Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da NOME COGNOME, ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di RAGIONE_SOCIALE di III fascia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’Anno RAGIONE_SOCIALE 2001/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290; ha inoltre dichiarato illegittimo il decreto n. 2080 del 2013 con cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rettifica del punteggio inizialmente riconosciuto, era stato annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 13.12.2012 con decorrenza dal 13.2.2012 al 12.6.2013 come docente supplente di ‘laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra spezzone orario’.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 485 , comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 riguardi la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo , e non la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per le supplenze.
Considerato che i commi precedenti riguardano la validità di alcuni servizi e distinguono i fini economici dai fini retributivi, ha escluso che la disposizione contenuta nella suddetta disposizione, secondo cui il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, sia riferita agli aspetti giuridici ed economici,
Il giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla discriminazione, in quanto la fattispecie in esame riguarda un punteggio aggiuntivo da attribuire in relazione alla prestazione del servizio militare, e non
già la ricostruzione di carriera di dipendenti a termine e dei dipendenti a tempo indeterminato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere riconosciuto che l’art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 ha portata assolutamente generale, non contiene limitazioni di sorta e non può subire deroghe per effetto di norme di rango secondario.
Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il servizio militare è sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso all’insegnamento; sostiene che il servizio di leva deve essere necessariamente riconosciuto anche ai fini del punteggio nelle graduatorie di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorso sollecita la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 d. lgs. n. 66/2010.
Deduce che le graduatorie ad esaurimento del personale docente RAGIONE_SOCIALEa scuola non vengono formulate all’esito di una procedura concorsuale in senso stretto (come tale caratterizzata dalla pubblicazione di un bando di concorso, dalla valutazione di prove d’esame e dalla redazione di una graduatoria finale), ma sono costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del titolo abilitante per l’insegnamento.
Evidenzia che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono titolari di diritti soggettivi, non venendo in rilievo procedure concorsuali dirette all’assunzione di pubblici dipendenti.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Deduce che il D.M. n. 42/2009 e il D.M. n. 44/2011 sono fonti secondarie del diritto che non possono pertanto derogare in peius a fonti di rango legislativo.
Evidenzia che la Corte territoriale non ha confutato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 958/1986, recante ‘Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata’ prevede che in ogni caso l’avere assolto effettivamente all’obbligo di leva costituisce titolo da valutare; aggiunge che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 282/1969, riguardante la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie, al comma 2 dispone che ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all’iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato le circostanze che il COGNOME aveva conseguito l’abilitazione prima di iniziare il servizio di leva e prima di iniziare di lavorare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, e che aveva chiesto il riconoscimento del punteggio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria ad esaurimento.
Deduce che l’art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 è una norma generale che non può derogare all’art. 485 d. lgs. n. 297/1994, che costituisce norma speciale anteriore.
Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è valutabile il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all’accesso RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento, a fronte RAGIONE_SOCIALEa portata generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 d. lgs. n. 297/1994.
Con il quinto motivo il ricorso il ricorso sollecita la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485, comma 7, d. lgs. n. 297/1994, tornando a sostenere che tale disposizione di rango primario non può essere derogata dal D. M. n. 44/2012,
norma di rango secondario e reiterando il richiamo alla giurisprudenza amministrativa.
I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021).
Secondo l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza RAGIONE_SOCIALEa menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità e RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse
significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita RAGIONE_SOCIALE‘utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera (art. 485 cit.), ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l’art. 2050 riguard a anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad u n’ interpretazione quanto meno estensiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai
quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi RAGIONE_SOCIALEe richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l’art. 485 d. lgs. n. 297/1994 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata.
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo
In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi e vanno dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nell’adunanza camerale del 22.2.2024.