Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23027 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29683-2022 r.g. proposto da:
omissis i
NOME COGNOME
nato a COGNOME
omissis COGNOME il
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata al ricorso.
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato – avverso il decreto n. 4189/2022 emesso dal Tribunale di Brescia – Sezione Immigrazione, protezione internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE, in data 27.09.2022, pubblicato in data 29.04.2022 e comunicato in data 3.11.2022;
i
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/202 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1i COGNOME NOMECOGNOME nato in omissis COGNOME NOME omissis I impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Brescia e notificato in data 16/05/2019, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale. Più in particolare, l’autorità amministrativa – considerato che la precedente domanda era stata oggetto di provvedimento di diniego, confermato dal Tribunale nel procedimento di cui al n. R.g. 15910/2017 – aveva ritenuto che il richiedente non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle proprie condizioni personali, tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio; aveva altresì rilevat come il om i ss i s , luogo di origine dell’istante, non fosse attualmente interessato da conflitto o da violenza indiscriminata; quanto alla documentazione sanitaria prodotta, la Commissione territoriale aveva escluso la competenza del Questore, ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. d-bis, D. Lvo. n. 286/1998.
Deduceva l’odierno ricorrente, in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego della reiterata richiesta di protezione, ch ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando altresì che l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sua sostituzione con altri tipi di permessi aveva inci sull’attuazione del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.; alleg inoltre di versare in precarie condizioni di salute, richiamando il dispost dell’art. 32 Cost. e osservando che, in caso di rimpatrio, avrebbe corso il ser rischio di subire discriminazioni a causa delle sue condizioni mentali; nell note di trattazione scritta, ribadite le conclusioni già rassegnate in ricor insisteva anche per il riconoscimento della protezione speciale, da ritenere ammissibile nell’ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda reiterata di protezione inimazionale; produceva infine
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documentazione attestante lo svolgimento del “servizio civile universale” presso il Comune di Cremona, nonché attestati di frequentazione di corsi di tinteggiatura base, di abilitazione alla conduzione di carrelli elevato semoventi; depositava ulteriormente documentazione sanitaria, relativa alla patologia di tubercolosi polmonare.
3. Il Tribunale di Brescia, con il decreto sopra indicato in epigrafe e q oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato la proposta opposizione, osservando che: a) ai sensi dell’art, 29 del D.Lvo n. 25/2008, ne procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano addotti nuovi elementi; b) quanto alla nozione di «nuovi elementi», la giurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i medesimi possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi de diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colp produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 del d.lgs. citato; c) nel caso in esame, l’odierno ricorrente – mentre sede di prima domanda aveva espresso il timore di essere incarcerato poiché denunciato dai genitori della ragazza minorenne che frequentava, rimasta probabilmente incinta – a sostegno della riproposta domanda di protezione internazionale aveva prodotto, quale elemento di novità, documentazione inerente alla propria condizione di salute, allegando di soffrire di disturb depressivo maggiore e di essere affetto da tubercolosi polmonare; d) nella fattispecie in esame, pertanto, la reiterazione della domanda era inammissibile, in quanto non erano stati prospettati “nuovi elementi” rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, in quanto la documentazione prodotta non era riconducibile ad alcuno dei motivi declinati dal D. Lvo n. 251/2007 e dalla Convenzione di Ginevra del 1951, per il riconoscimento dello status di rifugiato; e) pur non essendo oggetto d ricorso la domanda di riconoscimento della forma di protezione massima, la parte ricorrente aveva comunque allegato il rischio di subire discriminazioni
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4 Numero sezionale 3387..2023 Numero di raccolta generale 2302712023 Data pubblicazione 28/07,2023 Firmato Da: COGNOME NOME NOME: RAGIONE_SOCIALE CA 3 Se hal#: 5bbf8Efa 0ba31095434a7db47fd80a1 -1 Firma to Da: COGNOME NOME NOME NOME: RAGIONE_SOCIALE CA 3 Seria l#: 3cce 6deeae9l e 6a9cfd1 tribi NUMERO_DOCUMENTO in caso di rimpatrio in quanto portatore di una patologia mentale, con la conseguenza che, una simile allegazione, avrebbe potuto rilevare astrattamente quale atto persecutorio motivato dall’appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, così come definito dall’art. 8 D.Lvo n. 251/2007, quale “quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”; f) i orni ssis in realtà, la malattia mentale è effettivamente percepita come un tabù ed è ricondotta dalla credenza popolare alla stregoneria; g) occorreva tuttavia escludersi, nel concreto, che ciò si sia effettivamente verificat potesse verificarsi, atteso che dalla documentazione in atti era emerso che al richiedente, giunto in Italia nel 2015, soltanto nel 2018 era sta diagnosticato il disturbo depressivo maggiore, i cui principali sintomi fisi erano stati individuati nello scarso appetito e nell’ansia somatizzata a livel gastrico”; h) le problematiche lamentate all’epoca della prima domanda dovevano ricondursi, molto probabilmente, allo “stato tensivo” di cui era affetto il ricorrente, il quale tuttavia mai aveva affermato di essere sta emarginato o di sentirsi discriminato dalla società omissis ; i) dalla p recente documentazione sanitaria era peraltro emerso che la condizione patologica era nettamente migliorata; I) la compromissione della salute del richiedente e il prospettato rischio di violazione del diritto alla salute anche con riferimento alla diagnosi di tubercolosi polmonare intervenuta nel 2021, per cui il richiedente risultava in terapia farmacologica con attestat miglioramenti) avrebbero potuto, tutt’al più, rilevare quali indici d vulnerabilità, valorizzabili ai fini della protezione speciale, qualora in caso rimpatrio sussistessero serie difficoltà nella cura della patologia, anche causa di eventuali carenze del sistema sanitario omissis ; m) in conclusione, la documentazione prodotta non poteva considerarsi rilevante, ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, anche avendo riguardo alle ipotesi disciplinate dall’art. 14 lett. a) e b) D. Lvo n. 251/2 non risultando, infatti, che il ricorrente potesse rischiare la condanna a mort o l’esecuzione della pena di morte o di essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti; n) non sussistevano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lvo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Numero sezionale 3387..2023 Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 28/07,2023 251/2007, per il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, in quanto l informazioni fornite dalle C.o.i. consultate avevano evidenziato l’assenza di un conflitto armato generalizzato; o) il ricorrente aveva infine prodotto documenti attestanti lo svolgimento di attività formative (attestati d frequentazione di corsi di tinteggiatura base, di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi) e del servizio civile presso l’RAGIONE_SOCIALE e presso il Comune di Cremona nell’ambito del Progetto “RAGIONE_SOCIALE LA CITTA’: percorsi di inclusione della fragilità sociale”; p) detta documentazione avrebbe potuto, al più, rilevare quale indice di integrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sen degli artt. 32, comma 3, D.Lvo n. 25/2008 che, richiamando l’art. 19 del D.Lvo n. 286/1998, assegna rilevanza alla natura e all’effettività dei vinco familiari dell’interessato, all’effettivo inserimento sociale in Italia, alla du del suo soggiorno nel territorio nazionale, all’esistenza di legami familiar culturali o sociale con il suo Paese d’origine; q) tale valutazione, tuttavia, rientrava nella competenza della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, solo in caso di diniego da parte della Questura, si sarebbe potuto presentato ricorso al Tribunale; r) la cognizione del Tribunale non sorgeva, infatti, per il sol fatto che Commissione, in altre fattispecie, si fosse pronunciata nel merito riconoscendo la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del D.Lvo n. 286/1998, essendo evidente che i poteri della Commissione, quale organo amministrativo e del Tribunale, quale organo giurisdizionale, non coincidono e che l’essersi pronunciata nel merito in altre fattispecie non valeva modificare i poteri e la cognizione del Giudice ordinario, determinati soltanto dalla legge, in applicazione del principio di legalità; s) nè il Tribunale avreb potuto decidere nel merito in relazione alla sussistenza delle condizioni per i rilascio di tale tipologia di permessi nell’ambito del procedimento d impugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, in quanto la valutazione dei relativi presupposti non era stata mai svolta da Firmato Da: COGNOME NOME NOME Da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE NG CA 3 Se hal#: 5bbf8Efa 0ba31095434a7db47fd80a1 -1 Firma to Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE CA 3 Seria l#: 3cce 6deeae9l e 6a9cfd1 tribi 3a 77246 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5
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parte dell’autorità competente (questore) per esaminare la domanda; t) pertanto, la domanda di protezione speciale doveva ritenersi inammissibile.
Il decreto, pubblicato il 24.4.2022, è stato impugnato da COGNOME T.M. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 36 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art 32, co. 3, del D. Lgs. 25/08 e 19, co. 1.1 e 1.2, del D. Lgs. 286/98, così modificato dall’art. 1, lett. e), del D. L. 130/2020, per aver il Tribunal Brescia dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale avanzata dal ricorrente.
1.1 La doglianza è fondata.
1.1.1 Ritiene la ricorrente che, nel caso di specie, il Tribunale di Brescia incorso in violazione degli artt. 32, co. 3, del D. Lgs. 25/08 e 19 affermando che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale non rientri nella competenza della Commissione Territoriale e che, pertanto, possa essere presentato ricorso giurisdizional solo in caso di diniego da parte dell’autorità competente, ovverosia l Questura. Ricorda sempre il ricorrente che il Giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, formulata in via subordinata, di riconoscimento della forma residuale di protezione, in quanto “la valutazione dei relativi presupposti non” era “stata mai svolta da parte dell’autorità competente (questore) per esaminare la domanda”. Tale statuizione aggiunge il ricorrente – non sarebbe in alcun modo condivisibile e si porrebbe in irriducibile contrasto con la lettera stessa della normativa vigente e con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, in tema d protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne conseguirebbe che il tribunale avrebbe l’obbligo di pronunciarsi nel merito. Quand’anche – aggiunge il ricorrete – ad essere opposto dovesse essere il
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provvedimento con il quale l’autorità amministrativa aveva 912151-11ì.gt6 l’inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale, l’oggetto del giudizio non sarebbe la legittimità formale del diniego opposto bensì l’esistenza del diritto del ricorrente all’otl2eni mento di una delle forme protezione previste dalla legge.
1,1.2 Ricorda infatti il ricorrente che la valutazione dei presupposti per riconoscimento della protezione speciale ben rientra nella competenza della Commissione Territoriale, come a chiare lettere sancito dall’art. 32, co. 3, de D. Lgs. 25/08, ai sensi del quale “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, coni m 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissio territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso soggiorno …. che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che poss disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga”.
A sua volta l’art. 19 Tui, cui la succitata norma rinvia, prevede al comma 1.2 che “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territorial trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno pe protezione speciale”.
1.1.3 Sottolinea dunque il ricorrente come sarebbe evidente la possibilità per il richiedente di reiterare domanda di riconoscimento della protezione internazionale anche solo per profili attinenti la nuova protezione speciale con conseguente necessità peraltro di procedere ad un esame pieno e completo dell’istanza.
1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno.
1.2.1 Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che, in tema di domanda reiterata di protezione ini2ernazionale, l’oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l’accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale (cfr. ex multis Cass. 6374/2022).
1.2.2 n principio è stato di recente riaffermato anche da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022, secondo cui espressamente “Le
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dornande reiterate di protezione internazionale, proposte succesR~ listone 28,07..2023 all’entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella I n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, idei d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l’oggetto del giudizio è l’accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare”.
1.2.3 Ha dunque errato il giudice a quo a ritenere inammissibile la domanda di protezione speciale, con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato con rinvio per il riesame della domanda di protezione complementare, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bresci che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omess le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusio presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 23.6.2023