Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22429 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15555/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
GRANDE NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il quale è domiciliato, come da pec registri di giustizia
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona n. 152/2023, depositata il 28.3.2023, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 8.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME volta all’attribuzione del punteggio di punti 6 per il servizio militare svolto, ai fini RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 in cui egli era iscritto, in luogo del punteggio di 0,60 attribuito per assolvimento degli obblighi di leva anteriormente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La Corte territoriale richiamava in proposito il precedente di Cass.2 marzo 2020, n. 5679, cui dichiarava di volersi attenere, ritenendolo dirimente al fine del riconoscimento di quanto richiesto.
Il RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla sua articolazione RAGIONE_SOCIALE (quest’ultimo, peraltro, in quanto organo privo di soggettività e appartenente al suddetto RAGIONE_SOCIALE, non può essere evocato o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il RAGIONE_SOCIALE è il datore di lavoro; vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021, n. 32938) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di NOME COGNOME.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato note scritte con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso, come poi ha chiesto anche in pubblica udienza.
È in atti memoria del controricorrente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e con esso si sostiene che l’attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M. n. 50 del 2021 al
servizio militare a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto o meno e qui applicata dal RAGIONE_SOCIALE, sarebbe legittimata dalla disciplina primaria RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare).
Il secondo motivo adduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, c.p.c. e con esso si assume che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘avverso gravame ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello era avvenuto sulla base di una motivazione del tutto carente e/o comunque apparente.
Procedendo ad una disamina unitaria del ricorso, va detto che esso è fondato.
Nelle conclusioni del controricorso si fa riferimento in via principale ad un’inammissibilità del ricorso, che non sussiste, tutto ruotando attorno a considerazioni di stampo squisitamente giuridico, sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa richiamata dal primo motivo di impugnazione.
Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione -diversa da quella che è oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per l’accesso all’impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell’art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall’originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l’art. 2050 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare -in presenza di
pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l’accesso alla scuola il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l’accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l’art. 485, co. 7 e l’art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del ‘riconoscimento del servizio agli effetti RAGIONE_SOCIALEa carriera’ (così l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni – di portata comparativa RAGIONE_SOCIALEe diverse posizioni – sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
-è considerato come servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
-il servizio valutabile è in generale quello ‘effettivamente prestato’ (punto 1 RAGIONE_SOCIALEe note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati « nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti ».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico; collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto , spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto , spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L’assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso « con lo stesso punteggio » proprio dei « servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici » e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo -non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione « a tutti gli effetti ».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa RAGIONE_SOCIALE.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli « a tutti gli effetti », con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l’uno e l’altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art. 52, co. 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest’ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere coerenza con l’art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso RAGIONE_SOCIALEe norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato RAGIONE_SOCIALE‘assetto normativo sopra descritto, attraverso l’attribuzione di un maggior
punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D’altra parte, già si è detto RAGIONE_SOCIALEa situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l’estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall’art. 2050, co. 1, del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all’aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche RAGIONE_SOCIALE.
Il servizio militare o sostitutivo e l’attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse -obbligatorio uno, volontario l’altro -frutto di un’evoluzione storica,
in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d’istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in ‘ferma’ (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile ‘universale’.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria ‘generale’, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest’ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: « in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d’istituto di terza
fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto ».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 maggio