Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27601 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
Oggetto: protezione internazionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27286/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 36433/2022, depositato l’11 ottobre 2022 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositat o l’11 ottobre 2022 , di reiezione RAGIONE_SOCIALEe sue domande per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEe altre forme complementari di protezione;
-dall’esame del decreto impugnato emerge che il richiedente, cittadino del Bangladesh, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il Paese nell’aprile del 2018 a causa RAGIONE_SOCIALEe precarie condizioni economiche in cui versava la famiglia, in particolare dopo la morte del padre, recandosi, dapprima, in Libia, e, quindi, in Italia;
il Tribunale ha disatteso le domande ritenendo insussistenti i presupposti RAGIONE_SOCIALEe fattispecie invocate;
il ricorso è affidato a due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 10 Cost., e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria senza alcun esame RAGIONE_SOCIALEa situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEe fondamentali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano;
con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e RAGIONE_SOCIALEe condizioni personali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria e RAGIONE_SOCIALEa necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza;
evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri
motivi di carattere umanitario e vietano l’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi;
lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
il Tribunale ha negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria «non emergendo alcun elemento che ne giustifichi il riconoscimento nei termini sopra esposti e non essendo stata depositata documentazione sufficiente a comprovare l’avvio di uno stabile, perdurante e continuativo inserimento nel nostro Paese che possa assumere rilievo a tali fini;
a tal fine ha ritenuto che « un’unica esperienza lavorativa ormai cessata, non può di certo da sola essere prova di un percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato dal ricorrente nel nostro Paese, tale da consentire di ipotizzare che un suo rimpatrio possa ledere in modo significativo il bene RAGIONE_SOCIALEa vita privata del ricorrente stesso, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Strasburgo»;
-ha, in proposito, rilevato l’assenza di precise allegazioni e documentazione attestanti la sussistenza di uno stabile percorso di inserimento del ricorrente ovvero quella di legami affettivi in Italia che renderebbero il rimpatrio contrastante col diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare o ancora di eventuali esperienze traumatiche subite durante il percorso migratorio e debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica;
ciò posto, si osserva che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d’origine in termini
del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565);
a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all’applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336);
-orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale;
-dall’altro, non assolve all’obbligo di specificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale debba essere estesa all’esame del rischio di esposizione del r ichiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi;
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in ordine al governo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 22 settembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME