Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27844 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022 di reiezione RAGIONE_SOCIALEe sue domande per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEe forme complementari di protezione.;
-dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno di tali
Oggetto: protezione internazionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2820/2023 R.G. proposto da . NOME COGNOME, con
NOME, rappresentato e difeso dall’avv domicilio eletto presso il suo studio, sito in Latina, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
domande il richiedente, cittadino tunisino, aveva riferito di aver abbandonato il Paese di origine al fine di sottrarsi a minacce di morte ricevute da membri RAGIONE_SOCIALEa famiglia di una ragazza con cui aveva instaurato una relazione sentimentale;
il giudice ha respinto il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per l’acco glimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte;
il ricorso è affidato a tre motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
-il ricorrente deposita memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia l’ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio»;
con il secondo deduce la «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc) e anche come motivazione apparente»;
con tali doglianze censura la decisione del Tribunale di non disporre l’audizione del ricorrente , così omettendo «la concreta investigazione sulla situazione che ha indotto lo stesso a lasciare il proprio paese di origine, e soprattutto, sulla situazione dallo stesso trovata nel nostro paese»;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
si rammenta che, in assenza RAGIONE_SOCIALEa videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la
domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 25 giugno 2021, n. 18311; Cass. 11 novembre 2020, n. 25312; Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584);
-non sussiste, dunque, un obbligo del giudice di disporre l’audizione del richiedente, ma una facoltà il cui esercizio rientra nel novero RAGIONE_SOCIALEe valutazioni rimesse al giudice di merito, sindacabile per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘incombente in una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile, per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base RAGIONE_SOCIALE‘erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni o per l’anomalia motivazionale, con riguardo alla carente indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti;
– nel caso in esame il ricorrente non ha assolto all’onere sullo stesso gravante di indicare in modo specifico i fatti sui quali avrebbe fornito chiarimenti, limitandosi a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito il quale aveva motivato la sua decisione sul punto con il fatto che con il ricorso e le note difensive il ricorrente non aveva dedotto fatti nuovi, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti, né aveva specificamente individuato aspetti in ordine ai quali la parte intende fornire chiarimenti;
-con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge … , visto che la peculiarità ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate consentono di ritenere che la loro inosservanza sia configurabile quale vera e propria violazione di legge, ove la valutazione del giudice le abbia completamente ignorate o abbia omesso di seguire correttamente il percorso individuato dal legislatore: con ciò giungendo pur sempre ad una valutazione di merito la quale, tuttavia, contenendo un error in iure, sarebbe sindacabile in sede di legittimità»;
il motivo è inammissibile;
come evincibile dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura, riportata integralmente, il ricorrente si limita a una generica contestazione RAGIONE_SOCIALEa decisone impugnata senza evidenziare in modo sufficientemente puntuale né le disposizioni normative asseritamente violate, né il punto RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione affetto dal vizio dedotto, né le ragioni per cui tale decisione si porrebbe in contrasto con le norme di legge, non confrontandosi, tra l’altro, il suo contenuto;
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in ordine al governo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 settembre 2023.