Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36083 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36083 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 72/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1570/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 20/10/2021, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’utilizzazione, da parte della stessa, di un proAVV_NOTAIOo fornito dalla RAGIONE_SOCIALE per il contrasto alla peronospera;
a fondamento della decisione assunta, corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse erroneamente qualificato la domanda originariamente proposta dall’RAGIONE_SOCIALE alla stregua di un’azione di responsabilità extracontrattuale del produttore, dovendo al contrario ritenersi che detta RAGIONE_SOCIALE avesse originariamente proposto un’azione contrattuale individuando la controparte quale venditrice del bene dannoso; ciò posto, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi incorsa nella decadenza o, in ogni caso, nella prescrizione previste dall’art. 1495 c.c. per la denunzia dei vizi e dei difetti del proAVV_NOTAIOo acquistato a far data dalla definitiva scoperta degli stessi;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 c.p.c. e 183 VI comma c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato la domanda originariamente proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla stregua di una semplice domanda di natura contrattuale conseguente a una compravendita, travalicando e violando le norme
giuridiche che impongono al giudice, nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda, di accertare e valutare il contenuto della pretesa avanzata in giudizio al di là delle espressioni utilizzate dalle parti, avendo riguardo allo scopo perseguito dall’attore, nella specie diretto a far valere (quantomeno anche) una pretesa d’indole extracontrattuale nei confronti della controparte in ragione del proAVV_NOTAIOo difettoso dalla stessa diffuso;
con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda come effettivamente proposta (art. 360 n. 4), nonché per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi alla domanda di natura extracontrattuale effettivamente proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, per aver omesso di valutare i fatti decisivi per il giudizio deAVV_NOTAIOi dall’RAGIONE_SOCIALE con riguardo ai presupposti di fatto relativi all’azione per responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti della società avversaria;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), dolendosi altresì della nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione solo apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale riformato la sentenza di primo grado sulla base di una motivazione meramente apparente, sostanzialmente fondata su affermazioni illogiche e comunque contraddittorie;
il primo motivo è fondato e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva preliminarmente il Collegio come la censura deAVV_NOTAIOa dalla ricorrente con il primo motivo debba ritenersi correttamente prospettata, sul piano sostanziale, alla stregua di una denuncia di violazione,
da parte del giudice d’appello, dei canoni legali di ermeneutica negoziale (pacificamente applicabili, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche all’interpretazione delle domande delle parti: cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 -01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 -01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 -01; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);
a tale riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare ” i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano “) non dev’ essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’ impugnazione, abbia deAVV_NOTAIOo un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione);
tanto premesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio e, ancor più, della memoria di cui all’art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sia dato intendere con evidenza come l’originaria RAGIONE_SOCIALE abbia chiaramente deAVV_NOTAIOo tutti i fatti costitutivi ed essenziali suscettibili di essere riconAVV_NOTAIOi agli schemi propri della responsabilità extracontrattuale del produttore, avendo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente posto in chiara evidenza: 1) la produzione del farmaco de quo da parte della società avversaria; 2) l’uso di tale farmaco da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo le prescrizioni allegate al medesimo proAVV_NOTAIOo e 3) i pregiudizi risultati a carico della coltivazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’inefficacia del proAVV_NOTAIOo così utilizzato;
del tutto correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha agevolmente interpretato alla stregua di tale prospettiva la domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, individuando la responsabilità della convenuta nell’aver allegato, al farmaco diffuso, prescrizioni equivoche (e, dunque, non chiare) circa le modalità del relativo uso: equivocità che, proprio in ragione della responsabilità così ascritta alla società produttrice, si sono traAVV_NOTAIOe nella sostanziale inefficacia e, quindi, nella dannosità del proAVV_NOTAIOo fornito;
da tali premesse discende con evidenza l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo errata la qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado, si è illegittimamente limitata a rilevare la prescrizione del diritto (che ha assunto come) vantato dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base del contratto di vendita, senza tener conto della prospettiva extracontrattuale pur regolarmente e tempestivamente deAVV_NOTAIOa in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE ;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbiti restanti), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione