Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13059 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 13059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
SENTENZA
Oggetto:
Pubblico
impiego
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psicologo subordinazione
carcerario
–
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO; udito l’avvocato NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla posizione di dipendente di Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE, l’inserimento nei ruoli organici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il suddetto inquadramento, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 487.526,81 oltre accessori e RAGIONE_SOCIALEe ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera, nonché la domanda proposta in via subordinata volta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 487.526,81 oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento.
NOME COGNOME, a seguito di selezione pubblica, bandita dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 80, comma 4, RAGIONE_SOCIALE l. n. 354/1975, e degli artt. 13 RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario e 120 del relativo regolamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi.
Dal settembre 1987 era stata trasferita a Roma presso il nuovo complesso carcerario di Rebibbia ove, per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva sottoscritto varie convenzioni.
Aveva dedotto che l’attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipendente di area C, posizione economica C2.
Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l’eterodirezione RAGIONE_SOCIALE‘attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazione alla parasubordinazione ed all’ingiustificato arricchimento.
La Corte territoriale evidenziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l’orario extra nei casi urgenti.
Riteneva tale circostanza incompatibile con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, nel quale il dipendente non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario che gli venga richiesto.
Rimarcava che l’oggetto ed il contenuto RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale RAGIONE_SOCIALEo psicologo non richiedono l’impiego di mezzi particolari ed escludeva pertanto la necessità di un’organizzazione propria anche di carattere minimo.
Riteneva inoltre che il potere di revocare l’incarico da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione deponesse per l’insussistenza del rischio economico.
Considerava, a fronte RAGIONE_SOCIALEe previsioni contenute nell’art. 80 RAGIONE_SOCIALE legge n. 354/1975, priva di valenza indiziaria ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello NOME COGNOME ha prospettato un unico motivo di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
La causa, chiamata all’adunanza camerale del 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. 30236/2023, è stata rimessa all’udienza pubblica.
Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’inesistenza del potere direttivo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l’autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all’osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00 -21.00 e successivamente 17.00-21.00) comprensivi di giorni festivi e festività; evidenzia che la Direzione del carcere richiedeva la sua presenza quotidiana, le assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze; rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti; sostiene l’irrilevanza del potere di revoca del mandato da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato; argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita
il potere conformativo dipendono dalla natura RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi.
Precisa che, ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l’etero organizzazione o l’eterodirezione, intesa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze RAGIONE_SOCIALE‘impresa; richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari RAGIONE_SOCIALE subordinazione e sulla ‘doppia alienità’, con specifico riferimento alle pronunce riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia l’omesso accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito azionato dalla controparte.
Il ricorso principale è infondato.
Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie:
psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (si tratta di dipendenti che hanno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804);
psicologi ex art. 80 RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), disposizione (modificata dall’art. 14 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall’art. 11, comma 1, lettera s ), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi RAGIONE_SOCIALE quale: « 1.Presso gli istituti RAGIONE_SOCIALE, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per RAGIONE_SOCIALE e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72. 2. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può avvalersi, per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il RAGIONE_SOCIALE del tesoro. 3. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. 4. Per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di osservazione e di trattamento, l’amminist razione RAGIONE_SOCIALE può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. 6. A tal fine la dotazione organica degli operai RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE degli istituti d i RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 RAGIONE_SOCIALE legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. 7. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione ».
La finalità perseguita dal legislatore, in applicazione di principi di matrice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella RAGIONE_SOCIALE‘effettivo ravvedimento finalizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, perseguibile solo attraverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all’opera rieducativa. Come facilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un più efficace perseguimento di dette finalità, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazione alle attività di osservazione e di trattamento.
La ricorrente appartiene alla seconda tipologia, rientrando nell’ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell’attività di ‘osservazione e trattamento’ del condannato di cui al comma 4 RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione allo scopo di elaborare un programma rieducativo in carcere finalizzato al suo reinserimento sociale.
L’assegnazione degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai Provveditorati Regionali e prevede procedure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie RAGIONE_SOCIALE stessa durata. L’individualizzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 354/1975. L’art. 132 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative RAGIONE_SOCIALE libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento e previsto che: « 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 80 RAGIONE_SOCIALE legge. 2. Nell’elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L’idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 80
RAGIONE_SOCIALE legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale ».
In questa cornice legislativa il Provveditore indica il monte ore da attribuire all’esperto, purché questi non operi già nell’istituto ad altro titolo; la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un ‘accordo individuale’ con la Direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEe strutture afferenti al RAGIONE_SOCIALE. Per gli istituti penitenziari, l’accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli RAGIONE_SOCIALE e nei RAGIONE_SOCIALE la possibilità di rinnovo, alla scadenza del primo anno, è di un solo anno.
Dal chiaro tenore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni richiamate emerge che gli esperti non rientrano tra il personale inserito stabilmente nei ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può attingere la singola struttura, secondo le proprie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli elenchi circoscrivono la platea di specialisti di cui è stata attestata la capacità di offrire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istituti di RAGIONE_SOCIALE, e che possono occuparsi di quella parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta verso le diverse modalità del trattamento attraverso la conoscenza RAGIONE_SOCIALE personalità del detenuto, fino ad individuare le misure concrete finalizzate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure alternative alla RAGIONE_SOCIALE detentiva; la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente per l’impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di RAGIONE_SOCIALE, in proporzione, evidentemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile.
Nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, residua sempre in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) RAGIONE_SOCIALEe modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina RAGIONE_SOCIALEo svolgimento dei medesimi.
La soluzione legislativa tiene, dunque, conto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEe esigenze di rieducazione di cui si è detto e RAGIONE_SOCIALE necessità di potenziamento RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEe specificità del luogo all’interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e RAGIONE_SOCIALEe esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per garantire che gli accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza.
La situazione non è dissimile da quella del servizio per le guardie infermieristiche di cui all’ art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge 9 ottobre 1970, n. 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza n. 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di guardia infermieristica negli istituti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale.
Sono evidenti le analogie tra la disciplina di legge del rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE guardia infermieristica negli istituti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che espressamente denomina come ‘libero professionale’ il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti.
Nel caso degli psicologi esperti, per quanto sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a presentare caratteristiche peculiari tali da giustificare la sussistenza di un vincolo di controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, tuttavia tale vincolo, lungi dal rappresentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù RAGIONE_SOCIALE particolarità e RAGIONE_SOCIALE complessità del contesto carcerario.
Come evidenziato dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi nella citata sentenza n. 76/2015, i principali elementi che potrebbero in astratto rilevare quali indici di subordinazione, ovvero l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione di una retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura RAGIONE_SOCIALEo psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all’interno di un carcere, qualificare il rapporto di lavoro in termini di lavoro subordinato.
Sul punto, la Corte costituzionale è chiara là dove così si esprime: ‘ se l’organizzazione in turni appare coessenziale alla prestazione di lavoro, l’obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE‘infermiere al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ‘ e ‘ l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di tenore generale del
direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l’autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermieri incaricati e ne giustificano particolarità e limitazioni ‘. D’altronde, ‘ nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull’operato degli infermieri, nell’obbligo di comunicare i giorni d’assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l’attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l’autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico RAGIONE_SOCIALE subordinazione. Il direttore del carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio RAGIONE_SOCIALE prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d’esperienza ‘.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva RAGIONE_SOCIALE disciplina inderogabile che attiene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d’opera sottoposta a vincoli di controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all’inserimento nell’organizzazione del lavoro all’interno degli istituti di RAGIONE_SOCIALE.
9. La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d’altronde in linea con alcuni precedenti del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi che avevano anch’essi affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE natura (subordinata o autonoma) del lavoro del personale non di ruolo RAGIONE_SOCIALEe carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo RAGIONE_SOCIALEe carceri disciplinati anch’essi dalla legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori ‘parasubordinati’ e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione dei medici non di ruolo RAGIONE_SOCIALEe carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro.
10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, n. 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che vengano svolte con le modalità e secondo le prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 RAGIONE_SOCIALE l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito RAGIONE_SOCIALE subordinazione,
cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari.
Il principio è stato più di recente ribadito (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall’interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALE disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario – non integrano indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.
11. Ed allora del tutto corretta è la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l’obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME presso l’Istituto carcerario, escludendo l’impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un rischio economico dalla prevista possibilità di revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle ore di presenza nel carcere espressamente prevista dall’art. 80 RAGIONE_SOCIALE legge n. 354/1975.
12. Conclusivamente il Collegio, superando il proprio precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall’ordinanza interlocutoria n. 30236/2023 a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno RAGIONE_SOCIALE dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla Direzione del carcere con l’assegnazione di servizi e reparti di competenza ovvero che esistano meccanismi di verifica RAGIONE_SOCIALEe presenze e la necessità di segnalare e giustificare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte RAGIONE_SOCIALE Direzione), trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione, comunque connesso al compenso determinato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall’esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l’attività professionale in disc orso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione
alle indicazioni (non tecniche) del direttore RAGIONE_SOCIALE struttura, in ragione RAGIONE_SOCIALEe evidenti necessità di sicurezza e cautela.
È sempre tale complesso sistema che giustifica l’adozione di disposizioni o direttive da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato.
I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d’opera professionale, il quale resta tale proprio perché rispondente ad una figura espressamente prevista dalla speciale normativa di cui all’art. 80, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il ricorso principale va, pertanto rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: ‘il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, RAGIONE_SOCIALE l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, sia in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa, sia RAGIONE_SOCIALE‘assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall’altro, che le modalità concrete del rapporto in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze – non integrano indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
L’esistenza di precedenti di legittimità di segno contrario giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza, quanto alla ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.