Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28321/2020 proposto da:
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e Istituto Comprensivo di Scafa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di L’Aquila n. 554/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha premesso che:
era collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Pescara 3 per il triennio 2017-2019;
era stata individuata il 25 settembre 2018 quale destinataria di proposta di conferimento di incarico di supplenza fino al 30 giugno 2019 presso l’Istituto Comprensivo di Scafa;
aveva firmato il contratto e preso servizio;
il contratto di lavoro era stato revocato in seguito alla rideterminazione del punteggio attribuitole in graduatoria, dovuta al mancato riconoscimento dei servizi prestati quale infermiera presso la ASL di Asolo e l’IPAB ISRAA di Treviso;
Ha proposto ricorso al Tribunale di Pescara, chiedendo che il servizio in questione fosse equiparato a quello reso presso amministrazioni statali ed enti locali, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca e risarcimento del danno patito.
Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 482/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 554/2020, ha accolto.
Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo e depositato memoria.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 7, comma 7, del d.m. n. 640 del 2017 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre
le Aziende sanitarie locali e gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza nel novero delle Amministrazioni statali, con conseguente possibilità di valutare il servizio prestato presso le stesse ai fini del riconoscimento del punteggio di 0,60 nella graduatoria di III fascia del personale ATA, profili assistente amministrativo, collaboratore scolastico e infermiere per il triennio 2017/2019.
La doglianza è fondata.
La controricorrente ha chiesto che le fosse riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,60 nell’ambito della graduatoria d’istituto di III fascia del personale ATA in relazione al servizio prestato presso l’ASL di Asolo e l’IPAB ISRAA di Treviso. Ciò sulla base dell’allegato A del d.m. n. 717 del 2014, nella parte in cui consente, in sede di aggiornamento della citata graduatoria, di tenere conto del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici.
La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che l’ASL e l’IPAB fossero da considerare amministrazioni statali, almeno ai fini della procedura in questione. Questa conclusione non è condivisibile.
Infatti, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».
Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge, innanzitutto, come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest’ultima, pur essendo formalmente distinti.
Ad analogo esito è giunta, in un caso similare, l’ordinanza di questa Sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 13688 del 16 maggio 2024.
Sicuramente non sono, poi, amministrazioni statali le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali, talora, hanno addirittura la natura di enti privati (Cass., Sez. 1, n. 8627 del 2 aprile 2024).
La corte territoriale, pertanto, ha errato a ritenere che la semplice riconducibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, delle Aziende sanitarie locali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (queste ultime neppure sempre) nella più ampia nozione di ‘amministrazioni pubbliche’ le trasformasse anche in ‘amministrazioni statali’, pur se ai soli fini della procedura in esame.
Privo di pregio è, poi, il rilievo dato dalla Corte d’appello di L’Aquila alla circostanza che le Aziende sanitarie locali sarebbero enti strumentali della Regione, atteso che ciò ne confermerebbe l’esclusione dal perimetro delle Amministrazioni statali e la distinzione dall’ente regionale.
Nel suo controricorso la lavoratrice dà peso alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello di L’Aquila in ordine alla struttura dello schema della domanda di inserimento delle graduatorie, che autorizzerebbero, ad avviso del giudice di appello, a sostenere che lo stesso Ministero avrebbe interpretato in senso estensivo la clausola del bando concernente il servizio prestato presso le ‘amministrazioni pubbliche’.
In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe messo in evidenza il contenuto della nota di compilazione n. 18 del modulo menzionato, che confermerebbe la volontà del MIUR di considerare valutabile il servizio reso alle dipendenze di qualsiasi ente pubblico, senza distinzione fra amministrazione statale e amministrazione pubblica.
Ad avviso della controricorrente, questi passaggi della sentenza non sarebbero stati impugnati e, quindi, in ordine agli stessi le Amministrazioni avrebbero prestato acquiescenza.
Si tratta di un’affermazione non condivisibile, in quanto l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata è l’affermazione dell’equiparabilità, con riferimento alla procedura de qua , dell’ASL e dell’IPAB citati alle amministrazioni statali.
Le parti ricorrenti hanno contestato detta ratio decidendi e, pertanto, la loro censura investe tutte le argomentazioni correlate contenute nella sentenza di appello, a prescindere dal fatto che siano state criticate espressamente.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda della controricorrente, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Ai fini della formazione delle graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del personale ATA, profili assistente amministrativo, collaboratore scolastico e infermiere, per il triennio 2017/2019, di cui al d.m. n. 717 del 2014, il servizio prestato presso Aziende sanitarie locali e Istituzioni pubbliche di RAGIONE_SOCIALE non è assimilabile a quello svolto alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o enti locali e nei Patronati scolastici ai sensi dell’allegato A del menzionato d.m.’.
Le spese di lite di merito sono compensate in ragione dell’alterno esito del giudizio nei vari gradi.
Le spese di lite di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della controricorrente;
compensa le spese dei gradi di merito;
condanna la controricorrente a rifondere le spese di lite di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME