Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30408 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2107 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso l’ordinanza depositat a il 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
E’ impugnato per cassazione il provvedimento di convalida pronunciato dal Giudice di pace di Torino relativamente al trattenimento di NOME presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.
La vicenda che interessa si riassume nei termini che seguono. COGNOME, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data era stato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Trasferito presso l’ hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso decreto di trattenimento presso il nominato centro per i rimpatri. Il AVV_NOTAIO di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace, il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022
Il ricorso si basa su due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE non ha rassegnato difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 10, comma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/1998 e 8 dir. 2013/32/UE; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso.
-sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n.
23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALEe stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione