Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22432 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14489/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il quale è domiciliato, come da pec registri di giustizia
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di L’Aquila n. 191/2023, depositata il 20.4.2023, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 8.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chieti aveva disatteso la sua domanda volta all’attribuzione del punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto, ai fini RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024 in cui egli è iscritto, in luogo del punteggio di 0,60 attribuito per assolvimento degli obblighi di leva anteriormente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La Corte territoriale riteneva condivisibile quanto rilevato dal giudice di primo grado circa la legittimità del D.M. n. 50 del 30 marzo 2021 e la distinzione in esso chiaramente contenuta tra il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione.
La Corte d’Appello rilevava come il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituivano due situazioni non comparabili tra di loro, in quanto per la prima vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l’Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all’art. 52, secondo comma, Cost., mentre per la seconda la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Non si poneva quindi -aggiungeva la Corte di merito – un problema di illegittima disparità di trattamento RAGIONE_SOCIALE‘una situazione rispetto all’altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato, per evitare l’irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso, ancora rimarcandosi come nel caso di servizio militare o sostitutivo svolto in corso di rapporto vi era il rischio di pregiudicare, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di leva, l’anzianità maturata presso la stessa amministrazione dopo l’avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità all’art. 52 Cost., mentre nel secondo caso, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del servizio militare e non potendo esservi ancora un pregiudizio, si trattava unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Neppure poteva essere validamente invocato l’art. 485 comma 7 d.lgs. n. 297/1994, per la parte in cui prevede che « il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti » e ciò in quanto nel presente giudizio non si discuteva se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego dovesse essere valutato o meno ai fini RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per il personale ATA, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego dovesse essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il RAGIONE_SOCIALE, o potesse essere valutato in misura inferiore, dovendosi pertanto ritenere non pertinente il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante a decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione che si riferivano all’illegittimità di un DM antecedente a quello applicabile al caso in esame.
Tale soluzione, secondo la Corte territoriale, si poneva anzi in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ove si era rilevato che l’art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento
Militare) si coordina, e non contrasta, con l’art. 485 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui « il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera (art. 485 cit.) come anche RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) ».
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dovendosi tuttavia fin d’ora rilevare che quest’ultimo, in quanto organo privo di soggettività e appartenente al RAGIONE_SOCIALE, non può essere evocato in giudizio in proprio, tanto più che solo il RAGIONE_SOCIALE è il datore di lavoro (vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021n. n. 32938).
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, come poi ha chiesto anche in pubblica udienza.
È in atti memoria del ricorrente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso adduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485, comma 7, RAGIONE_SOCIALE‘art. 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del dm n. 50 del 3.3.2021, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1986 n. 958, RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa costituzione, nonché degli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALEe c.d. preleggi.
Il motivo prende le mosse dal principio di non discriminazione espresso dall’art. 52, co. 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e richiama l’art. 485,
comma 7 e l’art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, per sottolineare come tali norme prevedano la valutazione del periodo di servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo di quello di leva « a tutti gli effetti », sicché il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare andrebbe riconosciuto anche quando quest’ultimo non sia espletato in costanza di nomina.
Il motivo evidenzia altresì come si tratti di disposizioni di rango primario che, anche in una logica di interpretazione costituzionalmente orientata, non sono suscettibili, anche per i principi sulla gerarchia RAGIONE_SOCIALEe fonti di cui agli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALEe c.d. ‘preleggi’, di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il Decreto n. 9256/2021 che prevedono l’attribuzione di n. 0,60 punti e non di n. 6,00 punti per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, decreti che devono pertanto essere ritenuti illegittimi e disapplicati.
Il motivo è infondato.
I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione -diversa da quella che è oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per l’accesso all’impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell’art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall’originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l’art. 2050 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare -in presenza di
pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l’accesso alla scuola il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l’accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l’art. 485, co. 7 e l’art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del ‘riconoscimento del servizio agli effetti RAGIONE_SOCIALEa carriera’ (così l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art. 569 ).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni – di portata comparativa RAGIONE_SOCIALEe diverse posizioni – sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
-è considerato come servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
-il servizio valutabile è in generale quello ‘effettivamente prestato’ (punto 1 RAGIONE_SOCIALEe note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati « nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti ».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico; collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto , spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto , spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6 . L’assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso « con lo stesso punteggio » proprio dei « servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici » e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo -non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione « a tutti gli effetti ».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa RAGIONE_SOCIALE.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli « a tutti gli effetti », con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l’ uno e l ‘ altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art. 52, co. 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest’ultimo servizio va valorizzato , per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere coerenza con l’art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso RAGIONE_SOCIALEe norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato RAGIONE_SOCIALE‘ assetto normativo sopra descritto, attraverso l’ attribuzione di un maggior
punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D’altra parte , già si è detto RAGIONE_SOCIALEa situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l’ estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall’art. 2050, co. 1, del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all’aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche RAGIONE_SOCIALE.
Il servizio militare o sostitutivo e l’attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse -obbligatorio uno, volontario l’altro -frutto di un’evoluzione storica,
in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d’istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in ‘ferma’ (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile ‘universale’.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria ‘generale’, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest’ultimo per la prima dalla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, essendo notori i volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: « in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un
punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto ».
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 maggio