Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3996  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 380/2024 R.G. proposto da: , rappresentato e difeso
NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO,
– ricorrente – contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO e QUESTURA DI MILANO
– intimati – avverso il decreto depositato il 28.12.2023 dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino peruviano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto indicato in epigrafe, con cui venne convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di trattenimento presso il Centro RAGIONE_SOCIALE Permanenza e Rimpatrio, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nello stesso giorno dal AVV_NOTAIO. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la nullità del provvedimento perché scritto a mano con grafia totalmente incomprensibile.
L’Amministrazione non si è difesa con controricorso, essendosi
limitata  a  produrre  un  tardivo  atto  di  costituzione  al  fine  della partecipazione all’eventuale udienza di discussione .
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la « Nullità del  decreto  di  convalida  del  trattenimento  per  indecifrabilità  della grafia  del  Giudice  di  Pace  e  conseguente  violazione  del  diritto  di difesa – art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
2. Il ricorso è fondato.
In diverse occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare che « In tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, non è affetta da nullità, salvo che essa non sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione » (Cass. n. 5869/2018).
E questo è appunto un caso in cui la compilazione di un modello di  contenuto  incomprensibile  nella  sua  parte  fondante  costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge, anche costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di  una  motivazione,  nel  suo  contenuto  minimo  ed  indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato (Cass. n. 20724/2023).
L’ indecifrabilità del provvedimento tale per cui, non potendo essere superata con l’ordinario sforzo del destinatario, non realizz a lo  scopo  cui  è  orientata  di  rendere  intellegibile  la  decisione  del giudice,  impedisce  concretamente  altresì  l’esercizio  del  diritto  al contraddittorio  delle  parti.  Non  possono  certo  bastare  le  scritte prestampate  nel  modulo  che,  in  quanto  tali,  non  possono  essere
considerate una  motivazione in concreto del decreto.
L’illeggibilità della grafia del provvedimento è stata riscontrata anche dal Tribunale di AVV_NOTAIO -sezione specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea che, successivamente alla convalida innanzi al Giudice di Pace, nel procedimento concernente la richiesta di asilo politico, si è così espresso: « In data 28.12.23, in sede di udienza di convalida davanti al giudice di Pace di AVV_NOTAIO il sig. COGNOME manifestava la volontà di fare domanda di asilo (per quanto è dato comprendere da un verbale redatto con calligrafia che, per la sua indecifrabilità, lo rende prossimo alla sua inesistenza, come più volte segnalato da questo ufficio in altri provvedimenti » (p. 1, convalida del trattenimento del Tribunale di AVV_NOTAIO R.G. 45562/23 del 29.12.2023).
In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato deve essere  cassato, senza  rinvio, essendo  già  decorso  il  termine perentorio  entro  il  quale  la  convalida  del  trattenimento  doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettan ti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con dec isione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa
al  patrocinio  va  disposta  in  favore  dello  Stato,  non  può,  infatti, riferirsi  all’ipotesi  di  soccombenza  di  un’ amministrazione  statale (Cass.  nn.  18583/2012,  22882/2018,  30876/2018,  19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021).
Pertanto,  le  spese  processuali,  relative  anche  al  giudizio proposto in sede di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 30.1.2025.