Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17043/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE l, elettivamente domiciliato RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) COGNOME rappresentato RAGIONE_SOCIALE e COGNOME difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021 depositata il 04/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 17043,2023
Numero sezionale 771,2024
Numero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 18,912024
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino ghanese, ha chiesto la protezione internazionale esponendo di avere lasciato il suo Paese nel 2018, unitamente alla sua compagna, per contrasti familiari, dovuti ad appartenenza tribale e di avere subito per due volte in Libia la prigionia. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda. Il ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunale ha respinto, escludendo che egli abbia subito di atti persecutori ed in ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa de contrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri i notevole tempo trascorso dall’espatrio, che le minacce sono solo genericamente allegate e che, come risulta da informazioni assunte sul punto, in Ghana la protezione statale ha un livello sufficiente. Tribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armato nel paese di origine e quanto alla protezione speciale, ha rilevat che nel 2022 il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna, nata sul suolo italiano, ma la ritiene una circostanza irrilevante post che il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del T.U.I. mentre di contro, “non ha creato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardata evitando il rimpatrio della stessa, ma è giunto irregolarmente in Italia con fa propria compagna”; ritiene insufficiente la sola frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell’attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavo subordinato, limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31 dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi; non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
Numero registro generale 1704372023 Numero sezionale 771,2024 Numero di raccolta generale 7167,2024 Data pubblicazione 187113f2024
1.- Con il primo motivo del ricorso COGNOME si lamenta ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar e 3 del D.Igs. n. 251 del 2007, dell’art. 3 e dell’art. 8 del D.Ig 25 del 2008, con riguardo alla valutazione di non sussistenza del pericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradanti per motivi etnici, pur ritenuta credibile la vicenda personale narrata dal richiedente; la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, l b, del D.Igs. 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione COGNOME apparente COGNOME ed COGNOME illogica, COGNOME l’errata COGNOME valutazione COGNOME di circostanze decisive, la violazione degli art. 3 e 8 della C.E.D.U. degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché degli -artt. 10, comma 3, e 32 della Costituzione. Il ricorrente deduce di essere esposto a rischio di danno grave, posto che nel corso di una lite è stat colpito alla fronte; che il suo paese è caratterizzato dalla presenz di liti per ragioni tribali ed è difficile ottenere la protezione d polizia.
2.- Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettando compiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del D.Igs. 251/ 2007 e dall’art. 8 del D.Igs. 25/2008.
Il rischio di subire un trattamento inumano e degradante da agente privato (art. 14 lett.) del D.gs 251/2007) deve esser valutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia condizione di proteggere il suo cittadino. Inoltre, la valutazione d vicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzate come ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad es eventualmente connesso- va operata alla luce di pertinenti e aggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve
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precisare la provenienza e la data (Cass. n. 6738 del 10/Q2J –. 1 29241lone 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022).
Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perché da un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il tempo trascorso dai fatti; dall’altro, dopo avere assunto recenti e pertinenti informazioni sul punto (“Country Report °n Human Rights Practices 2022 – Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, 20 marzo 2023), ha concluso nel senso che in Ghana vi è un sufficiente livello di tutela e di repressione del violenza etnica.
La valutazione RAGIONE_SOCIALE resa dal Tribunale, posto che il giudice di merito si si è attenuto alle regole in tema di esame e valutazione la domanda date dalla normativa sopra citata, costituisce un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli revisione. La motivazione sul punto è peraltro corretta e puntuale ed in ogni caso a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla so verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risul perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022).
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art
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comma 3, del D.Igs. n. 25/2008 e dell’art. 19, comma 1 eDiti4HAJoglegione 18/03,2024 D.Igs. 286/1998; il difetto di motivazione e la illogicità violazione dell’art. 32, comma 3, del D.Igs. n. 25/2008;Ia violazion dell’art. 8 della CEDU; la violazione dell’art. 6, par. 4, della Direttiva comunitaria n.115/2008; la violazione dell’ art. 11 della legge n 881/1977 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1 comma 3, e 32 della Costituzione. Il ricorrente deduce che avrebbe errato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quanto avrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione di vulnerabilità nonché della rilevante compressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza. RAGIONE_SOCIALE Lamenta l’errata valutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l’omessa o errata valutazione comparativa tra la condizione attuale e la regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio In particolare lamenta l’errore del Tribunale nel non valutare che il ricorrente è in Italia da due anni che è nata la figlia minore territorio italiano I RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME nata a I omissis I
in data COGNOME omissis COGNOME circostanza che doveva essere valutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla luce della sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in Libia.
4.- Il motivo è fondato
Al presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma 6 e 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con I. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modific. nella I. 5 maggio 2023, n. 50, all’ad 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata i vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbi già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte dell Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
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La norma RAGIONE_SOCIALE qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione i Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività d suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, de durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paese d’origine (Cass. 36789/2022 Cass. 18455/2022).
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell’ad 10 Cost., è legata ai parametri della tutela d diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sull vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 d Costituzione che dall’ad 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferis l’art. 5 comma 6 del TUI ratione temporis vigente (Cass. 8495 del 2023). In questo assetto normativo, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un riliev autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio – lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familia mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa – abbi concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo (Cass. n. 3073 del 06/11/2023).
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Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un RAGIONE_SOCIALE accertamento sommario e incompleto, RAGIONE_SOCIALE esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincoli familiari.
Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddove osserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare da salvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propria compagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia’ e poi dà atto che in Italia è nata sua figlia; è peraltro irrilevante la relazione familiare si sia originariamente formata nel paese di origine se poi -regolare o meno che sia la migrazione- si è radicata in Italia; inoltre non valuta complessivamente la situazione del ricorrente e cioè l’integrazione sociale desumibile da una pluralità di indici quali, da un lato, avere un nucleo familiare qui stabilit dall’altro l’avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguito un corso di alfabetizzazione. Il Tribunale opera erroneamente invece una valutazione atomistica degli indici di radicamento e peraltro rimettendo la tutela della relazione familiare all’applicazione dell’art. 31 del T.U.I., così disapplicando nei fa l’art. 19 dello stesso T.U.I., ratione temporis vigente.
La tutela prevista dall’art. 31 cit. RAGIONE_SOCIALE è infatti destinata a proteggere l’interesse del minore, mentre l’art. 19 nel testo qu applicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il dirit alla relazione familiare dell’adulto, diritto protetto dall’ad 8 CEDU.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
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P.Q.M.
accoglie COGNOME il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa RAGIONE_SOCIALE il decreto impugnato; rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità Così deciso in Roma, il 14/02/2024.