Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28321/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliati per legge in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 554/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha premesso che:
era collaboratore RAGIONE_SOCIALE inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Pescara 3 per il triennio 2017-2019;
era stata individuata il 25 settembre 2018 quale destinataria di proposta di conferimento di incarico di supplenza fino al 30 giugno 2019 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
aveva firmato il contratto e preso servizio;
il contratto di lavoro era stato revocato in seguito alla rideterminazione del punteggio attribuitole in graduatoria, dovuta al mancato riconoscimento dei servizi prestati quale infermiera presso la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
Ha proposto ricorso al Tribunale di Pescara, chiedendo che il servizio in questione fosse equiparato a quello reso presso amministrazioni statali ed enti RAGIONE_SOCIALE, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca e risarcimento del danno patito.
Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza 482/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 554/2020, ha accolto.
Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo e depositato memoria.
NOME COGNOME NOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 7, del d.m. n. 640 del 2017 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre
le RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE nel novero RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali, con conseguente possibilità di valutare il servizio prestato presso le stesse ai fini del riconoscimento del punteggio di 0,60 nella graduatoria di III fascia del personale ATA, profili assistente amministrativo, collaboratore RAGIONE_SOCIALE e infermiere per il triennio 2017/2019.
La doglianza è fondata.
La controricorrente ha chiesto che le fosse riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,60 nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa graduatoria d’istituto di III fascia del personale ATA in relazione al servizio prestato presso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. Ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE‘allegato A del d.m. n. 717 del 2014, nella parte in cui consente, in sede di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa citata graduatoria, di tenere conto del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti RAGIONE_SOCIALE e patronati scolastici.
La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE fossero da considerare amministrazioni statali, almeno ai fini RAGIONE_SOCIALEa procedura in questione. Questa conclusione non è condivisibile.
Infatti, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che «Per amministrazioni RAGIONE_SOCIALE si intendono tutte le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti RAGIONE_SOCIALE non economici nazionali, regionali e RAGIONE_SOCIALE, le amministrazioni, le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE».
Dalla semplice lettura del testo RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione emerge, innanzitutto, come gli enti del RAGIONE_SOCIALE siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALEo Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest’ultima, pur essendo formalmente distinti.
Ad analogo esito è giunta, in un caso similare, l’ordinanza di questa Sezione RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione n. 13688 del 16 maggio 2024.
Sicuramente non sono, poi, amministrazioni statali le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le quali, talora, hanno addirittura la natura di enti privati (Cass., Sez. 1, n. 8627 del 2 aprile 2024).
La corte territoriale, pertanto, ha errato a ritenere che la semplice riconducibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (queste ultime neppure sempre) nella più ampia nozione di ‘amministrazioni RAGIONE_SOCIALE‘ le trasformasse anche in ‘amministrazioni statali’, pur se ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa procedura in esame.
Privo di pregio è, poi, il rilievo dato dalla Corte d’appello di L’Aquila alla circostanza che le RAGIONE_SOCIALE sarebbero enti strumentali RAGIONE_SOCIALEa Regione, atteso che ciò ne confermerebbe l’esclusione dal perimetro RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali e la distinzione dall’ente RAGIONE_SOCIALE.
Nel suo controricorso la lavoratrice dà peso alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello di L’Aquila in ordine alla struttura RAGIONE_SOCIALEo schema RAGIONE_SOCIALEa domanda di inserimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie, che autorizzerebbero, ad avviso del giudice di appello, a sostenere che lo stesso RAGIONE_SOCIALE avrebbe interpretato in senso estensivo la clausola del bando concernente il servizio prestato presso le ‘amministrazioni RAGIONE_SOCIALE‘.
In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe messo in evidenza il contenuto RAGIONE_SOCIALEa nota di compilazione n. 18 del modulo menzionato, che confermerebbe la volontà del MIUR di considerare valutabile il servizio reso alle dipendenze di qualsiasi ente pubblico, senza distinzione fra amministrazione statale e amministrazione pubblica.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, questi passaggi RAGIONE_SOCIALEa sentenza non sarebbero stati impugnati e, quindi, in ordine agli stessi le Amministrazioni avrebbero prestato acquiescenza.
Si tratta di un’affermazione non condivisibile, in quanto l’unica ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘equiparabilità, con riferimento alla procedura de qua , RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE citati alle amministrazioni statali.
Le parti ricorrenti hanno contestato detta ratio decidendi e, pertanto, la loro censura investe tutte le argomentazioni correlate contenute nella sentenza di appello, a prescindere dal fatto che siano state criticate espressamente.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Ai fini RAGIONE_SOCIALEa formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del personale ATA, profili assistente amministrativo, collaboratore RAGIONE_SOCIALE e infermiere, per il triennio 2017/2019, di cui al d.m. n. 717 del 2014, il servizio prestato presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non è assimilabile a quello svolto alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o enti RAGIONE_SOCIALE e nei Patronati scolastici ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato A del menzionato d.m.’.
Le spese di lite di merito sono compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘alterno esito del giudizio nei vari gradi.
Le spese di lite di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda RAGIONE_SOCIALEa controricorrente;
compensa le spese dei gradi di merito;
condanna la controricorrente a rifondere le spese di lite di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME