Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14405-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE PAVIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4894/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 3675/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
R.G.N. 14405/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’Appello di COGNOMEo ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento n. 281/2013, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, per avere i predetti impiegato tre lavoratori (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ex art. 3, comma 3, decreto legge 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, come modificato dall’art. 36 bis legge 248/2006 e successive modifiche; senza comunicare ai medesimi la dichiarazione di assunzione ex art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008; senza registrare le ore di lavoro dagli stessi effettuate nel Libro unico del lavoro, ex art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008.
La Corte territoriale, conformemente al tribunale, ha ritenuto, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove documentali e testimoniali raccolte, che il rapporto di lavoro con i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, formalmente di collaborazione coordinata e continuativa, dovesse invece qualificarsi come lavoro subordinato.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria nell’interesse RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell’art. 409 n. 3 , ultimo periodo c.c., per avere la Corte d’Appello di COGNOMEo violato o falsamente applicato i principi ed i criteri generali relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nonché per avere omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, nello specifico, la natura e le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE prestazioni concretamente svolte dai collaboratori e la non esclusività del rapporto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR e dell’art. 35 D.L. 307/2008 in quanto, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE ed i signori COGNOME, COGNOME e COGNOME, la Corte d’Appello non ha tenuto conto della natura di attività sportiva dilettantistica dai medesimi espletata.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, D.L. 112/2008 e dell’art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2008, per avere la Corte d’Appello ritenuto che tali norme non effettuino alcuna distinzione tra la natura subordinata o altri rapporti e siano dunque applicabili anche alle collaborazioni coordinate e continuative.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili.
Deve premettersi che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza degli obblighi di comunicazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, oggetto della controversia, non rileva la speciale
disciplina tributaria relativa alle RAGIONE_SOCIALE (e la ricorrenza o meno dei relativi presupposti di fatto) né viene in questione il regime della contribuzione previdenziale ma occorre unicamente accertare se l’attività di lavoro resa dai citati lavoratori in favore della Associazione Sportiva fosse qualificabile o meno come lavoro subordinato.
10. Va dunque evidenziato che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE controversie relative alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni lavorative come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all’art. 2094 c.c., secondo un indirizzo assolutamente consolidato (tra le tante Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), è censurabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la identificazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata, nei limiti segnati dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la scelta RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (v. Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).
11. Con la precisazione che gli indici cd. sussidiari della subordinazione (quali, ad esempio, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono essere valutati globalmente, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento
diretto a causa di peculiarità RAGIONE_SOCIALE mansioni, che incida sull’atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 6758 del 2020).
Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello ha fatto leva su una serie di elementi indiziari che, valutati complessivamente, sono stati considerati idonei alla qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati: ‘lo stabile inserimento d ei tre lavoratori nell’organizzazione di ASD, senza mezzi propri ed utilizzando quelli di ASD’; ‘la previsione di orari di lavoro sostanzialmente fissi, ancorché con possibilità (preventivamente concordata) di sostituirsi l’un l’altro, ma pur sempre a copertura di orari prestabiliti’; ‘la previsione di una retribuzione fissa, a fascia oraria per NOME e COGNOME, e con un compenso mensile (anch’esso fisso) per COGNOME‘; ‘il potere di coordinamento e di controllo che RAGIONE_SOCIALE si era -non formalmente -ma di fatto chiaramente riservata sull’attività svolta dai lavoratori attraverso il coordinatore NOME COGNOME (figlio di NOME COGNOME)’.
Rispetto a tale ricostruzione in fatto, le censure mosse in questa sede, nonostante il formale richiamo al vizio di violazione di norme di diritto, si risolvono nella critica della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice dell’appello e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi, devolvendo a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del merito, che neppure si colloca nel perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
16. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 27 marzo 2024