Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1920 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 1920 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1689/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la Sentenza del la Corte d’Appello di Cagliari n. 234/2017, depositata il 12.10.2017;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Cagliari -in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città e per quanto qui ancora interessa -accolse la domanda proposta dall’attuale controricorrente , volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad acquisire la qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente espletate per un periodo di tempo di circa due anni. In particolare, il lavoratore, inquadrato come impiegato del secondo livello, ricoprì il ruolo di Port Facility Security Officer , con mansioni ritenute dal giudice del merito corrispondenti alla qualifica di «quadro B».
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria in vista della trattazione originariamente fissata in camera di consiglio. Con una prima ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la successiva trattazione in pubblica udienza. Alla pubblica udienza del l’11.5.2022 , dopo che anche parte ricorrente aveva depositato memoria illustrativa e il Pubblico Ministero aveva rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, questa Corte ha sospeso il processo sollevando questione di legittimità costituzione degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994 (nel testo vigente prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal l’art. 12, comma 1, lett. g , del d.lgs. n. 169 del 2016).
Il processo è stato quindi rimesso all’odierna pubblica udienza, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2023, ha risolto nel senso dell ‘ infondatezza la questione sollevata con la citata ordinanza interlocutoria. Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa e il Pubblico Ministero ha modificato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza è intervenuto il solo rappresentante del Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione a ll’articolo 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa
applicazione dell ‘ art. 6 legge 28 gennaio 1994 n. 84; dell ‘ art. 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006 n. 296; dell ‘ art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; dell ‘ art. 2103 c.c.; dell ‘ art. 4 del CCNL dei lavoratori dei porti 2005/2008».
L e ragioni dell’ ente ricorrente -già riassunte nell’ordinanza interlocutoria n. 24575/2022, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale -sono sostanzialmente incentrate sulla ritenuta incompatibilità tra la tutela reale del diritto alla qualifica superiore richiesta dal lavoratore in forza dell’art. 4 del CCNL dei lavoratori dei porti per il quadriennio 2005/2008 (integrativo del disposto dell’art. 2103 c.c.) e la natura di ente pubblico non economico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Secondo parte ricorrente, la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro porta necessariamente con sé l’applicabilità dell’art. 5 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, della regola per cui «L ‘ esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell ‘ inquadramento del lavoratore».
Questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria, ha rilevato che gli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994 stabiliscono chiaramente: che alle autorità RAGIONE_SOCIALE «non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni»; che «Il rapporto di lavoro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell ‘ impresa»; che tale rapporto di lavoro «è regolato da contratti collettivi RAGIONE_SOCIALE di lavoro … stipulati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE parte datoriale e dalle RAGIONE_SOCIALE per la parte sindacale».
Il riferimento al «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni» deve intendersi ora riferito all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la legge n. 84 del 1994 esclude che si applichi, ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE autorità RAGIONE_SOCIALE, (anche) l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (è appena il caso di aggiungere, per completezza, data l’irrilevanza, ratione temporis , di tale aspetto nel presente processo, che la situazione non è sostanzialmente mutata a seguito della modific a apportata all’art. 6 della legge n. 84 del 1994 dal d.lgs. n. 169 del 2016, il quale ha esteso alle autorità RAGIONE_SOCIALE l’applicazione de l solo titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001, del quale non fa parte l’art. 52 ).
Poiché l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è considerato diretta attuazione dell’art. 97 , comma 4, Cost., che impone la regola del concorso per l’accesso al pubblico impiego, «salvo i casi stabiliti dalla legge», e poiché le eccezioni legali alla regola costituzionale sono ammesse solo se funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione e giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (Corte cost. nn. 227/2021; 166/2020; 217/2012), questa Corte ha ritenuto necessario sottoporre la relativa questione al giudice RAGIONE_SOCIALE leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2023, ha dichiarato « non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante ‘Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuaz ione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124′ sollevata, in riferimento all’art. 97, quarto comma, della Costituzione ».
Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi non ha messo in dubbio la diversità dei casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di passaggio dai ruoli impiegatizi alla qualifica
dirigenziale (casi con riferimento ai quali la prevalenza RAGIONE_SOCIALE regole del pubblico impiego è stata affermata, rispettivamente, da Cass. n. 12627/2020 e da Cass. n. 21484/2020), ma ha ritenuto che, per la promozione ad una qualifica superiore nell’ambito d i funzioni e mansioni non dirigenziali, « la scelta operata dal legislatore del 1994 di regolare questi rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato -e la conseguente applicabilità dell ‘ art. 2103 cod. civ. nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE progressioni in carriera -appare giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell ‘ efficienza dell ‘ amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come istituite e configurate dalla legge n. 84 del 1994 ».
A questo punto, poiché lex specialis derogat generali , non c’è dubbio che la leg ge n. 84 del 1994 deve trovare applicazione per i lavoratori dipendenti dalle RAGIONE_SOCIALE in deroga alle previsioni che il d.lgs. n. 165 del 2001 detta, in generale, per i dipendenti pubblici contrattualizzati. Pertanto il ricorso non può che essere respinto, perché affidato a l contrario presupposto che l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 trovasse applicazione anche nel caso in esame.
Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, ravvisandosi una grave ed eccezionale ragione in tal senso nella non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto dargli fondamento.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2023.