Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
Oggetto: Graduatorie provinciali supplenze – riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18226/2024 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 143/2024 della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 305/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. proposto dinanzi al Tribunale di Trapani, NOME COGNOME reclamava il punteggio corrispondente al servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica, contestando l’indebita totale esclusione di tale punteggio rispetto ai docenti che avevano svolto il medesimo servizio in costanza di nomina.
In particolare, deduceva di essere iscritto nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) della provincia di Trapani in fascia seconda, nella classe di concorso A045 (Scienze economico aziendali) e in fascia seconda, nella classe di concorso A047 (Scienze matematiche applicate).
Assumeva di avere maturato, per titoli e supplenze, il punteggio di graduatoria di 52 punti per la classe di concorso A045 e di 68 punti per la classe di concorso A047 (68 punti) comprensivo dei caricati 26 punti sulla classe di concorso A045 e di 40 punti sulla classe di concorso A047 in relazione all’effettuato servizio militare AUC e ferma biennale (valevole per l’intero n. 44 punti e per la metà n. 22 punti).
Evidenziava che l’Amministrazione scolastica, facendo applicazione della O.M. 10 luglio 2020, n. 60, aveva ridotto il punteggio della classe di concorso A045 da 52 a 26 punti e il punteggio della classe di concorso A047 da 68 a 28 punti (escludendo del tutto, in entrambi i casi, i punti caricati per l’effettuato servizio militare), con la seguente motivazione: ‘ il servizio militare di leva dichiarato, non è valutabile perché non prestato in costanza di nomina ‘.
Deduceva la violazione dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 e chiedeva la disapplicazione dell’O.M. n. 60/2020.
Si costituiva il MIUR chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.
Il Tribunale rigettava il ricorso richiamando la pronuncia di questa Corte n. 5679/2020 in punto di interpretazione dell’art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010.
Decidendo sull’impugnazione del Guterrez, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di prime cure, nel contraddittorio con il MIUR, accoglieva la domanda.
Richiamava il più recente intervento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 41894 del 29 dicembre 2021) assumendo che si trattasse di un ordinamento consolidato come da Cass. n. 5679/2020 e da Cass. 35380/2021 e riteneva che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva dovesse essere riconosciuta a fini di anzianità con i medesimi punteggi, sia per il personale che rendeva tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico, che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto) determinandosi, in ipotesi contraria, una ingiustificata disparità di trattamento.
Dichiarava, pertanto, la illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo di censura.
La parte intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘ unico motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Assume che nessuna delle disposizioni sopraindicate prevede che il punteggio da riconoscere ai controricorrenti debba essere equiparato a quello di coloro che abbiano prestato il servizio in costanza di nomina.
Sostiene che erroneamente la Corte territoriale abbia posto a fondamento della propria decisione l ‘ ordinanza di questa Corte n. 5679/2020 che era in realtà favorevole all ‘ Amministrazione.
Assume la correttezza dell ‘ operato dell ‘ Amministrazione proprio alla luce di tale decisione.
Richiama Cass. n. 22432/2024 e Cass. 22429/2024.
Il motivo è infondato.
2.1. Le recenti pronunce di questa Corte richiamate dal Ministero attengono alla affermata legittimità dell ‘ attribuzione di un punteggio differenziato per il periodo del servizio militare svolto non in costanza di rapporto.
In quei casi si trattava della previsione di cui al D.M. n. 50/2021 riguardante il personale ATA e si è affermato che il comma 1 dell ‘ art. 2050 – ripreso con analoga previsione dall ‘ art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell ‘ Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall ‘ art. 2103, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell ‘ Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il
principio dell ‘ attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l ‘ Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
In sostanza lì si è ritenuto che il D.M., fosse rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
2.2. La fattispecie qui in esame è diversa essendo collocabile in un periodo anteriore in cui, al contrario, l ‘ O.M. n. 60 del 2020 aveva previsto che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile fossero interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Ed infatti, emerge dalla stessa impugnata e dalla prospettazione del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ivi riportata, che al Guterrez era stato del tutto tolto il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto proprio in applicazione della O.M. n. 60/2020.
Tale totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra allora nell ‘ ambito della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894.
2.3. In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell ‘ art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma
1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all ‘ art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell ‘ interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell ‘ utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa l ‘ art. 2050 si coordina e non contrasta con l ‘ art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell ‘ accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.).
In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l ‘ art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. Ed è del tutto analogo il caso qui all ‘ esame in cui la disposizione dell ‘ O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all ‘ attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: « Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio
civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina ».
Corretta è, allora, la sentenza impugnata che ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione