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Punteggio graduatorie ATA: il servizio in ASL non vale

La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio prestato presso Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) non può essere equiparato a quello svolto nelle amministrazioni statali. Di conseguenza, tale servizio non è valido ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA. La decisione chiarisce la distinzione tra la nozione ampia di ‘amministrazione pubblica’ e quella più ristretta di ‘amministrazione statale’, rilevante per la normativa di settore.

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Pubblicato il 24 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Punteggio Graduatorie ATA: Stop al Servizio in ASL e IPAB

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione cruciale per molti aspiranti supplenti: il calcolo del punteggio graduatorie ATA. La Suprema Corte ha stabilito che il servizio prestato presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) non è equiparabile a quello svolto alle dirette dipendenze dello Stato. Pertanto, non può essere utilizzato per aumentare il proprio punteggio in graduatoria.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine dal ricorso di una collaboratrice scolastica, inserita nelle graduatorie di istituto per il personale ATA per il triennio 2017-2019. Dopo aver ottenuto un incarico di supplenza, il suo contratto di lavoro è stato revocato. Il motivo? Una rideterminazione del suo punteggio, dovuta al mancato riconoscimento dei periodi di servizio svolti come infermiera presso un’ASL e un IPAB.

La lavoratrice si è rivolta al Tribunale, chiedendo che quel servizio venisse equiparato a quello reso presso amministrazioni statali, con conseguente annullamento della revoca e risarcimento del danno. Mentre il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda, la Corte d’Appello le ha dato ragione, ritenendo che ASL e IPAB potessero essere considerate ‘amministrazioni statali’ ai fini della specifica procedura di valutazione.

Le Amministrazioni scolastiche, non condividendo questa interpretazione, hanno presentato ricorso in Cassazione.

La Decisione sul Punteggio Graduatorie ATA

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno chiarito in modo definitivo che, ai fini della normativa che regola il punteggio graduatorie ATA, esiste una distinzione netta e invalicabile tra il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali e quello svolto presso enti del Servizio Sanitario Nazionale o IPAB.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda originaria della lavoratrice, affermando un principio di diritto che farà da guida per tutti i casi futuri simili.

Le Motivazioni della Corte

Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Questa norma definisce l’ampia categoria di ‘amministrazioni pubbliche’, che include sia le ‘amministrazioni dello Stato’ sia, separatamente, ‘le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale’.

La Corte ha sottolineato che, sebbene ASL e IPAB rientrino nella nozione generale di ‘pubblica amministrazione’, non possono essere classificate come ‘amministrazione statale’. I regolamenti ministeriali per la formazione delle graduatorie ATA (in particolare il d.m. n. 717 del 2014) consentono di valutare unicamente il servizio prestato ‘alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici’.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha commesso un errore nel trasformare la riconducibilità di ASL e IPAB al concetto di ‘amministrazione pubblica’ in una loro equiparazione ad ‘amministrazione statale’. Questa interpretazione estensiva non è permessa dalla normativa di settore. Gli enti del servizio sanitario sono distinti dallo Stato e, spesso, sono enti strumentali delle Regioni, il che ne conferma l’esclusione dal perimetro delle amministrazioni statali.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza ha un impatto diretto e significativo per tutto il personale ATA che ambisce a incarichi di supplenza. La decisione stabilisce che solo il servizio svolto presso enti qualificabili come ‘statali’ o ‘locali’ (es. Ministeri, Comuni, Province) è valido per accumulare punteggio. Qualsiasi esperienza lavorativa, anche se nel settore pubblico, presso Aziende Sanitarie o Istituti di Assistenza non potrà essere considerata.

Gli aspiranti dovranno quindi prestare la massima attenzione nella compilazione delle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, evitando di dichiarare servizi non valutabili per non incorrere in successive rettifiche di punteggio e, come nel caso di specie, nella revoca di contratti già stipulati.

Il servizio prestato presso un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) è valido per aumentare il punteggio nelle graduatorie ATA?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio presso ASL e IPAB non è assimilabile a quello svolto alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e, pertanto, non è valutabile ai fini del punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA.

Qual è la differenza tra ‘amministrazione pubblica’ e ‘amministrazione statale’ secondo la sentenza?
L”amministrazione pubblica’ è una categoria ampia che include tutte le amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni, università ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. L”amministrazione statale’ è una sottocategoria più ristretta che si riferisce solo agli organi centrali e periferici dello Stato. La normativa sulle graduatorie ATA fa riferimento specifico a quest’ultima categoria.

Perché la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia errato nell’interpretare estensivamente la normativa, equiparando le ASL e gli IPAB alle amministrazioni statali. Secondo la Suprema Corte, la normativa di riferimento (d.lgs. 165/2001 e i decreti ministeriali) distingue chiaramente le due tipologie di enti, e tale distinzione deve essere rispettata ai fini della valutazione dei titoli di servizio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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