Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35378 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35378 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
Oggetto
R.G.N. 37406NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 37406-2019 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1187/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 387/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1. Con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1187 del 2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 22.4.2014 emessa dal Tribunale Di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata rigettata la domanda proposta da COGNOME NOME, dipendRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE dal 1° agosto 1989, presso il RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di operatore tecnico specializzato rientranti nella V qualifica Area B1 del RAGIONE_SOCIALE di categoria, con la quale egli chiedeva di : ‘Condannare l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondergli le differenze retributive tra la qualifica formalmRAGIONE_SOCIALE rivestita di Operatore tecnico specializzato, V Qualifica Funzionale, sino al 31.8.1999 e di AssistRAGIONE_SOCIALE Tecnico VI Qualifica funzionale dall’1.9.1999 ad oggi e le qualifiche superiori’, negli import i ivi partitamRAGIONE_SOCIALE indicati.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad undici motivi.
RAGIONE_SOCIALE Ł rimasto intimato.
Parte ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria. La Corte ha riservato la motivazione, ai sensi
dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale posto che i giudici di primo e secondo grado non avevano rilevato e riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art.5., comma 1,2, e3 del d.lgs. 11.5.1999 n. 141 (trasformazione dell’RAGIONE_SOCIALE in società RAGIONE_SOCIALE) nella parte in cui non ha previsto per i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego. 2.- Con il secondo motivo denunzia che i giudici di primo e di secondo grado sono incorsi erroneamRAGIONE_SOCIALE in errores in procedendo ed in iudicando posto che non hanno riconosciuto ingiustamRAGIONE_SOCIALE la validità delle prove testimoniali già espletate in primo grado e reiterate in secondo grado in violazione degli artt. 3, 24, 28, 35 comma 2 Cost.; 36, 97 comma 1; 101 e 111 commi 1 e 2 Cost.; dell’art. 84 comma 2 cpc; dell’art. 306 comma 2 cpc e dell’art. 390 comma 2 e 3 cpc; dell’art. 115 cpc come sostituito dall’art. 45 della Legge n. 69 del 2009; dell’art. 116 e 257 cpc; dell’art. 360 commi 3, 4 e 5 cpc;
degli artt. 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429 e 1434 cod. civ.
3. Con il terzo motivo si rappresenta che il giudice di 2° grado Ł incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360 n. 4 cpc, del novellato art. 437 cpc, in violazione degli artt. 156 e 429 cpc, e dell’art. 161 cpc, per non avere dato lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza, come era evincibile dal relativo verbale ( all. 8 del ricorso).
4. Con il quarto motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE eccepisce che il giudice di 2° grado Ł incorso in errores in procedendo e in iudicando, con riferimento agli artt. 360 n. 3 e n. 5 cpc, in violazione dell’art. 258, 261, 262 e 421 cpc, atteso che non aveva ammesso la richiesta di riunione dei procedimenti. 5. Con il quinto motivo si denunzia che il Collegio della Corte di appello Ł incorso in errores in procedendo e in iudicando posto che i componenti non avevano ravvisato l’obbligo di astenersi, in violazione dell’art. 51 cpc, attesa la loro avvenuta partecipazione in diversi giudizi tra le stesse parti.
6. Con il sesto motivo si rappresenta altresì che le sRAGIONE_SOCIALEnze di 1° e 2° grado erano affette da
travisamento in quanto i giudici del merito sono incorsi in errores in iudicando, con riferimento all’art. 360 commi 3 e 5 cpc, in violazione dell’art. 258, 261, 262 e 421 cpc, atteso che sul punto vi era stata violazione dell’art. 2112 comma 1 cc, nonchØ la violazione degli artt. 36 Cost. e 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429 e 1434 cc, in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE eccepisce che i giudici del merito non hanno dato esauriRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE conto delle ragioni del proprio convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione della legge 4.11.2010 n. 183 art. 21, posto che i suddetti giudici erano incorsi in errores in iudicando, con riferimento all’art. 360 co. 5 cpc, in tema di discriminazione del ricorrRAGIONE_SOCIALE e illegittimità costituzionale della normativa indicata.
Con l’ottavo motivo si sostiene che il giudice di primo e secondo grado non hanno dato conto esauriRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE delle ragioni del proprio convincimento con motivazione immune di vizi in relazione alle norme indicate.
Con il nono motivo si denunzia che anche il giudice di 2° grado ha fatto malgoverno delle emergenze processuali e non ha tenuto conto di
rilevanti circostanze di fatto, in violazione dell’art. 421 co. 1 cpc, posto che non ha consentito lo svolgimento del dovuto principio del contraddittorio tra le parti costituite avendo immediatamRAGIONE_SOCIALE inviato il ricorso in camera di consiglio.
10. Con il decimo motivo si censura che il giudice di 2° grado ha fatto malgoverno delle emergenze processuali in tema di asserito giudicato e segnatamRAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto dell’art . 310, 1 comma c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo non estingue l’azione.
11. Con l’undicesimo motivo lo COGNOME si duole che il giudice di 2° grado Ł incorso in errores in procedendo e in iudicando posto che non ha indicato correttamRAGIONE_SOCIALE il cognome del ricorrRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME sia nel dispositivo sia nella sRAGIONE_SOCIALEnza.
12. Con il dodicesimo motivo lo COGNOME si duole che il giudice di 2° grado Ł incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione degli artt. 258, 261, 262 e 421 cpc, nonchØ 101,comma 2 e 384 comma 3 c.p.c., nella parte in cui era stata omessa la disamina e la decisione su ciascuna delle questioni evidenziate nel ricorso di 2° grado, non offrendo alcuna motivazione logico
giuridica sui punti di cui ai precedenti motivi di impugnazione.
13.PreliminarmRAGIONE_SOCIALE il Collegio rileva che risultano pronunziate altre sRAGIONE_SOCIALEnze da parte di questa Corte di cassazione avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto il medesimo contenzioso promosso dallo stesso ricorrRAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di rivendicare il proprio diritto alla qualifica superiore ed alla permanenza nel regime contrattuale del parastato.
Si tratta del precedRAGIONE_SOCIALE n. 4385/2020 con cui Ł stato rigettato un ricorso fondato su motivi analoghi a quelli prospettati nell’attuale ricorso; ed inoltre della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 30112/2022 con cui Ł stato rigettato il ricorso per revocazione della precedRAGIONE_SOCIALE pronuncia.
Alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4385/2020 questo Collegio si riporta di seguito come parte integrante dei motivi della presRAGIONE_SOCIALE decisione ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., pure in relazione ai prospettati vizi di costituzione del Collegio di appello per mancata astensione ed a quelli di incostituzionalità della disciplina legislativa, che sono già stati esplicitamRAGIONE_SOCIALE disattesi nella stessa pronuncia (rispettivamRAGIONE_SOCIALE ai punti nn. 23 e 38).
14. Per quanto riguarda invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia ‘l’omessa lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza’ come evincibile dal relativo verbale ( all. 8 del ricorso), il motivo deve essere ritenuto inammissibile.
Va invero rilevato che dal verbale allegato al ricorso si evince soltanto che le parti all’udienza di discussione abbiano richiesto la spedizione della causa in decisione e che la Corte ha assicurato tale esito, trattenendo la causa in decisione. Il verbale prodotto non Ł però idoneo a dimostrare che nella fase successiva, all’atto della decisione, la Corte non abbia dato pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (o si sia riservato di produrle successivamRAGIONE_SOCIALE) non essendo stato prodotto, come era invece necessario, la copia del dispositivo della decisione atto a comprovare l’omessa lettura che Ł stata denunciata.
15. Per quanto riguarda invece le ulteriori censure vengono di seguito richiamati, come già osservato, le motivRAGIONE_SOCIALE della menzionata sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4385/2020.
‘Quanto agli altri motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamRAGIONE_SOCIALE per connessione, osserva il
Collegio che le censure articolate debbano essere differenziate per tipologia dei vizi denunciati: violRAGIONE_SOCIALE di natura processuale; vizi di omessa pronuncia o di difetto di motivazione; violRAGIONE_SOCIALE di leggi sostanziali.
28. In ordine alle violRAGIONE_SOCIALE processuali va rilevato quanto segue.
29. Infondata Ł la doglianza con cui si lamenta la mancata autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale, prima della decisione, atteso che nel rito lavoro l’appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alla difesa dell’appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 437 cpc e del comma 2 dell’art. 429 dello stesso codice, come effetto dell’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale -che può manifestarsi anche in forma implicita e non Ł sindacabile in sede di legittimitàdi consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (cfr. Cass. 13.4.2018 n. 9232; Cass. 5.8.2013 n. 18627). 30. AnalogamRAGIONE_SOCIALE il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale
di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cpc, salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemRAGIONE_SOCIALE incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass. 29.3.2007 n. 7700).
31. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha logicamRAGIONE_SOCIALE e correttamRAGIONE_SOCIALE specificato le ragioni per le quali le richieste istruttorie erano inammissibili, sia perchØ tardive sia perchØ tendevano a provare circostanze non influenti a determinare un esito diverso del processo: ciò Ł sufficiRAGIONE_SOCIALE per escludere ogni sindacato da parte di questa Corte.
32. I denunziati vizi di omessa pronuncia sui motivi di appello da parte della sRAGIONE_SOCIALEnza di seconde cure sono insussistenti atteso che essi non ricorrono quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata, come Ł avvenuto nel caso in esame, comporti necessariamRAGIONE_SOCIALE la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tali vizi siano configurabili solo nel caso in cui sia stata
completamRAGIONE_SOCIALE omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 4.6.2019 n. 15255; Cass. 20.9.2013 n. 21612).
33. Nella fattispecie, le doglianze proposte non riguardano tecnicamRAGIONE_SOCIALE il paradigma dell’art. 112 cpc ma le conclusioni dei giudici di merito in ordine alle questioni centrali del giudizio, loro sottoposte, circa l’applicabilità del RAGIONE_SOCIALE Parastato nel 1996 al personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una volta cessata la qualità di RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico: esse, pertanto, in quanto tali, non colgono nel segno della ratio decidendi. 34- Le censure formulate ex art. 360 n. 5 cpc, concernenti questioni in fatto, sono invece inammissibili vertendosi in una fattispecie di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter comma 5 cpc, applicabile ai sensi dell’art. 54 co. 2 del D.L. n. 83 del 2012 conv. con modific. dalla legge n. 134 del 2012 ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11.9.2012 e alle sRAGIONE_SOCIALEnze pubblicata a decorrere dal medesimo giorno.
35. Infine, devono ribadirsi i consolidati orientamenti secondo cui: a) la valutazione delle prove idonee a sostenere i fatti dedotti in
giudizio appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito se congruamRAGIONE_SOCIALE ed adeguatamRAGIONE_SOCIALE motivato, come nel caso in esame e, pertanto, le statuizioni del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità;
b) il nuovo testo dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sRAGIONE_SOCIALEnza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415).
36. Venendo, infine, alle violRAGIONE_SOCIALE di norme sostanziali, preliminarmRAGIONE_SOCIALE deve escludersi che la trasformazione dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in società per RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1 del D.Igs. 11 maggio 1999 n. 141, abbia comportato l’estinzione di un soggetto e la correlativa costituzione di uno nuovo in luogo del precedRAGIONE_SOCIALE, avendo determinato una mera variazione della sua qualità giuridica con mantenimento della medesima identità soggettiva, con la conseguenza che, in assenza di alterità soggettiva, non Ł configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cc.
In questa prospettiva, l’art. 5 del D.Igs. 9 RG 29245/2017 11.5.1999 n. 141, nella parte in cui richiama l’art. 34 del D.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ora sostituito dall’art. 31 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165), va inteso come una fictio iuris in funzione di garanzia dei diritti acquisiti dai dipendenti (Cass. 5.12.2014 n. 25823).
37. Orbene, deve rilevarsi che il citato articolo 5 D.Igs. n. 141/99 (che testualmRAGIONE_SOCIALE recita: “Il rapporto di lavoro del personale dipendRAGIONE_SOCIALE della società Ł disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell’RAGIONE_SOCIALE, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell’art. 12 primo comma, lettera s) e 14, primo comma, lettera b), della legge 15.3.1997 n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e
35 bis del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificRAGIONE_SOCIALE“) non richiama anche l’art. 33 del D.lgs. n. 29/93 e il DPCM 15.9.92 (relativi alla procedura del cd. nulla osta del dipendRAGIONE_SOCIALE coinvolto dalla mobilità del pubblico impiego) per cui la prospettata necessaria adesione del singolo lavoratore, per non permanere nel pubblico impiego, non trova alcun riscontro normativo, come correttamRAGIONE_SOCIALE evidenziato anche dai giudici di seconde cure.
38. NØ sotto questo aspetto la norma presenta i denunciati profili di incostituzionalità la cui eccezione, potendo essere rilevata anche di ufficio, non richiede -se formulata su impulso di parte (art. 23 co. 1 legge n. 87 del 1953) – la indicazione precisa dei parametri costituzionali che si intendono violati in quanto essi possono essere desunti anche dalla prospettazione dell’eccezione medesima, allorquando siano sufficiRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE chiari i termini della questione, come nel caso di specie in ordine alla dedotta disparità di trattamento e alla ragionevolezza della norma denunciata (cfr. Corte Cost. ord. n. 53 del 2002 e sent. n. 189 del 2007 in tema di ammissibilità dell’ordinanza di rimessione).
39. Rileva, infatti, il Collegio che la posizione dei lavoratori coinvolti dalla trasformazione Ł
stata garantita, nella tutela dei propri diritti, dalle procedure di informazione e consultazione sindacale, previste dall’art. 47 legge n. 428/90, richiamate per relationem dall’art. 34 del D.Igs. n. 29/93: procedure che, nel caso in esame, risultano essere state effettuate e concluse con l’accordo, sottoscritto in data 15.6.2000 in Roma tra l’RAGIONE_SOCIALE e le 00.RAGIONE_SOCIALE. a livello nazionale, finalizzato a 10 RG NUMERO_DOCUMENTO/2017 disciplinare le modalità del passaggio del personale dal contratto Parastato a quello privatistico RAGIONE_SOCIALE.
40. La disposizione di cui all’art. 5 sopra richiamato si palesa, quindi, ossequiosa del requisito della ragionevolezza, siccome assicurante un trattamento non ingiustificatamRAGIONE_SOCIALE disparitario (Corte Cost. 27 marzo 1987 n. 116) rispetto ai lavoratori per i quali era prevista la procedura del “nulla osta” e, pertanto, non in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nonchØ rispettosa del paradigma attuativo della tutela del lavoro nelle espletate procedure di privatizzazione di alcuni settori del pubblico impiego.
41. Le ragioni di diversità di disciplina quanto alle modalità di esplicazione della attività lavorativa (ferie, congedi ed orario di lavoro) si
spiegano, invero, nella necessità di regolare situRAGIONE_SOCIALE transitorie particolari, che si sono prospettate a seguito della trasformazione in società di enti pubblici non economici, connesse a condizioni contingenti in attesa di una totale armonizzazione derivante dalla applicazione della contrattazione collettiva di natura privatistica come previsto dalla legge. ‘
16.Infine, ad integrazione della presRAGIONE_SOCIALE motivazione, il Collegio rileva come in questo giudizio risulti inoltre una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso atteso che la Corte di appello, oltre a confermare il proprio precedRAGIONE_SOCIALE (n. 1942/2017) sul punto relativo alla successione tra contratti collettivi, ha pure osservato che lo COGNOME non avesse specificamRAGIONE_SOCIALE contestato, neanche in sede di gravame, che il livello assegnatogli in base al RAGIONE_SOCIALE fosse inferiore a quello a lui spettante a norma dello stesso contratto, nØ aveva riportato le varie declaratorie per operare un corretto raffronto tra le stesse al fine di evidenziare le ragioni per le quali la classificazione delle sue mansioni non sia stata rispettosa dei criteri contrattuali.
Si tratta di un’autonoma ratio decidendi della sRAGIONE_SOCIALEnza attraverso cui i giudici di merito, dando seguito a quanto sostenuto dal giudice di primo
grado, avevano inteso rilevare come la domanda attorea fosse altresì carRAGIONE_SOCIALE in merito all’allegazione dei presupposti di fatto e diritto che devono contraddistinguere la richiesta del riconoscimento di una qualifica superiore, giusta la giurisprudenza di questa Corte che richiede il rispetto del c.d. procedimento trifasico (v. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
Ciò posto, rilevato che sul punto in discussione non risulta proposto alcun motivo di impugnazione, va pure applicato il consolidato principio secondo cui nell’ipotesi in cui una sRAGIONE_SOCIALEnza si fondi su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sØ sufficiRAGIONE_SOCIALE a sorreggere la soluzione adottata, sorge il conseguRAGIONE_SOCIALE onere del ricorrRAGIONE_SOCIALE di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 17182 del 14/08/2020).
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del