Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1219 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1219 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25713-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
NOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1847/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 2669/2019;
Oggetto
Qualificazione
rapporto privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda principale proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dichiarato la intercorso tra le parti un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, a tempo indeterminato full-time , a decorrere dal 22.6.2004 quale redattore, con condanna della società alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base della contrattazione collettiva, oltre accessori, da quantificare in separato giudizio.
Sul gravame presentato dalla RAGIONE_SOCIALE la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1847/2022, in parziale riforma della gravata pronuncia, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato full-time dal 22.6.2004 quale corrispondente ai sensi dell’art. 12 del CNLG, confermando, nel resto, le già disposte statuizioni.
I giudici di seconde cure, premessi i presupposti per ravvisare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico e delineate le figure del redattore, del collaboratore fisso e del corrispondente, hanno ritenuto che il rapporto di lavoro dell’orig inario ricorrente andasse qualificato come subordinato e la corretta qualificazione della prestazione resa dal NOME fosse quella del corrispondente ex art. 12 del CCNLG in quanto lo stesso non era inserito nella redazione, né partecipava alla cd. cucina redazionale; non era soggetto a vincoli di orario e di presenza ed era tenuto a seguire gli avvenimenti di particolare rilevanza, comunque, nell’ambito del territorio campano.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un unico articolato motivo cui ha resistito, a sua volta, con controricorso il NOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragione della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 331, 332, 348, 350 e 435 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere omesso la RAGIONE_SOCIALE di convenire, nel giudizio di appello, le altre due società, parti nel giudizio di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, così determinando una ipotesi di improcedibilità dell’appello per la omessa notifica del gravame a tutti i litisconsorti processuali.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, comunque, per omessa e/o errata applicazione degli artt. 331, 332, 348, 350 e 435 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non avere la Corte distrettuale disposto la regolarizzazione delle notifiche a tutte le parti del processo di primo grado.
I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, non sono fondati.
E’ opportuno premettere che con la pronuncia del Tribunale, che aveva accertato la ricorrenza tra NOME COGNOME e la sola RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro
giornalistico subordinato a tempo indeterminato full time, a decorrere dal 22.6.2004, con le mansioni di redattore e con relativa condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, era venuta meno la inscindibilità delle cause azionate dall’originario r icorrente.
Ne consegue che non vi era nessuna necessità di integrare il contraddittorio, nel giudizio di appello, ad istanza di parte o su ordine del giudice, nei confronti della altre due società atteso che il litisconsorzio di diritto processuale non postula, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti del procedimento, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del terzo, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che ne abbia escluso la responsabilità, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio, sicché non ricorre l’esigenza di evitare possibili contrasti di giudicato, che giustificano la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c. (per il principio di diritto, cfr. Cass. n. 1049/2016; Cass. n. 20965/2009).
Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1368, 1369, 1371, 2094, 2095, 2103 cod. civ nonché degli artt. 2, 5, 12 del CCNLG del 14.4.2001, del 23.3. 2009 e del 24.6.2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, pur in presenza della rilevata natura subordinata del rapporto di lavoro dal 17.6.2004 al 31.12.2016, ha erroneamente ricondotto la prestazione lavorativa di esso ricorrente a quella del corrispondente ex art. 12 CCNLG nonostante le risultanze processuali, ben analizzate nella
pronuncia di primo grado, conducessero all’inquadramento nella figura del redattore.
Con il quarto motivo si censura la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 346 cpc nonché dell’art. 36 Cost. nonché degli artt. 2126 e 2233 cod. civ. nonché dell’art. 2 dell’allegato al CNL Giornalisti dell’11.4.2001 e seguenti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc; si eccepisce, altresì, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile; si deduce che la Corte territoriale non aveva valutato le domande formulate in primo grado e riproposte in appello, riguardanti la richiesta di condanna della società al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto materialmente corrisposto e quanto previsto dalle tabelle retributive del CCNL di settore per i redattori, articolata ai sensi dell’art. 36 Cost., prescindendo dalla qualifica attribuita al giornalista subordinato, ma conseguente alla entità e alla rilevanza dell’impegno lavorativo osservato e alla entità della produzione giornalistica.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione di legge in riguardo all’art. 2094 cod. civ. con riferimento all’art. 12 del CCNLG o, in subordine, per omesso esame di fatto decisivo e controverso, per avere erroneamente la Corte territoriale qualificato come di natura subordinata il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale.
Esso è infondato.
Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 17723/2011).
Ciò premesso, va precisato che, secondo la Suprema Corte, nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed un’altra, dall’obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell’opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore; inoltre è necessario l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tutti questi elementi sono, infatti, sintomatici dell’inserimento stabile del giornalista nell’organizzazione aziendale (cfr. per tutte, Cass. n. 20530/2022; Cass. n. 20099/2021; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 19231/2006).
Tali criteri sono validi sia per il giornalista che svolga la propria attività presso la sede centrale sia per il corrispondente, che è il giornalista decentrato che lavora in modo stabile in una città diversa dalla sede centrale della redazione e invia notizie da quel luogo assumendo, poi, la eventuale qualifica di redattore qualora la sua attività si contrassegnata, oltre che dal requisito fondamentale dell’elaborazione della notizia, dalle altre due sub-condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuità deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010; Cass. n. 2930/2019).
Nella fattispecie in esame, la gravata sentenza è in linea con tali principi di diritto e, attraverso un esame del quadro probatorio, ha ritenuto dimostrato che NOME COGNOME era il corrispondente da Napoli (e non era emersa la presenza di altri collaboratori sul territorio di Napoli) e che scriveva pezzi su vicende napoletane destinate alle pagine ‘sinergiche’ che RAGIONE_SOCIALE forniva a 18 quotidiani locali; che aveva scritto pezzi per la ‘Città di Salerno’ (quotidiano rientrante tra i 18 giornali) che, per la contiguità con Napoli, aveva interesse per vicende che interessavano il territorio campano e che i pezzi per il suddetto quotidiano erano ‘girati’ dalla AGL ove non rientranti, per rilevanza, nelle pagine nazionali. L’impugnato provvedimento ha dato, altresì, atto che era stato dimostrato che, per il desk di AGL, Napoli era coperta dal NOME, che era a disposizione per le notizie che riguardavano Napoli cui si affidava anche di seguire le vicende di rilevanza
nazionale: il tutto senza soluzione di continuità per l’intero anno, con indicazione quotidiana degli eventi da seguire e in un contesto in cui l’oggetto dei contratti di lavoro conclusi tra le parti prevedevano l’obbligo di fornire una pluralità di articoli (o servizi) sulla base di incarichi conferiti dalla Direzione, nonché la corresponsione di un corrispettivo predeterminato su base annua ed il rinnovo, senza interruzione, degli stessi.
Da tutto il quadro probatorio, la Corte territoriale, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, pertanto, che fosse stata raggiunt a la prova sulla natura subordinata dell’attività lavorativa di NOME COGNOME.
Tornando al ricorso principale e, in particolare al terzo motivo, ritiene questa Corte che lo stesso sia, invece, fondato.
In sede di legittimità è stato affermato che, ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, affinché l’attività di un giornalista corrispondente da una redazione decentrata integri lo svolgimento delle mansioni di redattore occorre che, oltre al requisito fondamentale dell’elaborazione della notizia si aggiungano altre due sub-condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuità deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010; Cass. 2611/1998).
Inoltre è stato precisato che, in tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l’attività di un giornalista corrispondente dall’estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un “ufficio di corrispondenza”, occorre che ricorrano, in analogia con l’attività di redattore, oltre all’elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell’informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali (Cass. n. 2930/2019, Cass. n. 19199/20139).
Pertanto, anche con riguardo ad un corrispondente in Italia, non inserito in una redazione decentrata, ma il cui rapporto sia caratterizzato dalla subordinazione con una particolare regolamentazione contrattuale e temporale (per circa tredici anni), come p er esempio quella dell’odierno ricorrente, la qualifica di redattore deve essere esaminata con riguardo all’attività oggettiva espletata e non solo con riferimento al fatto del mancato inserimento in una redazione decentrata.
La Corte territoriale, invece, ai fini di escludere la natura di redattore-corrispondente (che era stata riconosciuta dal primo giudice) all’attività dell’originario ricorrente, ha valutato altri parametri (il mancato inserimento nella redazione, la mancata partecipazione alla cd. cucina redazionale, la non soggezione a vincoli di orario e di presenza e l’obbligo di seguire gli avvenienti di particolare rilevanza comunque nell’ambio del territorio campano) che non sono quelli elaborati in sede di legittimità e che,
soprattutto, non si attagliano al particolare caso in esame in cui, per la qualificazione pacifica del rapporto lavorativo tra le parti quale subordinato e per le modalità, entità ed importanza delle prestazioni giornalistiche acclarate nei due gradi di me rito, la sussunzione nell’ambito previsto dall’art. 12 del CCNL (riguardante il corrispondente ‘tout court’ come definito dalla Corte di appello) non appare condivisibile perché riduttiva in relazione, si ribadisce, alla peculiarità della fattispecie in questione che comprova un inserimento fisso del giornalista nella organizzazione economica e funzionale dell’impresa.
La trattazione del quarto motivo resta conseguentemente assorbita.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, così come i primi due motivi del ricorso principale; va accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente alla ricorrente incidentale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale nonché i primi due motivi del ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso
principale, assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12.11.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME