Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
Oggetto:
Graduatorie
provinciali
supplenze
–
riconoscimento
del
punteggio
per
il
servizio
militare
svolto non in costanza di nomina
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19065/2024 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2855/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2024 R.G.N. 548/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. proposto dinanzi al Tribunale di Roma NOME COGNOME chiedeva di accertare l’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica, nel profilo di collaboratore scolastico, per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 15 dicembre 1983 alla data del 6 dicembre 1984 per complessivi 18 punti o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia, con condanna della convenuta al riconoscimento del predetto punteggio.
Evidenziava che, in relazione ai suddetti anni, si era visto attribuire per il servizio militare svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina.
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che fossero da disapplicare le fonti normative di rango secondario prevedenti che il relativo punteggio non dovesse essere attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Decidendo sull’impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di prime cure.
Riteneva che non vi fosse ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso una amministrazione diversa
da quella di appartenenza (rispetto alla quale, parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l’anno) perché non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. L’obbligo di svolgere il servizio militare, nell’interesse della Nazione, a fronte della volontarietà del servizio reso presso altre amministrazioni, legittima un trattamento diverso delle fattispecie in esame.
Evidenziava che il medesimo servizio di leva richiesto al dipendente in costanza di rapporto di impiego è normativamente già assimilato, ai fini dell’anzianità, proprio al rapporto di impiego presso l’amministrazione scolastica, benché svolto presso altra amministrazione.
In sintesi, riteneva che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva dovesse essere riconosciuta a fini di anzianità per gli ATA con i medesimi punteggi, sia per il personale che rendeva tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico, che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto) determinandosi, in ipotesi contraria, una ingiustificata disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo di censura.
NOME COGNOME ha opposto difese con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e con esso sostiene che l’attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M. n. 50 del 2021 al servizio militare a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto o meno e qui applicata dal Ministero, sarebbe legittimata dalla disciplina primaria dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Con il secondo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. e con esso lamenta che la reiezione del gravame del Ministero ad opera della Corte d’Appello era avvenuta sulla base di una motivazione del tutto carente e/o comunque apparente.
Procedendo ad una disamina unitaria del ricorso, va detto che esso è fondato alla luce dei principi già espressi da questa Corte (Cass. 8 agosto 2020, n. 22429) e a cui va data in questa sede continuità.
Va premesso che nelle conclusioni del controricorso si fa riferimento in via principale ad un’inammissibilità del ricorso, che non sussiste, tutto ruotando attorno a considerazioni di stampo squisitamente giuridico, sulla base della normativa richiamata dal primo motivo di impugnazione.
Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione diversa da quella che è oggetto dell’odierno contendere -in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l’accesso all’impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto; tale limitazione era infatti contenuta nell’art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall’originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l’accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai
soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell’art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l’accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l’art. 485, comma 7 e l’art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera » (così l’intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell’art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni – di portata comparativa delle diverse posizioni – sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: – il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); – il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); – è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva (All. A, terzo inciso); -il servizio valutabile è in generale quello « effettivamente prestato » (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati « nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti ».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico; collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui; convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
L’assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell’art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso « con lo stesso punteggio » proprio dei « servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici » e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione « a tutti gli effetti ».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli « a tutti gli effetti », con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l’uno e l’altro servizio, non è irragionevole; infatti, l’attribuzione del
medesimo punteggio del servizio effettivo ai fini dell’accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art. 52, comma 2, della Costituzione.
Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest’ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere coerenza con l’art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato dell’assetto normativo sopra descritto, attraverso l’attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D’altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l’estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell’originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell’intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione