SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 724 2025 – N. R.G. 00000473 2025 DEPOSITO MINUTA 18 09 2025 PUBBLICAZIONE 18 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 473/2025 RG promossa con ricorso
da
rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
in proprio ex art 417 bis cpc
– resistente –
in punto: punteggio in graduatoria ATA ;
decisa il 18.9.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 6.3.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti del svolgendo le seguenti domande di merito:
PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 448 del 21.01.2025 emesso dall’ di Caorle (VE) nella parte in cui dichiara il servizio prestato dal Collaboratore Scolastico valido di fatto e non di diritto, siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore (DM 89/2024);
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato come Collaboratore Scolastico nel corso dell’a.s. 2024/2025; 3. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell’accoglimento delle
domande; 4. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. ‘
Premesso :
-di avere in data 17.04.2024 presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Venezia, in riferimento ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico;
-di avere con l’avvio dell’a.s. 2024/2025, in quanto presente in tale graduatoria ATA terza fascia, ottenuto l’ assegnazione di supplenze sul profilo di Collaboratore Scolastico ;
-di avere subìto, con decreto prot. 448 del 21.01.2025 dell’
di Caorle (VE), eseguiti i controlli ai sensi dell’art. 6.10 del DM 89/2024, la rettifica del punteggio da 11,7 in 9,17 con la seguente motivazione: ‘ ‘VISTO il servizio dichiarato dalla Sig.ra nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024 -2027 per il personale ATA: ‘Servizio svolto presso nei seguenti periodi: dal 06/12/2017 al 31/08/2018 , dal 01/09/2018 al 31/08/2019, dal 01/09/2019 al 30/08/2020, dal 01/09/2020 al 31/08/2021, dal 01/09/2021 al 05/09/2021, VISTA la tabella di valutazione dei titoli di servizio di cui all’All.A/1 paragrafo B punto del D.M 89 del 21/05/1989 che dice ‘Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica ‘ e successivamente specifica ‘Per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. Per enti locali , invece, si intendono, ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni.’ CONSIDERATO che il servizio svolto presso non può ritenersi valido in quanto non svolto alle dirette dipendenze di amministrazione comunale o dell’unione dei comuni’ ;
agisce per ottenere l’accertamento della validità giuridica del servizio svolto come Collaboratrice Scolastica nel corso dell’a.s. 2024/2025 contestando la possibilità dell’ Amministrazione di considerarlo come di solo diritto ai sensi dell’ art 6 del DM 89/2024 posto il carattere meramente erroneo e non mendace della dichiarazione relativa al servizio prestato presso dal 06/12/2017 al 31/08/2018 + dal 01/09/2018 al 31/08/2019, + dal 01/09/2019 al 30/08/2020 + dal 01/09/2020 al 31/08/2021 + dal 01/09/2021 al 05/09/2021.
L’ Amministrazione convenuta si è costituita eccependo la necessità di integrazione del contraddittorio e contestando la pretesa nel merito.
La causa, istruita documentalmente, all’ esito di discussione all’ odierna prima udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il decreto in contestazione n. 448 del 21.1.2025 del DS dell’
– doc 7
Ufficio ATA
OGGETTO: Certificazione di avvenuta verifica dei dati contenuti nella domanda di inserimento nelle duatorie distituto personale ATA di 3^ fascia di cui al D.M. 89 del 21/05/2024 triennio 2024/2025 2025/26 2026/27 Sig ra NOME nata a Cassano All’lonio (CS) il 07/01/1978 gra
Visti i controlli da effettuarsi all’atto del primo rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6.10e seguenti del suddetto D.M. 89/2024;
Vista la graduatoria definitiva dIstituto di 3 fascia personale ATA pubblicata in data 03/09/2024; VISTA la rettifica del punteggio effettuata da parte dell’ Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” di Cinto Caomaggiore,
Vista la convocazione del Sig ra NOME risultante in posizione utile per il conferimento di una supplenza Tempo Determinato in qualità di:
TABLE
VISTO il servizio dichiarato dalla Sig-ra NOME COGNOME nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024 -2027 per il personale ATA: “Servizio svolto presso RAGIONE_SOCIALE nei seguenti periodi:
dal 06/12/2017 al 31/08/2018
dal 01/09/2018 al 31/08/2019, dal 01/09/2019 al 30/08/2020;
dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
dal 01/09/2021 al 05/09/2021 .
VISTA la tabella di valutazione dei titoli di servizio di cui all All.A/1 paragrafo B punto del D.M 89 del 21/05/1989 che dice “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali; Enti locali; nei patronati scolastici 0 nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica e successivamente specifica Per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui allelenco pubblicato annualmente a cura dell’ ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. Per enti locali , invece, si intendono, ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.Lgs 267 del CONSIDERATO che il servizio svolto presso RAGIONE_SOCIALE non ritenersi valido in quanto non svolto alle dirette dipendenze può
Tel. NUMERO_TELEFONO Sito: www icpalladiocaorle edu it E-mail: EMAIL PEC:EMAIL
INDIRIZZO 30021 Caorle VE
Firmato digitalmente da NOME COGNOME
, così recita:
di amministrazione comunale 0 dellunione dei comuni.
RETTIFICA
punteggio spettante all NOME nata a Cassano All’Ionio (CS) il 07/01/1978 iscritta nelle graduatorie di Sig ra
TABLE
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RIDETERMINA
(1) in conseguenza della rideterminazione del punteggio, il servizio prestato dal 08/10/2024 al 10/10/2024 e conseguentemente servizi successivi, nel profilo di (b) collaboratore scolastico non sono prestati di fatto e di diritto con la conseguenza che agli stessi non devono essere attribuiti alcun punteggio (D.M. 640/2017 art.7.7).
La Dirigente Scolastica NOME COGNOME
Tale essendo il contenuto del contestato decreto di rettifica del punteggio, di cui è chiesto l’ annullamento/disapplicazione, il ricorso è infondato.
La rettifica del punteggio da 11,67 a 9,17 non deriva, infatti, dalla mancata valutazione ai fini giuridici del servizio prestato dalla ricorrente nell’ as 2024/2025 in esecuzione degli incarichi, di cui al doc 2 ric, ottenuti in forza dell’ originario punteggio 11,67 posizione 267, bensì dal corretto disconoscimento dei servizi fatti valere nella domanda 17.4.2024 ( doc 1 ric) negli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 come prestati presso Amministrazione Statale ed in realtà svolti invece presso .
Questa è chiaramente la motivazione della decurtazione del punteggio e la stessa testualmente nulla ha a che vedere con la considerazione del servizio svolto nell’ as 2024/2025 nei periodi 08.10.202411.10.2024, 16.10.2024, 24.10.2024-25.10.2024 presso l’ ai soli fini economici.
E’ ben vero che nell’ ultimo riquadro del decreto in questione è dichiarato che il servizio prestato dalla ricorrente dal giorno 08.10.2024 a titolo di supplenze nel profilo di Collaboratore Scolastico presso l’ Istituto è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto, ma tale valutazione nulla ha, appunto, a che vedere con la ridetermina del punteggio in contestazione, che deriva, come detto e risultante testualmente dal sopra riportato decreto prot. n. 448 del 21.01.2025, dal corretto disconoscimento del servizio presso siccome non svolto, come invece fatto valere con la domanda, presso Amministrazione Statale o Ente Locale.
E d’ altro canto se è vero che la ricorrente, nel momento in cui ha dichiarato in nota nella domanda, vd all 1 pag 23, di avere svolto servizio ‘presso la società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali successivamente con decorrenza 05/11/2018 divenuta a seguito di fusione’ , non ha reso dichiarazioni mendaci in quanto come pure da cui essa è sorta per fusione, sono ed erano effettivamente società a capitale pubblico, come obiettato dall’ Amministrazione convenuta è, tuttavia, altrettanto vero che mendace è la dichiarazione di tale servizio come svolto alle dipendenze di ‘Amministrazioni statali/Enti locali’ derivante dall’ averlo la ricorrente inserito tra tali titoli così da ottenere nella graduatoria in via provvisoria un maggior punteggio in realtà non spettante.
Ne consegue dunque la corretta valutazione dell’ Amministrazione – come detto riportata nell’ ultimo riquadro del decreto 448 e ancorchè ininfluente ai fini della rideterminazione del punteggio in contestazione da 11,67 a 9,17 – di valenza solo economica del servizio prestato nell’ as 2024/2025 siccome ottenuto in forza dell’ originaria posizione in graduatoria poi correttamente dall’ Amministrazione rettificata .
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente, in base a soccombenza, alla rifusione delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.650,00 oltre accessori.
Venezia, 18.9.2025
Il Giudice