Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 269 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6514-2022 proposto da:
SIDIBE NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– intimato – avverso il decreto n. 1136/2022 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato l’08/02/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di NOME COGNOME, cittadino del Senegal, avente ad oggetto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato o, in via gradata, RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria o umanitaria, all’esito del rigetto RAGIONE_SOCIALEa stessa domanda da parte RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione Territoriale. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il proprio Paese dopo aver subito RAGIONE_SOCIALEe ritorsioni da parte del proprio datore di lavoro che lo aveva ritenuto responsabile di un incendio scoppiato nell’officina e pretendeva il risarcimento dei danni provocati, nonostante il ricorrente non fosse in alcun modo coinvolto nell’incidente. Il Tribunale di Venezia, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘audizione del ricorrente, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In particolare, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non integrassero i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEa protezione di cui alle lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251/2007, alla luce RAGIONE_SOCIALEa non credibilità del racconto, che era vago e contraddittorio. Inoltre, il Tribunale di Venezia ha valutato come, in base alle fonti coi consultate, la situazione in Senegal non fosse riferibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007. Infine, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che, in assenza di allegazioni specifiche rispetto al percorso in Italia del ricorrente o di eventuali vulnerabilità in capo allo stesso, fosse da escludere anche il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale come riformata dal D. L. 130/2020.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2022 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod.proc.civ.
I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Nullità del decreto impugnato ex art. 360 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione in relazione alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 lett. c) D.Lgs. 251 del 2007; II.Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 co. 1.1. lett. c) D.Lgs. 286/1998». Il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. 251/2007 per avere il Tribunale citato le fonti Coi utilizzate tramite collegamenti ipertestuali non funzionanti o consultabili solo a pagamento. Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di protezione umanitaria per avere il Tribunale omesso di svolgere il giudizio di comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e quella a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Senegal. In questo senso, lamenta la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua età (sessant’anni) in relazione al contesto socio-economico e lavorativo del Senegal.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (da ultimo Cass. 17544/2021) il giudice non deve inserire in sentenza anche un collegamento ipertestuale funzionante, poiché si tratta di informazioni, concernenti il rischio previsto dalla lettera c) RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, comunque
pubblicamente accessibili tramite i comuni motori di ricerca. A ciò si aggiunga che tra le fonti indicate dal Tribunale vi sono anche quelle tipizzate (Easo; cfr. pag.7 e 8 del decreto impugnato).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
La censura non solo non si confronta con il percorso argomentativo del decreto impugnato in punto di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria, ma introduce anche una questione nuo va (rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘età, essendo il richiedente nato nel DATA_NASCITA), che lo stesso ricorrente deduce di non avere allegato nel giudizio di merito come fattore di vulnerabilità.
La doglianza, per il resto, si risolve in considerazioni generiche ed astratte, senza compiuta critica alle argomentazioni del Tribunale (pag. 9 decreto), che ha affermato non provati l’ integrazione o il pregiudizio psico-fisico derivante dal periodo in Libia o la presenza di legami affettivi sociali e lavorativi in Italia.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sesta