SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 687 2025 – N. R.G. 00000083 2025 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 83/2025 RG promossa con ricorso da
TABLE
rappresentate e difese dall’avv.to NOME COGNOME contro
in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
in punto : punteggio graduatoria – 12 punti sostegno ;
decisa il 6.8.2025
FATTO
Le ricorrenti hanno agito nei confronti del con ricorso ex art 414 cpc depositato il 13.1.2025 quali docenti precarie in possesso di laurea per gli istituti secondari di secondo Con
– ricorrenti –
– resistente –
grado e inserite nelle graduatorie GPS della provincia di Venezia ai sensi del Decreto Ministeriale n. 88 del 16.05.2024 prime fasce di sostegno ADSS valide per il biennio 20242026.
Sono altresì titolari di specializzazione su sostegno ex art. 13 del D.M. 249/2010 conseguita nell’a.s. 2023/2024 e in tale as hanno svolto il corrispondente servizio.
Contestano la mancata valutazione del punteggio per titolo di servizio per l’anno scolastico 2023/2024 corrispondente a 12 punti allegando :
di avere conseguito nell’anno accademico 2022/2023, presso l’Universita degli studi di Verona, la specializzazione per le attivita di sostegno didattico per gli alunni con disabilita nella scuola secondaria di secondo grado;
di avere, all’apertura delle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, inviato regolarmente domanda di aggiornamento per la provincia di Venezia inserendo il conseguito titolo di specializzazione sul sostegno e i titoli di servizio;
di avere, tuttavia, subì to, nelle GPS pubblicate dall’ ambito territoriale di Venezia, una decurtazione del punteggio relativo ai titoli di servizio di ben 12 punti;
di avere prontamente presentato reclamo alla graduatoria provvisoria chiedendo la valutazione dell’anno di servizio non valutato ovvero l’anno scolastico 2023/2024;
di avere ottenuto riscontro negativo per asserita non valutabilita dell’ anno scolastico 2023/2024 siccome svolto contestualmente alla frequenza del TFA sostegno ADSS
Tanto dedotto in fatto, rimarcata la sussistenza, in materia di punteggio in graduatoria, di giurisdizione in capo all’ AGO, invocano la spettanza del punteggio (12 punti) del servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024 in base alle tabelle di valutazione di cui al D.M. n. 88 del 16.05.2024 e così concludono: ‘ Piaccia all’Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione cosi provvedere:
Accertare e dichiarare il diritto delle istanti alla valutazione dell’annualità di servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024 come da tabelle di valutazione di cui al D.M. n. 88 del 16.05.2024;
Per l’effetto condannare e ordinare all’Amministrazione resistente di effettuare la suddetta valutazione con rettifica del relativo punteggio e conseguente riposizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I fascia della Provincia di Venezia; 3. condannare parte resistente al pagamento degli onorari del presente giudizio, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, oltre IVA, CPA e spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario’.
L’ Amministrazione convenuta si e costituita eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire in capo alle ricorrenti attesa la mancata considerazione del servizio contestuale alla specializzazione per il sostegno nei confronti di tutti i concorrenti per la classe di concorso ADSS prima fascia, e dunque l’ insussistenza di una concreta situazione di svantaggio nella posizione giuridica soggettiva lavorativa delle ricorrenti stesse, che con il punteggio assegnato (senza i 12 punti rivendicati) hanno, infatti, potuto ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attivita didattiche, segnatamente al 31/8 Buonocore e al 30/06 Erta, , e ; contestando inoltre la pretesa nel merito poste le previsioni della Circolare esplicativa del n. 1290 del 22.07.2020, emanata in occasione della prima Ordinanza regolativa delle GPS n. 60/2020, laddove al punto 4) chiarisce che ‘per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo e valutato integralmente)’.
La causa e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta.
Sono state depositate note finali autorizzate.
All’ esito dell’ odierna udienza da remoto e stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Discutendosi di corretta attribuzione di punteggio in graduatoria del personale docente, la giurisdizione e pacificamente dell rientrando nella giurisdizione amministrativa le sole controversie aventi ad oggetto procedure concorsuali in senso stretto (cfr Cass. Sez. Un. 10 novembre 2010 n. 22805).
Le doglianze attoree sono nel merito fondate.
Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
la prima fascia e costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
la seconda fascia e costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualita di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
La valutazione dei titoli e pacificamente regolata ratione temporis (biennio 2024/2026) dall’ ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024 e alle ricorrenti in quanto inserite nelle graduatorie GPS prime fasce di sostegno si applica la tabella di valutazione di cui all’allegato A3 dei titoli valutabili e, precisamente, titoli di servizio di cui al punto C) ovvero:
C.1 Servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno agli alunni con disabilita sullo specifico grado:
nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari;
nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche , nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto;
nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificita del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12
Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e comunque valutato punti 12;
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari;
nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6 Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e comunque valutato punti 6.
Come si evince dalla tabella di valutazione applicabile alla fattispecie e dai contratti allegati (doc. 3 ric ) le ricorrenti hanno prestato servizio su posto di sostegno presso le istituzioni statali nell’anno scolastico 2023/2024 e alle stesse spettano 12 punti come da tabella di valutazione.
E’ in effetti applicabile la TABELLA A/7 (articolo 8 comma 1.g.), che – come da rivendicazione attorea, diversamente dalle tabelle A/1 e A/3 (comma 1.a e comma 1.c) – attribuisce i 12 punti di servizio anche al servizio prestato (PUNTO C.1) durante la frequenza del corso di specializzazione.
L’ si difende obiettando di avere valutato le domande per l’inserimento e l’aggiornamento nelle GPS in base alla Circolare esplicativa del n. 1290 del 22.07.2020, emanata in occasione della prima Ordinanza regolativa delle GPS n. 60/2020, la quale rappresenta al punto 4) che ‘ per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la
frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo e valutato integralmente).’
Viene in particolare invocato il medesimo punto 4 laddove aggiunge : ‘ I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.’
Pertanto, secondo il , la possibilita , in base a tale disposizione, di riconoscere il servizio prestato sul sostegno in un grado diverso rispetto a quello per il quale si ottiene la specializzazione (le specializzazioni sul sostegno sono differenziate per grado) e logicamente coerente con il fatto che debbano togliersi i 12 punti di servizio nel caso in cui il candidato abbia frequentato nello stesso anno il corso sul medesimo grado.
L’ obiezione va disattesa e alle ricorrenti, che sono iscritte nelle prime fasce sostegno e hanno dichiarato il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito sul relativo grado nell’anno scolastico 2023/24, vanno riconosciuti – come rivendicato – oltre ai 12 punti per il corso di specializzazione, anche i 12 punti aggiuntivi del servizio prestato nell’anno scolastico 2023/24.
Cio in quanto in base alla tabella A7/ applicabile alle ricorrenti stesse tale punteggio aggiuntivo spetta ancorche relativo al servizio prestato nello stesso anno di conseguimento della specializzazione laddove la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020 invocata dal come confermativa della correttezza dell’ operato disconoscimento dei 12 punti in contestazione menziona in realta espressamente il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle tabelle A/1 e A/3 dell’ relativo ai titoli di abilitazione, e non gia ai titoli di specializzazione per il sostegno. Con Co
Tale menzione del punteggio aggiuntivo relativamente ai soli titoli di abilitazione e espressa e chiara e dunque non ricorrono i presupposti per pervenire – come invece da difese del anche a pagina 4 delle note finali autorizzate – ad un’ applicazione estensiva del limite Con
al doppio beneficio (servizio + punteggio aggiuntivo) sulla base di diversa interpretazione riferita a ragioni logiche e sistematiche.
Ne e riprova il fatto (pacifico) che il medesimo quanto alle province di Padova e Vicenza ha applicato la tabella A/7 assegnando correttamente i 12 punti di servizio nell’ as di frequenza del Corso di specializzazione.
Ed in effetti, come obiettato dalle ricorrenti dalla normativa riportata non si evince nessuna ipotesi di incompatibilita con la frequenza nell’anno accademico del corso di specializzazione per le attivita di sostegno didattico agli alunni con disabilita nella scuola secondaria di secondo grado.
Ed in effetti le ricorrenti durante la frequenza del corso presso l’Universita di Verona hanno svolto tirocinio presso le scuole in cui erano in servizio come da progetti formativi allegati (doc. 5 ric ) e hanno presentato domanda per la concessione delle 150 ore per diritto allo studio, successivamente concesse come da graduatoria definitiva dell’U.S.R. per il Veneto (doc. 11 ric ).
Il ricorso va dunque accolto , esclusa a monte la carenza di interesse ad agire :
-sul piano giuridico in quanto tale presupposto dell’ azione riguarda l’eliminazione in se di uno stato giuridico, anche di mera oggettiva incertezza e non ancora lesivo del diritto, la cui rimozione costituisca un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice, e come tale ricorre anche nel caso di specie;
-sul piano pratico in quanto nell’ipotesi di partecipazione alla procedura di call veloce per l’assegnazione in diversi territori le ricorrente si troverebbero a competere con un punteggio decurtato e sarebbero dunque evidentemente pregiudicate
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto delle ricorrenti alla valutazione dell’annualita di servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024 come da tabelle di valutazione di cui al D.M. n. 88 del 16.05.2024;
per l’effetto dispone la conseguente rettifica, con riconoscimento a ciascuna di ulteriori 12 punti, del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I fascia della Provincia di Venezia biennio 2024/2026;
condanna l’ Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to NOME COGNOME.
Venezia, 6.8.2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa NOME COGNOME