Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15619/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in BOLOGNA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 4080/2023 depositata il 29/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con ricorso depositato il 26.2.2023 RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Grosseto del
12/09/2022, notificato in data 27/01/2023, con cui è stata respinta l’istanza presentata alla Questura di Grosseto dal ricorrente, in data 21/06/2022, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art.19,comma 1.2, D.Lgs 286/1998.
Con l’ordinanza ex art. 702 ter e 19 ter n. cron. 4080/2023 emessa in data 29.06.2023, e notificata nella medesima data, nell’ambito del procedimento n. 3079/2023, il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittorio esame di fatti decisivi per il giudizio in punto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione dell’esistenza di vincoli familiari in Italia.
A parere del ricorrente, il Tribunale non avrebbe formulato un percorso logico argomentativo nel rigettare nuovamente la richiesta e non avrebbe analizzato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la necessità di tutelare la vita privata e familiare del ricorrente.
3.- Il ricorso è inammissibile.
In tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 -applicabile “ratione temporis” nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 -attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio
di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 36789/2022).
Nel caso concreto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha accertato che il ricorrente è in Italia da poco tempo (2021), è stato ospitato dal fratello, con il quale non ha consuetudine di vita, né progettualità di sorta, ha lavorato sporadicamente ed ha motivatamente respinto l’impugnativa. Inoltre, il ricorso tende, inammissibilmente, anche ad una rivalutazione del merito, senza che sia stato indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.
4. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.