Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1746-2023 proposto da:
NOME COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 414/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 630/2021;
Oggetto
QUALIFICA SUPERIORE
R.G.N. 1746NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede, ha rigettato la domanda NOMECOGNOME di accertamento RAGIONE_SOCIALE qualifica di Caporedattore da marzo 2017, quale responsabile (sin dall’agosto 2016) RAGIONE_SOCIALE trasmissione Leonardo per la RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale -pacifico l’affidamento dell’incarico di responsabile RAGIONE_SOCIALE redazione del RAGIONE_SOCIALE Leonardo sin dal 2016, redazione composta, complessivamente, da 7-8 RAGIONE_SOCIALE -ha rilevato che i criteri per l’attribuzione delle qualifiche contrattu ali vanno tratti dal seguente coordinamento negoziale: il Contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro RAGIONE_SOCIALEco (CNLG) non regola il rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come chiaramente si evince dal suo articolo 1, che detta il campo di applicazione dell’accordo) in quanto gli stessi RAGIONE_SOCIALE operano nell’ambito del servizio radiotelevisivo pubblico; l’applicazione del CNLG a questi RAGIONE_SOCIALE avviene per il tramite RAGIONE_SOCIALE Convenzione RAGIONE_SOCIALE (che interviene in ogni occasione in cui il CNLG viene rinnovato) ove si prevede che ‘in considerazione RAGIONE_SOCIALE specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi’ del CNLG dovranno essere quelle disciplinate dall’Accordo Integrativo; l’art. 1 dell’Accordo Integrativo del 2010 richiama il CNLG e aggiunge che è parte integrante dell’Accordo la Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico. Rilevato che, coerentemente, la lettera di assunzione RAGIONE_SOCIALE giornalista richiamava sia il CNLG sia l’Accordo Integrativo, la Corte
territoriale ha ritenuto che la qualifica di Caporedattore nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può essere acquisita in presenza dei requisiti dettati sia dall’art. 11, lett. f) del CNLG sia dal paragrafo 11 RAGIONE_SOCIALE Carte dei diritti e doveri e che, in base a tale combinato disposto, non è sufficiente la direzione e il coordinamento (da parte di un redattore) di una direzione o di un servizio, essendo necessario dirigere e coordinare un nucleo minimo di almeno 12 unità (composto da più servizi o da una redazione unitaria riconducibile a tale dimensione, come specificamente previsto dal citato art. 11 RAGIONE_SOCIALE Carta).
La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo. La società ha depositato controricorso nonché ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo principale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 11 del CNLG (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato il chiaro significato letterale dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Cart a dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico il quale recita: ‘ nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la RAGIONE_SOCIALE dichiara e l’RAGIONE_SOCIALE prende atto che fatta eccezione per le redazione di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni RAGIONE_SOCIALE lettera d) dell’art. 11 del CNLG -i nuclei redazionali definiti ‘servizi’ ed affidati alla responsabilità di un Caposervizio sono costituiti da almeno 6 unità. Ai Capiredattori verrà affidata la responsabilità di più servizi o redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i
profili quantitativo e qualitativo ‘. La clausola è una dichiarazione unilaterale (proveniente dall’azienda), incapace quindi di vincolare la controparte, di natura programmatica e di organizzazione interna, che non deroga al CNLG (e alla definizione ivi contenuta di Caporedattore), come si evince da altre espressioni verbali utilizzate nella medesima Carta dei diritti e dei doveri (le parti ‘convengono’ oppure le parti ‘confermano’); conferma tale lettura sia il comportamento delle parti (visto che la RAI in più occasioni ha attribuito la qualifica di Caporedattore a RAGIONE_SOCIALE che coordinano redazioni dotate di organici inferiori a 12 risorse) sia la l’interpretazione costituzionalmente orientata (considerata la disparità di trattamento tra RAGIONE_SOCIALE RAI e RAGIONE_SOCIALE addetti ad altre aziende dell’informazione).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società deduce (ove il ricorso principale fosse accolto) nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, erroneamente, la Corte di appello definito la rubrica Leonardo come ‘redazione’ e non già come ‘servizio redazionale’ posto nell’ambito del TGR Piemonte che integra una redazione unica.
Il ricorso principale non è fondato.
Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione che, se pur nella rubrica denunzia esclusivamente la violazione dell’art. 11 del CNLG (di cui, in realtà, lamenta la pretermissione), nell’ambito del contenuto del motivo concentr a chiaramente le censure sul combinato disposto di detta disposizione e dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico, consentendo di comprendere agevolmente la devoluzione a questa Corte di un controllo indiretto (sul contratto integrativo rappresentato dalla
Carta innanzi citata) alla luce dei canoni esegetici dettati dall’art. 1362 cod. civ.
Come individuato dalla Corte territoriale (e non smentito da alcuna delle parti), il campo di applicazione del CNLG ai RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è determinato dalle Convenzioni sottoscritte fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE (Convenzioni rinnovate ogni volta che il CNLG viene rinnovato); in queste Convenzioni le parti danno atto RAGIONE_SOCIALE ‘ specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico ‘ e sotto lineano che ‘ le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi ‘ del CNLG dovranno essere quelle disciplinate dagli Accordi Integrativi (nel caso di specie, si rinvia all’Accordo Integrativo 13.1.2010); a sua volta, l’Accordo Integrativo rileva di dettare disposizioni ‘ correlative ed inscindibili ‘ con quelle dettate dal CNLG e richiama la Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico quale ‘ parte integrante ‘ del medesimo Accordo integrativo.
L’approccio esegetico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale ha, quindi, correttamente, considerato questa ‘complessa trama RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva’ che, partendo dalla considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ specialità ‘ del servizio pubblico (che, dunque, per stessa ammissione delle parti sociali presenta peculiarità rispetto alle agenzie di informazione private), accosta necessariamente -con particolare riferimento all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di Caporedattore -l’art.11 del CNLG con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti e dei doveri.
Invero, l’interpretazione letterale delle Convenzioni rinnovate contestualmente al rinnovo del CNLG depongono chiaramente nel senso che ‘le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi’ del CNLG sono disciplinate dall’Accordo Integrativo,
che, a sua volta, richiama la Carta dei diritti e dei doveri. Si tratta, quindi, di un coacervo di disposizioni negoziali inscindibili fra loro: le previsioni contenute nella Carta dei diritti sono specificamente dettate al fine di integrare il CNLG. Ne consegue che, necessariamente, l’art.11 , lett. f) del CNLG è integrato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti e dei doveri, definendo, la prima clausola, il ruolo del Caporedattore (il redattore al quale sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinand ola, l’attività di servizio RAGIONE_SOCIALE redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza o di direzioni decentrate), e calando, la seconda clausola, tale ruolo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specificità del servizio pubblico (ove la struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE società prevede la responsabilità di più servizi, ciascuno da almeno 6 unità, o redazioni unitarie con almeno 12 unità lavorative).
L’applicazione del criterio logico -sistematico di cui all’art. 1363 c.c. consente, dunque, di desumere la comune intenzione delle parti dall’esame complessivo delle diverse clausole, avendo inteso, le parti sociali, chiaramente subordinare l’applicazio ne del CNLG alle peculiarità e alle previsioni esposte nell’Accordo Integrativo e nella Carta dei diritti e dei doveri (secondo una piana interpretazione, ex art. 1362 c.c., dei rinvii incrociati effettuati da queste fonti negoziali).
Nell’ambito di questo contesto negoziale, e con particolare riferimento all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti e dei doveri, i canoni esegetici letterali e teleologici rendono chiara l’intenzione delle parti di esplicitare l’organizzazione strutturale dell a RAGIONE_SOCIALE al fine di contestualizzare il ruolo del Caposervizio e del Caporedattore, rispettivamente direttore e coordinatore di nuclei da 6 a 11 unità oppure di nuclei pari ad almeno 12; tale intenzione è resa esplicita dall’uso del verbo indicativo (‘i nucle i redazionali definiti servizi…sono costituiti da almeno 6 unità’) e la previsione
dell’affidamento di più servizi al Caporedattore si pone quale diretta conseguenza (‘verrà affidata’) RAGIONE_SOCIALE regola più innanzi dettata.
Anche l’applicazione del canone esegetico dettato dall’art. 1367 c.c. conferma la suddetta interpretazione, in quanto l’esplicitazione (di una parte) RAGIONE_SOCIALE struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (prerogativa esclusiva del datore di lavoro) acquisisce significato proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità perseguita ossia di corroborare la declaratoria RAGIONE_SOCIALE qualifica di Caporedattore.
Nessun rilievo può, infine, rappresentare la diversità di trattamento tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelli di tutte le altre aziende di informazione, essendo le stesse parti sociali ad aver riconosciuto la ‘ specialità ‘ del servizio pubblico e dovendo rammentare che il giudice delle leggi ha costantemente ribadito la ragionevolezza (e la discrezionalità del legislatore) di stabilire discipline differenziate per regolare situazioni connotate da elementi di distinzione (cfr., fra le tante, Corte Cost. . 159 del 2018, Corte Cost. n. 194 del 2018, Corte Cost. n. 7 del 2024).
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio