Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3861 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3832-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3887/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 3578/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Dirigente -rapporto privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 17/12/2025
CC
Il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente le domande presentate da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente con qualifica di Quadro par. 250, dichiarando il diritto del ricorrente alla percezione delle sole differenze retributive tra quanto percepito per effetto dell’inquadramento nel suddetto parametro e quanto avrebbe percepito per effetto dell’inquadramento quale dirigente a decorrere dal 13.12.2007, condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, decidendo sui gravami proposti dalle parti, ha dichiarato anche il diritto di NOME COGNOME alla qualifica dirigenziale a decorrere dal 13.12.2007, confermando nel resto la pronuncia di prime cure.
Con ricorso la RAGIONE_SOCIALE chiede la cassazione, formulando contro la impugnata decisione due motivi di censura. Resiste con controricorso il lavoratore.
La società deposita memoria.
Il Collegio si riserva il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La decisione motiva il riconoscimento della qualifica dirigenziale con l’osservazione che, dal 2007, il COGNOME aveva svolto gli stessi compiti in precedenza attribuiti all’AVV_NOTAIO, inquadrato come dirigente, anzi arricchendoli e rapportandosi direttamente, con una autonomia che connotava la figura direttiva, con i vertici dell’azienda; aggiunge che non era applicabile la disciplina delle società in RAGIONE_SOCIALE providing perché la pretesa del COGNOME era anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18 co. 2 bis D.l. 112/2008 e
perché non era stato provato un controllo dell’amministrazione analogo a quello esercitato sui propri servizi; evidenzia che non era decorsa alcuna prescrizione delle pretese creditorie, sussistendo due atti interruttivi del 2010 e del 2015; specifica che, applicandosi l’art. 2103 cod. civ., e non l’art. 18 all. A RD n. 148/1931, il riconoscimento della qualifica superiore decorreva trascorsi tre mesi dalla attribuzione e svolgimento dei compiti dirigenziali.
Il primo motivo ascrive alla gravata sentenza la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 18 dell’all. A del RD n. 148/1931 nonché dell’art. 7 dello stesso Regio Decreto, in combinato disposto con l’art. 111 Cost. e con l’ar t. 113 cpc, assumendo, da un lato, che solo ai dirigenti indicati nell’art. 7 (che richiamava l’art. 34 co. 1 del R.D. 1° luglio 1926 n. 1130) non si applicava l’art. 18 dell’allegato A del RD n. 148/1931 e, dall’altro, che il COGNOME, all’epoca dei fatti, era inquadrato come Quadro per cui era assoggettato alla normativa di cui al RD n. 148/1931 e al CCNL di categoria, di talché il diritto alla promozione corrispondente alla superiore qualifica andava riconosciuto solo se ricorrevano i presupposti di tale normativa, erroneamente esclusa alla Corte territoriale.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo rilievo, va precisato quanto segue.
L’art. 7 del R.D. n. 148/1931 prevede che: ‘Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l’applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926 n. 563 e successivi decreti di attuazione non si applicano: a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplate nell’art. 34 dell’art. 34 del RD 1° luglio 1926 n. 1130 ‘ . L’art. 34 co. 1 del RD 1° luglio 1926 n. 1130 recita testualmente: ‘Le RAGIONE_SOCIALE
sindacali di direttori tecnici ed amministratori, di altri capi uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle RAGIONE_SOCIALE‘ .
Orbene, la gravata sentenza è in linea con i consolidati principi di questa Corte (Cass. n. 2472/1986; Cass. n. 1908/1983, Cass. n. 775/1988) secondo cui, in tema di rapporto di RAGIONE_SOCIALE degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, i lavoratori con qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 7 R.D. n. 148 del 1931, sono sottratti alle Disposizioni contenute nel decreto stesso e sono soggetti, invece, alle norme ordinarie di carattere generale e alla contrattazione collettiva di categoria. Né può valere la asserita limitazione di cui all’art. 34 citato perché è evidente che la qualifica di dirigente in essa indicata, che determina l’esclusione della normativa di cui al RD n. 148/1931, deve essere contestualizzata al momento della proposizione della relativa pretesa in ossequio alla ratio della disposizione.
Conseguentemente, deve rilevarsi, in relazione alla seconda obiezione, che è la superiore qualifica rivendicata a determinare i parametri per determinare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, per cui correttamente la Corte distrettuale li ha verificati avendo riguardo alla disciplina generale di cui all’art. 2103 cod. civ., ratione temporis vigente.
Il secondo motivo addebita alla impugnata pronuncia la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 18 co. 2 bis del D.l. n. 112/2008, in combinato disposto con l’art. 111 Cost. ed art. 113 cpc nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc su un punto decisivo della controversia, perché la
Corte territoriale, nell’attribuire al COGNOME la figura dirigenziale, aveva violato le norme in tema di reclutamento dei dirigenti nelle società in RAGIONE_SOCIALE : in particolare, si obietta che, se era vero che l’art. 18 citato non aveva efficacia retroattiva, tuttavia non era stato indicato il momento storico da cui le mansioni svolte esulassero da quelle della qualifica formale attribuita; e, inoltre, che la società nulla avrebbe potuto provare se non la partecipazione pubblica totalitaria in uno allo svolgimento di servizi essenziali, che erano stati documentalmente dimostrati.
Anche tale motivo è infondato.
La gravata sentenza è fondata su due rationes decidendi , ciascuna idonea a sostenere il dictum : la prima concerne la inapplicabilità dell’art. 18 co. 2 bis del D.l. n. 112/2008, perché entrato in vigore successivamente alla decorrenza della pretesa azionata dal COGNOME (aprile 2007); la seconda riguarda la mancata prova sul fatto che l’amministrazi one esercitasse un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.
Nella fattispecie, la Corte territoriale, riconosciuta pacificamente la irretroattività della disposizione di cui all’art. 18 co. 2 bis del D.l. n. 112/2008, ha con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede perché reso con motivazione esente d ai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ancorato non solo la decorrenza della pretesa azionata dal COGNOME alla data del 1° aprile 2007, ma anche accertato che egli aveva espletato le mansioni di responsabile dei sistemi informatici dal 13.9.2007 (decisive ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale) e, dunque, incontrovertibilmente prima della entrata in vigore della normativa richiamata dalla società.
Alcuna violazione delle norme in tema di reclutamento dei dirigenti delle società in RAGIONE_SOCIALE è ravvisabile né alcun vizio motivazionale ovvero omesso esame di fatti decisivi.
Le suddette argomentazioni rendono poi assorbita la trattazione della seconda obiezione relativa alla mancata prova sul controllo analogo che non si rivela decisiva.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.12.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME