Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18495/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’INTERNO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MILANO n. 18567/2023 depositata il 17/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso ex art. 13, comma 8, d. lgs. n. 286/98 avverso il provvedimento di
espulsione n. 3759/2023 con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Prefetto di Milano in data 19.03.2023 e notificato in pari data, deducendo -per quanto qui rileva -difetto di motivazione circa la richiesta di protezione internazionale e mancata traduzione degli atti nella propria lingua.
Il Giudice di Pace di Milano, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, accertando l’avvenuta traduzione in arabo del verbale di notifica del decreto di espulsione e la comprensione da parte del ricorrente della lingua italiana, nonché rilevando che la richiesta di protezione internazionale è successiva alla emissione del provvedimento impugnato.
Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a un unico motivo; gli enti intimati non si sono costituiti in giudizio.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 132, [ secondo] comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha rilevato che « il ricorrente deduce un vizio motivazionale non più sanzionabile alla stregua del vigente dettato dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. che, riducendo al minimo costituzionale il controllo di legittimità sulla motivazione, ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione argomentato dal motivo e non vi è, notoriamente, un obbligo per il decidente di prendere posizione con riguardo a tutte le deduzioni declinate dalla parte che, ove il provvedimento in punto di motivazione soddisfi il minimo costituzionale richiesto; -la motivazione poi è solo apparente, e la
sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, ‘solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (Cass.SU 22232/2016); – nella specie il giudice ha motivato e specificato i presupposti sulla base dei quali è stata applicata la misura espulsiva e, in merito alla censura avanzata dalla parte sulla mancata possibilità per il ricorrente di comunicare tempestivamente di intendere formalizzare istanza di riconoscimento della protezione internazionale, ha precisato che ‘la richiesta di protezione internazionale proposta dal ricorrente, inviata via pec, è pero successiva all’emissione del decreto di espulsione in parole e che quindi, non appare dovuto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto di espulsione’ ».
La proposta di definizione accelerata va confermata. L’ordinanza impugnata non appare al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), essendo evidente il percorso logico seguito ai fini della decisione, laddove il giudice di pace ha ritenuto -salva la riscontrata traduzione in arabo del verbale di notificazione del provvedimento impugnato – che il ricorrente fosse in grado di comprendere la lingua italiana e che non potesse farsi applicazione nel caso di specie della richiesta di protezione internazionale, in quanto « successiva alla emissione del decreto di espulsione in parola» , percorso logico chiaro e compiuto.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata. Non vi è luogo alla condanna alle spese, né alla responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. in assenza di costituzione degli intimati; sussistono i presupposti per l’em issione dei provvedimenti di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.500,00 a termini dell’art. 96, quarto comma cod. proc. civ., in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22/01/2025.