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Punteggio graduatoria: 12 punti per servizio e TFA

Il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di alcuni docenti precari. L’amministrazione scolastica aveva negato loro l’attribuzione di 12 punti per il servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024, poiché svolto contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione per il sostegno (TFA). Il giudice ha stabilito che il divieto di valutazione del servizio contestuale, previsto da una circolare del 2020, si applica solo ai percorsi di abilitazione e non a quelli di specializzazione sul sostegno. Pertanto, ha riconosciuto il diritto dei docenti al corretto punteggio in graduatoria, ordinando all’amministrazione la rettifica e il conseguente riposizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

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Pubblicato il 30 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Punteggio Graduatoria: Sì ai 12 Punti per Servizio Durante il TFA Sostegno

Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia ha fatto chiarezza su una questione cruciale per molti docenti precari: la valutazione del servizio prestato durante la frequenza del TFA Sostegno. La decisione afferma il diritto al pieno punteggio graduatoria, pari a 12 punti, anche se il servizio è svolto contestualmente al corso di specializzazione. Questa pronuncia rappresenta un importante precedente per tutti gli insegnanti che si trovano nella stessa situazione.

I Fatti del Caso: La Decurtazione dei 12 Punti

Un gruppo di docenti, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Venezia, ha presentato ricorso contro l’Amministrazione scolastica. Il motivo del contendere era la mancata valutazione dell’annualità di servizio svolta nell’anno scolastico 2023/2024. Tale servizio era stato prestato contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico (TFA Sostegno).

L’Amministrazione, basandosi su una circolare del 2020, sosteneva che il servizio prestato durante la frequenza di percorsi abilitanti, cui è attribuito un punteggio aggiuntivo, non fosse valutabile. Di conseguenza, aveva decurtato 12 punti dal punteggio totale dei docenti, con evidenti ripercussioni sulla loro posizione in graduatoria e sulle possibilità di ottenere incarichi.

La Decisione del Giudice e il Punteggio Graduatoria Corretto

Il Giudice del Lavoro ha accolto integralmente le richieste dei docenti. Ha stabilito che l’Amministrazione aveva erroneamente applicato la normativa, confondendo i percorsi di “abilitazione” con quelli di “specializzazione sul sostegno”. La sentenza ha ordinato la rettifica del punteggio graduatoria dei ricorrenti, con il riconoscimento dei 12 punti contestati e il conseguente riposizionamento nelle GPS per il biennio 2024/2026.

Le Motivazioni della Sentenza

Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione delle tabelle di valutazione allegate al Decreto Ministeriale n. 88 del 16.05.2024, che regolamenta le GPS per il biennio in corso. Il giudice ha chiarito che la normativa applicabile al caso di specie, in particolare la Tabella A/7, non prevede alcuna incompatibilità tra la frequenza del corso di specializzazione sul sostegno e la valutazione del servizio prestato nello stesso anno.

La circolare del 2020, invocata dall’Amministrazione, si riferisce specificamente al punteggio aggiuntivo per i titoli di “abilitazione” (punto A.2 delle tabelle A/1 e A/3), e non ai titoli di “specializzazione per il sostegno”. Pertanto, il divieto di cumulare punteggio del servizio e punteggio del titolo non si applica in questo contesto.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione dell’Amministrazione sulla presunta carenza di interesse ad agire dei docenti. Anche se avessero ottenuto supplenze, la non corretta valutazione del punteggio crea uno stato di incertezza giuridica e un potenziale pregiudizio per future procedure, come le “call veloci”, giustificando pienamente il ricorso al giudice.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

Questa sentenza stabilisce un principio fondamentale: il servizio prestato durante il corso di specializzazione TFA Sostegno deve essere valutato e dà diritto a 12 punti nelle GPS. La decisione sottolinea l’importanza di un’applicazione rigorosa e non estensiva delle norme che limitano i diritti dei lavoratori.

Per i docenti, ciò significa che l’impegno profuso contemporaneamente nello studio per la specializzazione e nell’insegnamento deve essere pienamente riconosciuto ai fini del punteggio graduatoria. La pronuncia offre una solida base giuridica per contestare eventuali decurtazioni illegittime e per veder tutelato il proprio diritto a una corretta collocazione nelle graduatorie, essenziale per la carriera professionale nel mondo della scuola.

Il servizio di insegnamento svolto durante la frequenza di un corso TFA Sostegno è valido per il punteggio in graduatoria?
Sì, la sentenza afferma che il servizio prestato nell’anno scolastico di frequenza del corso di specializzazione per il sostegno (TFA) deve essere valutato e dà diritto al riconoscimento di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Perché l’Amministrazione scolastica si era opposta al riconoscimento dei punti?
L’Amministrazione si basava su una circolare del 2020 che vieta la valutazione del servizio prestato durante la frequenza di percorsi cui è attribuito un punteggio aggiuntivo. Il giudice ha però chiarito che tale divieto si riferisce ai percorsi di abilitazione all’insegnamento e non ai corsi di specializzazione sul sostegno.

Quale normativa è stata considerata decisiva per la risoluzione del caso?
La normativa decisiva è stata il Decreto Ministeriale n. 88 del 16.05.2024 e, in particolare, le relative tabelle di valutazione dei titoli (specificamente la Tabella A/7), che non prevedono alcuna incompatibilità tra la valutazione del servizio e la frequenza del corso di specializzazione sul sostegno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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