Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20622-2024 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 25/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.20622/2024
Ud 21/05/2025 CC
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro affinché fosse accertato, in relazione alle graduatorie per cui aveva svolto domanda, il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio pari a 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di ogni 15 giorni) -per il servizio civile prestato dal 01/10/2008 al 30/09/2009. La ricorrente riferiva di aver presentato in data 26 Marzo 2021, domanda di inserimento nella graduatoria di III Fascia del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito ATA), relativamente ai profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo presso l’I.T.I.S. RAGIONE_SOCIALE di Verbania valide per il triennio 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 e che, nelle graduatorie definitive pubblicate dal Dirigente Scolastico del suddetto Istituto scolastico, le era stato riconosciuto solamente il punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato, lame ntando l’illegittimità della valutazione, basata sul D.M. n. 50/2021, adottata dall’Amministrazione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 108/2023 il Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro rigettava il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 203/2024 depositata il 16/05/2024 della Corte di Appello di Torino, Sezione lavoro, accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto per ogni singolo profilo di pertinenza il punteggio pari a 6 punti totali per il servizio civile prestato rideterminando conseguentemente il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di III fascia del
personale A.T.A. e condannando l’Amministrazione appellata ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’istruzione e del merito con impugnazione affidata ad un unico motivo. COGNOME NOME si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Ragioni della decisione:
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, in combinato disposto con l’art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, nonché del dm 50/2021, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe errato nel riconoscere alla ricorrente il diritto a conseguire, per il servizio civile (equipollente al servizio di leva) svolto non in costanza di nomina, il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia per i profili per cui è inserita.
Il ricorso è fondato: in proposito il Collegio intende dare continuità al recente orientamento di questa Corte, rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, che ha risolto come di seguito la questione: «5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l’art. 485, co. 7 e l’art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994,
che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l’intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d . lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell’art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni – di portata comparativa delle diverse posizioni – sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. 5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: – il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); – il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); – è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva (All. A, terzo inciso); – il servizio valutabile è in generale quello ‘effettivamente prestato’ (punto 1 delle note a lla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6. L’assetto appare non in contrasto con il d isposto dei due commi dell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell’art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Milita re) per il servizio civile sostitutivo richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 -ripreso con analoga previsione dall’art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo -non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne
richiede la considerazione «a tutti gli effetti». 6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. 6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in con creto il differenziale tra l’uno e l’altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo -ai fini dell’accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest’ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere
coerenza con l’art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato dell’assetto normativo sopra descritto, attraverso l’attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D’altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è n ecessaria l’estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. 8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. 9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall’art. 2050, co. 1, del Codice dell’Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che
analogo trattamento fosse destinato, fino all’aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l’attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse -obbligatorio uno, volontario l’altro -frutto di un’evoluzione storica, in cui, a fini compara tivi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. 9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d’istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in ‘ferma’ (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile universale».
2.1. Queste argomentazioni risultano pertinenti e risolutive anche per la soluzione della presente controversia, che pone questioni del tutto analoghe a quelle trattate nel precedente richiamato.
Il ricorso deve, allora, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai richiamati principi di diritto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto della domanda originaria proposta da NOME COGNOME
Trattandosi di questione di recente definizione nella giurisprudenza della Corte si giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo .
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda originaria di NOME COGNOME
compensa le spese dell’intero processo
.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione