Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3996 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 380/2024 R.G. proposto da: , rappresentato e difeso
NOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO e QUESTURA DI MILANO
– intimati – avverso il decreto depositato il 28.12.2023 dal Giudice di Pace di Milano nel procedimento iscritto al n. 56848/2023 R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino peruviano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto indicato in epigrafe, con cui venne convalidato il provvedimento del Questore di Milano di trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nello stesso giorno dal Prefetto di Milano. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la nullità del provvedimento perché scritto a mano con grafia totalmente incomprensibile.
L’Amministrazione non si è difesa con controricorso, essendosi
limitata a produrre un tardivo atto di costituzione al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione .
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la « Nullità del decreto di convalida del trattenimento per indecifrabilità della grafia del Giudice di Pace e conseguente violazione del diritto di difesa – art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
2. Il ricorso è fondato.
In diverse occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare che « In tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, non è affetta da nullità, salvo che essa non sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione » (Cass. n. 5869/2018).
E questo è appunto un caso in cui la compilazione di un modello di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge, anche costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo ed indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato (Cass. n. 20724/2023).
L’ indecifrabilità del provvedimento tale per cui, non potendo essere superata con l’ordinario sforzo del destinatario, non realizz a lo scopo cui è orientata di rendere intellegibile la decisione del giudice, impedisce concretamente altresì l’esercizio del diritto al contraddittorio delle parti. Non possono certo bastare le scritte prestampate nel modulo che, in quanto tali, non possono essere
considerate una motivazione in concreto del decreto.
L’illeggibilità della grafia del provvedimento è stata riscontrata anche dal Tribunale di Milano -sezione specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea che, successivamente alla convalida innanzi al Giudice di Pace, nel procedimento concernente la richiesta di asilo politico, si è così espresso: « In data 28.12.23, in sede di udienza di convalida davanti al giudice di Pace di Milano il sig. COGNOME manifestava la volontà di fare domanda di asilo (per quanto è dato comprendere da un verbale redatto con calligrafia che, per la sua indecifrabilità, lo rende prossimo alla sua inesistenza, come più volte segnalato da questo ufficio in altri provvedimenti » (p. 1, convalida del trattenimento del Tribunale di Milano R.G. 45562/23 del 29.12.2023).
In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettan ti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con dec isione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa
al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio proposto in sede di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 30.1.2025.