con domicilio digitale di posta P. C.F.
Appellata
NONCHE’
( c.f. ), ente di diritto pubblico con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, presso l’AVV_NOTAIO (c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 PEC t P. C.F.
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 3506/2024, resa inter partes dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Lavoro- RAGIONE_SOCIALEta il 15.5.2024 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito questa Corte deducendo che, con atto del 14.12. 2022 , avevano chiesto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Giudice del lavoro -che fosse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra essi ricorrenti e in relazione ai rispettivi periodi di vigenza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ex art. 12 del D.L. 4/2019 ed il conseguente loro diritto al trattamento economico e normativo stabilito dalla legge e dal contratto collettivo applicabile al personale dipendente di da paramet rarsi al profilo ‘Professional’ e al Livello C1 o, in subordine, al Livello C2, con condanna RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze di retribuzione ed al versamento dei contributi in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Avevano chiesto, altresì, che, disposta la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fosse accertata la illegittima
risoluzione ed il conseguente loro diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o alla riammissione in servizio con conseguente ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità del rapporto e condanna RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni dovute fino al giorno RAGIONE_SOCIALEa riammissione.
Hanno precisato di avere anche proposto domanda subordinata perché fosse accertato che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erano, in realtà, di collaborazione etero organizzata ex art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015 con conseguente loro diritto al trattamento economico e normativo applicabile ai dipendenti di . Hanno , altresì aggiunto di aver richiesto in ulteriore subordine, ove ritenuti applicabili l’art. 19 D.Lgs. 175/2016 o la deroga prevista dall’art. 2, comma 2 D.Lgs. 81/2015, la disapplicazione in quanto illegittimi perché in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE in materia di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e che, costituitisi i resistenti, il Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese con la sentenza in oggetto indicata n. 3506/2024 .
Avverso detta sentenza, hanno proposto tempestivo gravame.
Con il primo motivo hanno evidenziato che il primo Giudice aveva rigettato la domanda in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione del rapporto in termini di collaborazione coordinata e continuativa contenuta nella norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del D. L. 4/2019 convertito in l. 26/2019 senza applicare il principio RAGIONE_SOCIALEa indisponibilità del tipo negoziale ripetutamente affermato anche dalla Corte Costituzionale.
Neppure, poi, era stato considerato che nell’avviso pubblico per la selezione dei collaboratori si faceva riferimento all’art. 2 del D. Lvo 81/2015 laddove nei contratti individuali sottoscritti era richiamato l’art. 409 c.p.c. né si era compiutamente valutato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di legittimità, la qualificazione discendeva dal concerto atteggiarsi del rapporto e non dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
Con il secondo motivo di appello i ricorrenti hanno censurato la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie evidenziando la mancata considerazione di circostanze che comprovavano la natura subordinata del rapporto anche sotto il profilo dei così detti indici sussidiari.
Quanto, poi, alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 1 del D. Lvo 81/2015, proposta in via subordinata, hanno evidenziato la erroneità RAGIONE_SOCIALEa affermata specialità RAGIONE_SOCIALEa cornice normativa di riferimento e RAGIONE_SOCIALEa applicabilità del comma 2 lettera a) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione.
In particolare, hanno eccepito la inapplicabilità ratione temporis dall’accordo sindacale del 22 luglio 2015 scaduto nel luglio 2020 e prorogato soltanto con accordo del 29 dicembre 2021 e la insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘effetto derogatorio poiché detto ultimo accordo non era stato sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Hanno, infine, ribadito la applicabilità ai rapporti dedotti in lite dei principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE ed in particolare il divieto di discriminazione per i lavoratori assunti a tempo determinato.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, fosse integralmente accolta la domanda proposta in via principale o, quanto meno, quella ex art. 2 del D. Lvo 81/2015 formulata in via subordinata.
Ricostituito il contraddittorio, la ha allegato la infondatezza, in fatto ed in diritto, RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate dagli appellanti ed ha concluso per la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Si è costituito, altresì, l’RAGIONE_SOCIALE che ha concluso chiedendo che, ove accertata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, l’ appellata fosse condannata al pagamento di quanto dovuto ad esso .
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.
L’appello proposto non è fondato e deve essere rigettato, in conformità all’orientamento già espresso dall’adita Corte ( v .CA Na n.3159/2025) nonché da altre Corti di Appello (v. CA Torino del 28/10/2024 n. 312 ) e Tribunali ( v. Trib. Bologna del 14.1.2025 , Trib . Bari n. 46/25) , nell’ambito di analoghi giudizi ,che qui si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la condivisibilità RAGIONE_SOCIALEe motivazioni espresse.
Deve precisarsi, in punto di fatto, che i lavoratori, attuali appellanti, hanno sottoscritto un contratto di collaborazione ex art. 12 comma 3 del D.L. 4/2019 convertito in l. 26/2019.
La controversia ha ad oggetto, pertanto, la qualificazione giuridica del rapporto che ha legato i così detti navigator all’allora La norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 ha espressamente individuato lo scopo cui tendeva la instaurazione del detto rapporto porre in essere azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali RAGIONE_SOCIALEe regioni che favorissero l’avvio ed il funzionamento del RAGIONE_SOCIALE -e lo strumento giuridico per consentire che il personale addetto a realizzare le azioni demandate all’allora operasse nei singoli territori -contratti nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.
Occorre evidenziare che la Regione Campania non ha sottoscritto la convenzione prevista dalla medesima norma per definire le modalità di intervento con cui opera il personale RAGIONE_SOCIALE‘assistenza tecnica: è stata stipulata soltanto una intesa in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale gli odierni appellanti hanno svolto l’attività di lavoro da remoto non avendo avuto accesso ai RAGIONE_SOCIALE.
Con il ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellanti hanno sostenuto che le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dedotte nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa da loro sottoscritto sono state tali da consentire di configurare un rapporto sussumibile nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 cod. civ..
In particolare, si è sostenuto che le direttive impartite nel corso del rapporto lavorativo dalla società resistente sono state così stringenti … da escludere ogni margine di autonomia nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa attività, che i ricorrenti dovevano svolgere tutte le attività necessarie per la sottoscrizione del Patto per il lavoro da parte dei beneficiari del reddito, mediante l’utilizzo obbligatorio di dispositivi e strumenti (smartphone e Whatsapp) (v. doc. n. 24) messi a disposizione da che ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite dai Navigator, era prevista una specifica modalità esecutiva (onde poter ‘garantire la verifica del processo ed intervenire con eventuali azioni correttive’, come si legge nelle Note Operative di aprile 2021) di monitoraggio RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta..e che ciascun ricorrente, per tutta la durata del rapporto lavorativo, è stato obbligato a trasmettere mensilmente ai responsabili territoriali di un report, denominato ‘REATR’ specificando le attività svolte, il numero di pratiche lavorate, i beneficiari profilati, processati e presi in carico, il numero di beneficiari contattati, il numero di imprese intervistate, ecc., seguendo le scadenze stabilite dai responsabili territoriali di
Con la sentenza qui impugnata si è, però, escluso che le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione come emerse dalla prova documentale e testimoniale consentissero di configurare una soggezione dei ricorrenti al potere direttivo del datore di lavoro.
. Con il primo, complesso, motivo di appello la difesa dei lavoratori ascrive alla gravata sentenza la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa indisponibilità del tipo negoziale reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella Costituzionale.
Il primo Giudice, si sostiene, avrebbe qualificato il rapporto esclusivamente in ragione RAGIONE_SOCIALEe previsioni di legge.
Il motivo non è fondato.
Con una recente pronunzia (n. 28274 del 4.11.2024) il Giudice di legittimità ha chiarito che in virtù del principio di indisponibilità è precluso al legislatore negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato (Corte Cost. n. 121 del 1993; n. 115 del 1995; da ultimo sentenza n. 76 del 2015). Tale principio obbedisce all’esigenza, imposta dalla Carta fondamentale, di «vagliare in modo critico le scelte del legislatore, volte a sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla sfera RAGIONE_SOCIALEe norme inderogabili, espressione di principi costituzionali» e presidia «o statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna» (sentenza n. 76 del 2015, punto 8 del ‘Considerato in diritto’).
Dunque, la qualificazione legislativa del rapporto per cui è causa come incarico di collaborazione non precludeva l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa effettiva natura del rapporto ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Non può, però, in via di premessa, non evidenziarsi che, nel caso che qui ne occupa, l’accertamento in parola non poteva coincidere con lo schema classico fin qui applicato dai Giudici del lavoro poiché le concrete modalità di espletamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione comportano la sussunzione nella fattispecie del lavoro agile delineata dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 81/2017 e non nel paradigma per così dire ‘tradizionale’ di cui all’art. 2094 cod. civ..
In altri termini, non può farsi riferimento ai più utilizzati indici sussidiari RAGIONE_SOCIALEa subordinazione -il luogo ed il tempo RAGIONE_SOCIALEa prestazione – poiché siamo in presenza di una tipologia di rapporto che si differenzia da quella RAGIONE_SOCIALEa locatio operarum .
I lavoratori, infatti, non hanno messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative per un tempo predeterminato in uno specifico contesto produttivo ma si sono visti assegnare obiettivi -parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina assimila infatti il contratto disciplinato dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 81/2017 al contratto a progetto da raggiungere senza il rispetto di vincoli di orario o luogo di lavoro.
Quel che, tuttavia, non può mancare per la configurazione di un rapporto di lavoro agile è la soggezione alla etero direzione id est al potere di conformazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione da parte del datore di lavoro che, seppur esercitato in modo diverso, è caratterizzato dalle medesime prerogative di cui all’art. 2094 cod. civ..
Anche, dunque, nel lavoro agile il potere datoriale deve estrinsecarsi in specifici ordini e non in semplici direttive ed il prestatore deve osservare prescrizioni di dettaglio e non indicazioni generali relative alla conformità del risultato RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa ad un moRAGIONE_SOCIALEo predefinito.
In altri termini, l’ an del potere direttivo è identico anche nel lavoro agile ma il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere medesimo muta e si traduce esclusivamente nella imposizione RAGIONE_SOCIALEe modalità con le quali la prestazione deve essere resa.
Simmetricamente, il lavoratore etero-organizzato ex art. 2 del D. Lvo 81/2015 -il tipo negoziale che gli odierni appellanti rivendicano in via subordinata – non è assoggettato al potere direttivo, perché altrimenti sarebbe tout court ossia, per definizione e non quoad effectum subordinato, ma è privo del potere di autoorganizzare la prestazione: la prestazione è resa dal lavoratore etero-organizzato in maniera continuativa – e in realtà anche coordinata, perché si tratta di una species del genus lavoratore parasubordinato – ma in favore di una realtà datoriale che non gli consente quella possibilità di auto-organizzare la prestazione.
Nel caso di specie, dunque, per potersi giungere all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda degli odierni appellanti, le circostanze di fatto comprovate dai documenti prodotti ovvero descritte dai testimoni escussi avrebbero dovuto comprovare la soggezione al potere direttivo di ovvero la etero organizzazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione in ragione RAGIONE_SOCIALEe modalità adottate dal datore per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività dedotta in contratto.
Contrariamente a quanto sostenuto con l’atto di appello, il primo Giudice, sia pure sinteticamente, ha ritenuto mancata la prova di siffatte circostanze, con ciò smentendo la violazione del principio di indisponibilità del tipo negoziale che costituisce il fulcro del gravame.
Per vero, già la ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale contraddice la violazione del principio predetto posto che, qualora il Tribunale avesse inteso affermare la incontestabilità RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma del rapporto perché prevista per legge, non avrebbe avuto alcuna esigenza di accertarne le modalità di esecuzione.
Per contro, del tutto condivisibilmente, il primo Giudice concentra la motivazione sulle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 citato e, cioè, sulle finalità e sulle modalità proprie RAGIONE_SOCIALE‘attività dei navigator e tanto non per affermare che la prestazione resa in conformità RAGIONE_SOCIALEa norma primaria fosse necessariamente autonoma ma per tracciare il confine RAGIONE_SOCIALEa attività del datore di lavoro.
Quel che qui vuole evidenziarsi è che già è la denominazione assunta dalla società in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 595 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’ente, quindi, non ha mutato la propria natura di speciale società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto prima dal Ministro del tesoro e di poi dal soppresso oggi Ministero RAGIONE_SOCIALE lavoro: come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 363/2003, pertanto, i compiti svolti da tale società -non liberamente determinabili da quest’ultima sono individuati in base alla normativa … e consistono, essenzialmente, nella prestazione di servizi finalizzati alla promozione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e specialmente dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro -sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle situazioni più svantaggiate .
Dunque, il perimetro organizzativo RAGIONE_SOCIALE‘ odierna appellata, anche in riferimento all’attività di promozione del reddito di cittadinanza, non può che essere quello tracciato dalla normativa primaria ed in particolare dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit..
Le modalità di intervento con cui opera il personale RAGIONE_SOCIALE‘assistenza tecnica , pertanto, dovevano essere individuate da successive convenzioni tra l’
e le singole amministrazioni regionali e provinciali.
La Regione Campania, come già detto, non ha sottoscritto alcuna convenzione nel mentre la intesa del dicembre 2016 si limita, all’art. 2 sotto il titolo modalità di collaborazione a prevedere che gli ambiti individuati saranno oggetto di specifiche attività progettuali che orienteranno l’attività di assistenza tecnica e quant’altro utile ad agevolare e rendere efficace il raggiungimento degli obiettivi in attuazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta intesa istituzionale .
Le considerazioni che precedono consentono, ad avviso di questa Corte, di escludere che quanto meno nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, avesse predisposto una particolareggiata organizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività dei collaboratori tale da imporre una etero organizzazione RAGIONE_SOCIALEa attività.
Ancor più sfumato risulta l’esercizio di un pregnante potere di conformazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione del singolo lavoratore.
Né le dichiarazioni testimoniali né la documentazione prodotta consentono, infatti, di ritenere dimostrato che la RAGIONE_SOCIALE abbia dettato le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività.
La questione è stata correttamente valutata dal Giudice di primo grado, laddove nella sentenza afferma che ‘ l’istruttoria orale espletata consente poi di escludere che la collaborazione lavorativa dei ricorrenti si sia svolta di fatto con caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla legge e, e dalle e modalità espressamente riportate nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti. Ed infatti i testi escussi hanno confermato che i Navigator hanno operato esattamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa direttive generali indicate dalla spa e specificate nel manuale operativo dagli stessi consultabile. E’ emerso altresì che la tempistica prevista per l’intervista dei beneficiari poteva subire RAGIONE_SOCIALEe sensibili variazioni di durata, dipendenti dalle difficoltà, personali o tecniche, che potesse presentare il colloquio telefonico; che la verifica sull’operato del Navigator non ha determinato in corso di rapporto l’adozione di particolari provvedimenti, nè in senso favorevole né in senso sfavorevole ai collaboratori, sostanziandosi in quell’ingerenza necessaria e doverosa del committente sull’operato del collaboratore coordinato, di cui si è detto; che i collaboratori facessero ricorso al supporto dei referenti essenzialmente per ragioni tecniche, come, ad esempio, la disfunzione RAGIONE_SOCIALEe credenziali del collaboratore, oppure per la scarsa capacità dei beneficiari di utilizzare dispositivi elettronici; che la società ha fermato le attività solo per brevi periodi comunicati ai Navigator, cui non è mai stata richiesta una pianificazione di ‘ferie’; che la durata giornaliera RAGIONE_SOCIALEa prestazione di lavoro era collegata al completamento RAGIONE_SOCIALEa procedura intrapresa per arrivare al cd ‘patto per il lavoro’ , ossia al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo perseguito dal Navigator e che quindi non fosse rigidamente legata da un orario di inizio e fine prestazione; che l’attività svolta dai Navigator è stata monitorata mediante l’inserimento di dati in un file condiviso con in cui i Navigator indicavano se avessero contattato il beneficiario, quante volte e se il contatto era andato a buon fine, se era stata completata la stipula del patto, o se vi erano state cause ostative; che tramite questo file periodicamente rendeva conto alla Regione Campania RAGIONE_SOCIALEo stato di avanzamento del servizio commissionato; che non era necessario fornire ai Navigator un obiettivo numerico, visto l’ampissimo numero di destinatari, pari a più di 100.000, contenuti nell’elenco inizialmente consegnato alla società dalla Regione Campania e poi implementato .’
Del tutto impeccabile è il giudizio espresso sulle dichiarazioni rese dai testi escussi : il teste anch’egli già Navigator, ha dichiarato di non aver mai chiesto autorizzazioni per essere esonerato dal lavoro per motivi personali e di non sapere se altri abbiano dovuto documentare alla società il proprio impedimento; mentre il teste impiegato ammnistrativo RAGIONE_SOCIALEa , cui è stato affidato un gruppo di 120 Navigator da coordinare, ha precisato che solo in un caso gli è stata segnalata una sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività per ‘matrimonio’, causale espressamente prevista nel contratto. Quest’ultimo ha poi confermato quanto già precisato dal primo teste circa il suo ruolo di ‘referente’ del gruppo, avendo dichiarato che i collaboratori hanno sempre lavorato da remoto e di averli visti solo nelle video conferenze organizzate, nelle quali si mettevano a confronto le performance migliori di alcuni, che potessero servire da esempio a quelli che avevano avuto RAGIONE_SOCIALEe difficoltà ed erano più sfiduciati sui risultati del lavoro svolto. Cont
Dunque, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, la non ha esercitato un potere direttivo incompatibile con la autonomia del rapporto posto che si è limitata a fornire indicazioni -per vero di comune esperienza e non anche tecniche -correlate alla natura RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni che, in quanto inerenti ad attività di tipo pubblicistico, dovevano essere fornite in orari rapportabili a quelli ordinari degli uffici pubblici.
La gravata sentenza, dunque, correttamente ha ritenuto che la prova testimoniale non avesse consentito di configurare il rapporto in termine di subordinazione né, ad avviso di questa Corte, in termini di collaborazione etero organizzata.
Le scadenze temporali imposte dalla committente Regione, infatti, non comportavano per i collaboratori obblighi tali da vanificare la loro libertà di scaglionare nel tempo e nelle forme l’attività da espletare.
Quanto poi alla prova documentale, l’esame RAGIONE_SOCIALEe mail trasmesse dal referente non smentisce il carattere di mere raccomandazioni RAGIONE_SOCIALEe istruzioni impartite poiché le stesse non riportano stringenti e quotidiane modalità di lavoro, essendo, pertanto , ben compatibili con quell’ingerenza ( funzionale) che il committente era tenuto ad esercitare per rendere concreto il coordinamento RAGIONE_SOCIALEa collaborazione.
I cosiddetti manuali operativi, poi, contengono, per la massima parte, le istruzioni tecniche per l’uso RAGIONE_SOCIALEe piattaforme digitali, alcune peraltro elaborate ed utilizzate dalla regione Campania e non da
Da ultimo, deve evidenziarsi che, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, la predeterminazione del contenuto di alcuni colloqui telefonici non attiene all’esercizio del potere direttivo, ma alla individuazione del risultato da raggiungersi mediante il colloquio medesimo.
In altri termini, le istruzioni in parola non comprovano che l’asserito datore di lavoro avesse interesse alle modalità di svolgimento del colloquio: per l’ era essenziale soltanto che il colloquio medesimo consentisse di acquisire gli specifici dati che il committente regione Campania doveva elaborare ai fini RAGIONE_SOCIALEe azioni di sostegno previste dalla norma primaria.
In conclusione, non può dirsi dimostrato che, nello svolgimento di fatto dei dedotti rapporti, l’attività degli odierni appellanti sia stata sottoposta ad un minuzioso esercizio di poteri di direzione e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa società appellata risultando invece acclarato che il potere di coordinamento è stato correttamente esercitato, da parte di detta società, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative che lo regolano e in coerenza alle finalità perseguite
Non diversamente deve concludersi con riferimento agli ulteriori indici presuntivi dedotti, dai quali non è dato ricavare l’esercizio di un potere direttivo e l’imposizione di un orario di lavoro da parte RAGIONE_SOCIALEa società appellata quanto, piuttosto, l’esplicitazione di un’attività di coordinamento correttamente esercitata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative, coerente con le finalità poste, senza che sia configurabile una generale messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe energie lavorative dei collaboratori, con inserimento funzionale RAGIONE_SOCIALEa loro attività nell’organizzazione di detta società.
Ragioni di completezza motivazionale impongono, tuttavia, di valutare anche le ulteriori ragioni di censura sollevate dalla difesa degli appellanti.
Quanto alla asserita ambiguità RAGIONE_SOCIALEa condotta di che, pur avendo RAGIONE_SOCIALEto un bando per la instaurazione di rapporti ex art. 2 del D. Lvo 81/2015, aveva fatto sottoscrivere contratti ex art. 409 c.p.c. ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte la piana lettura RAGIONE_SOCIALEa clausola RAGIONE_SOCIALE‘avviso di selezione smentisce la ricostruzione di cui all’atto di appello.
L’art.9, infatti, prevede che i vincitori sono invitati a sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei termini ed alle condizioni previste dal presente Avviso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015, nonché dall’Accordo Quadro Nazionale sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni instaurate con (oggi del 22.07.2015 .
Dunque, l’offerta ex art. 1336 cod. civ. proponeva la conclusione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa -come è noto disciplinato dall’art. 409 c.p.c. -laddove il richiamo al D. Lvo 81/2015 era limitato alla ipotesi esonerativa.
Quanto, poi, alla asserita violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea n. 2024/2831 deve rilevarsi come il diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione prescrive il rispetto di diritti minimi del lavoratore ma non recepisce la distinzione tra autonomia e subordinazione propria RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano.
Dunque, se è vero che deve essere qualificato lavoratore anche colui che operi mediante piattaforme digitali non è altrettanto vero che abbia diritto al medesimo trattamento che l’ordinamento interno riserva al lavoratore subordinato.
Nel caso di specie gli appellanti non lamentano il sacrificio di diritti fondamentali del lavoratore -ferie, riposo, retribuzione -ma vantano pretese che potrebbero trovare soddisfazione solo qualora fosse raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche proprie RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Da ultimo, il secondo articolato motivo di appello con il quale si deduce la erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi derogatoria di cui alla lettera a) RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D. Lvo 81/2015, non può essere accolto.
Come è noto, la disposizione citata esclude la applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista per il lavoro subordinato alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione RAGIONE_SOCIALEe particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Nel caso di specie non vi è dubbio che l’accordo quadro del 22 luglio 2015 presenti le caratteristiche di cui alla detta previsione vuoi quanto ai soggetti che lo hanno sottoscritto vuoi quanto al contenuto, con il quale vengono apprestate ampie garanzie per i collaboratori.
Detto accordo è espressamente menzionato nel bando di concorso e nel contratto sottoscritto dai collaboratori e, dunque, costituisce una fonte eteronoma di regolamento del rapporto che viene sostituita solo dalla entrata in vigore del contratto collettivo posteriore: la scadenza del termine di efficacia, dunque, non priva i collaboratori RAGIONE_SOCIALEa tutela che la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 intende garantire.
Quanto, infine, alla violazione del principio di parità di trattamento tra prestatori di lavoro a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a termine, risulta, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, sufficiente considerare le plurime differenziazioni oggettive tra i lavoratori assunti ex art. 12 del D.L. 4/2019 ed i dipendenti stabili RAGIONE_SOCIALEa appellata società.
I primi, infatti, hanno svolto attività correlate esclusivamente al reddito di cittadinanza con modalità disciplinate dalla convenzione tra società ed ente territoriale laddove la società appellata e, dunque, i suoi dipendenti, attua progetti di politica attiva del lavoro sia con riguardo alla programmazione, sia supportando la rete dei servizi per il lavoro sia promuovendo la occupabilità e l’inserimento stabile nel mercato del lavoro RAGIONE_SOCIALEe persone con disabilità, dei migranti e di altri soggetti vulnerabili.
La modalità ordinaria di lavoro dei dipendenti salvo espresse pattuizioni come previsto dagli artt. 18 e segg. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 81/2017, non è da remoto né nelle forme del lavoro agile: le ragioni di differenziazione, dunque, certamente non risiedono soltanto nella apposizione del termine al contratto di lavoro.
Neppure, pertanto, sotto gli ulteriori specifici profili dedotti con l’atto di appello la domanda appare meritevole di accoglimento.
Dalla configurazione del rapporto in termini di collaborazione coordinata e continuativa discende la infondatezza anche RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEa al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La novità e complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute giustifica, tuttavia, la integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l’appello ;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto, ai fini RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di competenza di questo Collegio, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall’art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il giorno 20.11.2025
Il cons. est/rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole tecniche stabilite con d.m. RAGIONE_SOCIALEa Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.