Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21250 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 703/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona n. 1120/2018 depositata il 28.6.2018,
lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chie raccoglimento del ricorso,
Numero registro generale 703/2019
Numero sezionale 32862023
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del N a ro 6 d . i s a 6 c 2 19. ganga le 212502023 Beata p Adilicazione 19/072023 Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011
NOME COGNOME , cittadino del Bangladesh, si è rivolto al Tribunale di Ancona, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, RAGIONE_SOCIALEa protezion sussidiaria e RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria.
Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
L’appello proposto da COGNOME NOME COGNOME è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 28.6.2018, che, confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta protezione internazionale, ha riconosciuto al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avuto riguardo allo stato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig.l NOME che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia, sicch il rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà dignità RAGIONE_SOCIALEa persona.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 21.12.2018, svolgendo unic motivo.
L’intimato non si è costituito.
Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020-3.1.2023 la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo per l’esame in pubblica udienza, tenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Nurn iT
sezi o nale NUMERO_TELEFONO
La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare i cui Numero di racco ta g enerale ·NUMERO_DOCUMENTO all’art. 8, comma 8, del d.l. 29.12.2022 n. 198, converltitAubleall 19,072023 modificazioni, dalla legge n.14 del 24.2.2023, e COGNOME all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n.137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 de 2020.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazion RAGIONE_SOCIALE‘art.5, comma 6, d.lgs.286/1998, COGNOME anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass.n.4455/2018).
5. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la decisione per il suo fondamento esclusivo sulla base RAGIONE_SOCIALEa compiuta integrazione in Italia RAGIONE_SOCIALE straniero, senza il necessario bilanciamento con la situazione personale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbe affrontare in caso di rimpatrio nel Paese di origine, e richiama a tal fine la nota pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n. 4455 del 23.2.2018, COGNOME antesignana COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME necessità COGNOME del COGNOME giudizio di bilanciamento COGNOME ai fini COGNOME del COGNOME riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME protezione uma n ita ria.
Secondo questa pronuncia e l’orientamento che vi ha fatto seguito, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abb realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALEa situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare l privazione RAGIONE_SOCIALEa titolarità e RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei diritti umani, al di s del nucleo ineliminabile costitutivo RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa dignit personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
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6.
i COGNOME
Appaiono necessarie alcune precisazioni preliminar per me ere iqumero COGNOME
raccoita generale 21260..2023
a fuoco la disciplina RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare +il a r ‘…..’..,tteiane 19,07,2023 nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio, in cui il ricorre aveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al 2017, nel vigore RAGIONE_SOCIALE‘art.5, comma 6, del d.lgs.286 del 25.7.1998 nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 4.10.2018, n. 113, converti con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.32, comma 3, d.lgs. 25 del 28.1.2008, anch’esso nel test anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del dl. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dal legge 1.12.2018, n. 132.
Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce RAGIONE_SOCIALEa citat sentenza n.4455 del 2018, come poi ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019) che ha affermato che in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione, occorre operare la valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALEa situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazion raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato.
Il decreto legge 113 del 4.10.2018, sopra citato, ha soppresso l clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari, contenuta nell’art. 5, comma 6, e ha sostituito i riferimenti alla protezione umanitaria con un elenco ben circoscritto di ipotesi di permessi di soggiorno rigorosamente tipizzati.
Le modifiche hanno riguardato anche l’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, con la previsione RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti dal Commissione territoriale al Questore preordinata al rilascio di un permesso di protezione speciale, in presenza di rischi di
sezi discriminazione, di tortura o di gravi violazioni dei d COGNOME m Nume dri tti tti uani rp COGNOME rale 3286..2023 u COGNOME ne iqmero di raccoita generale 21260..2023 Paese d’origine. COGNOME Data pubblicazione 19,07..2023
Tuttavia è stato affermato che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Di conseguenza la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in I. n. 132 del 2018, nella parte in cui modificato la preesistente disciplina di cui all’art. 5, comma 6 del Igs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore (5 ottobre 2018) RAGIONE_SOCIALEa nuova legge; tal domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. 132 del 2018, comporterà rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge. (Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019).
Successivamente è stato emanato il decreto legge 21.10.2020 n.130, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha ridisegnato i presupposti e i contenuti RAGIONE_SOCIALEa protezione di diritto nazionale complementare rispetto alla protezione internazionale, mantenendo la denominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l. 4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni dalla legge
N COGNOME ero seionale 3286..2023
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Numero di rafoita úne r rale 21260..2023 1.12.2018 n.132, ma incidendo significativamente sia su art comma 6, sia sull’art.19, comma 1.1., del d.lgs. 25.7.1998 -AuZ86wazione Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai fi del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.19 comma 1.2., d.lgs.286/1998 e 32, comma 3, d.lgs.25/2008, parimenti novellati, alle ipotesi – riconducibili all’a rt.8 RAGIONE_SOCIALEa CEDU in cui l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare richiedente asilo, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria (l’art.15 sancendo l’applicabilità retroattiva RAGIONE_SOCIALEe sue disposizioni anche a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezio specializzate dei tribunali, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi previs dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
L’applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanz alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 24413 del 9.9.2021; Sez. 1, 13248 del 17.5.2021), sia dinanzi alle Corti di appello nei giudizi impugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011, per i quali deve aversi riguardo al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda del richiedente in sede amministrativa (Sez. 1, n. 25459 del 29.8.2022).
Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigor successivamente alla chiusura del procedimento di primo grado, e financo alla chiusura del procedimento di appello, ed è pertanto inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
Ancor più recentemente con l’art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20, convertito nella legge 5.5.2023 n.50, nell’articolo 19, comma 1.1 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, il terzo e il qu periodo sono stati soppressi. Tuttavia apposita norma transitoria
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prevede che, per le istanze presentate fino alla data Natile r1:1:1 y r wita ge COGNOME 21250..2023 9 lata p ut:Ilicazione 19107..2023 vigore del decreto, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Tutto ciò premesso, è chiaro che alla fattispecie a giudizio deve applicarsi la disciplina RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria anteriore alle modifiche apportate nel 2018, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, sia nel 2020 e nel 2023, alla luce de specifiche disposizioni transitorie all’uopo dettate dal legislatore.
è necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413.
Questa pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paes di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del moRAGIONE_SOCIALEo di comparazione, c.d. «attenuata»; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costituti l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALEa situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazion d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Itali isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
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Numero di rac.colr gelale CODICE_FISCALE
In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamenta ne uata publincazione 19NUMERO_DOCUMENTO Paese di origine (quali la mancanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili RAGIONE_SOCIALEa v personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore.
In situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione al lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguent ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa permanente sussistenz di una rete di relazioni affettive e sociali.
In presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostr Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarit di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità d un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili scuole, la partecipazione ad attività associative radicate ne territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive ne Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabil un significativo scadimento RAGIONE_SOCIALEe condizioni di vita privata eio familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8
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RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere Numero di raccoita generale 21260..2023 umanitario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 T. U. cit., per riconoscere il pceisrirc.:briSeone 19,07,2023 di soggiorno.
9. Il ricorso non può essere accolto.
La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanziale applicazione di tali principi in terna di «comparazione attenuata», con il ricordato criterio di proporzionalità inversa, in un caso in cu era stato positivamente allegato e dimostrato da parte del ricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa tutela del diritto all privata e familiare di cui a ll’art.8 CEDU.
Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità, se non ne limiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimo costituzionale» ex art. 360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. (in termini Sez.6-1, n.21442 del 6.7.2022; Sez.1, 36629 del 14.12.2022; Sez.1 n.13784 del 19.5.2023).
Il giudice di merito, al quale compete di accertare in fatto l sussistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa protezione in parola «caso per caso, all’esito di una valutazione individuale RAGIONE_SOCIALEa sua vita privata i Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima RAGIONE_SOCIALEa partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio» (Sez. 3, n. 22528 del 16.10.2020; Sez. 1, n. 26671 del 9.9.2022), ha motivato sul punto, accertando che vi era un inserimento significativo RAGIONE_SOCIALEo straniero in Italia, facend applicazione di quello che sarebbe stato uno dei criteri successivamente adottati dalle Sezioni Unite.
La considerazione RAGIONE_SOCIALEa situazione deteriore del paese d’origine è implicita nella valutazione di un significativo inserimento in Itali attraverso il riferimento che la Corte territoriale fa al diritto lavoro, che assicurerebbe una dignità e libertà che l’immigrato
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altrimenti perderebbe, e comunque la statuizione a r y lu r r e er bob3e r. c c iovuto oita generale 21260..2023 essere censurata come vizio di motivazione. COGNOME Data pubblicazione 19,07,2023
Ed in effetti, sotto tale profilo sono state accolte le censu proposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale «bila ncia mento», come quelle sopra citate.
Per contro, nel caso concreto, il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto solo la violazione di legge, senza, peraltro, neppure precisare in che cosa questa si fosse concretata, essendo il riferimento al caso concreto ridotto a poche righe alla fine del ricorso, e ha ritenuto di per viziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché ha conferito decisivo rilievo al livello di integrazione social lavorativa in Italia, senza considerare l’astratta legittimità di t accertamento nell’ottica del rammentato canone di proporzionalità inversa.
Non possono essere condivise, quindi, le conclusioni del Procuratore generale, favorevoli all’accoglimento del ricorso, perché la domanda di protezione complementare in questione, se pur deve essere effettivamente scrutinata, ratione temporis e avuto riguardo alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ante 5 ottobre 2018, secondo i criteri RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria, esige, giusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con l sentenza 24413/2021, con il metro di «comparazione attenuata» e il canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti.
10. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, no sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da una Amministrazione statuale.
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Occorre disporre che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa presen e Numero diVaccolta generale 21260..2023 ordinanza, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità e deglicatkiribdaton DATA_NASCITA,2023 identificativi RAGIONE_SOCIALEe parti riportati nell’ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, dà atto c non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificat RAGIONE_SOCIALEe parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione